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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2017

Cassazione n. 08480/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4584/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] C SAS, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1322/2017 depositata il28/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Luigi e [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Verona, al fine di far accertare l’esistenza e la consistenza di una servitù di passo, a favore dei loro fondi e gravante sul fondo del convenuto.

Domandavano altresì la costituzione coattiva di acquedotto e scarico nonché delle condutture elettriche interrate.

Costituitosi il convenuto che chiedeva, a sua volta, il riconoscimento per intervenuta usucapione del diritto a mantenere inalterato lo stato dei luoghi ed attesosi all’istruzione probatoria, il giudice adito accoglieva tutte le domande attrici.

Su gravame di [OSCURATO:PERSONA], e nella resistenza degli appellati (che svolgevano gravame incidentale condizionato, per la costituzione coattiva di servitù, identica a quella riconosciuta dal Tribunale), con sentenza n. 1322 del 28 giugno 2017 la Corte d’appello di Venezia riformava parzialmente la pronunzia di primo grado, limitando la lunghezza del tracciato della servitù al mappale 199 ed alla testata nord del mappale 393 e riducendone la larghezza a mt. 3, respingendo altresì le domande volte ad ottenere le servitù coattive di acquedotto ed elettrodotto.

Tanto desumeva dal tenore dei documenti in atti e dal titolo costitutivo della servitù, mentre le domande di costituzione coattiva erano respinte, non avendo parte attrice provato “che quello riconosciuto dal Tribunale fosse il passaggio più comodo o quello meno oneroso, anche rispetto all’altro percorso indicato dall’appellante sui mappali 200 e 1010”.

Barbara e [OSCURATO:PERSONA] nonché l’[OSCURATO:PERSONA] F.lli Vantini – già intervenuta nel giudizio di appello quale successore a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c. - hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi.

Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi di ricorso incidentale.

In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti assumono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione nelle fasi di merito, rappresentato dalla larghezza originaria della servitù di passaggio.

Il predetto fatto sarebbe stato costituito dalla larghezza di 4 metri, come accertato dal CTU e ribadito dalle prove per testi. 1.a) Il motivo, veicolato attraverso il vizio scolpito nell’art. 360 n.5 c.p.c., è inammissibile, posto che la norma, come riformulata nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014).

Il fatto storico, indubbiamente costituito dalla larghezza della capezzagna, è stato in realtà trattato dalla Corte d’appello, la quale sul punto ha affermato “Integrando le prove testimoniali assunte, con le considerazioni del CTU e la descrizione dello stato dei luoghi, si può ritenere che la larghezza della capezzagna non sia mai stata mediamente superiore ai 3 metri e che questa sia la larghezza da mantenere”. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., i Vantini deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.

L’atto di divisione del 19 settembre 1960 avrebbe dimostrato che la volontà dei contraenti aveva fatto riferimento in maniera chiara, per l’individuazione della larghezza originaria della servitù di passaggio, alla situazione in atto esistente, come accertata dal C.T.U.

Il motivo è inammissibile. 2.a) La sentenza impugnata ha interpretato, secondo il tenore letterale della divisione, il tracciato della servitù, che ha integrato con l’elaborato peritale per acquisire il dato della larghezza media, non ricavabile aliunde (“ l’accesso ed il recesso…avverrà soltanto sulla capezzagna di nord insistente per breve tratto sul mn 199 e sulla testata della stessa parte del mn 198”).

Del resto, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice delmerito (Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017; Sez. 1, n. 27136 del 15 novembre 2017). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., anche in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente modificato la lunghezza della capezzagna, senza considerare che controparte in primo grado aveva contestato solo la larghezza del tracciato.

Ed analogo discorso sarebbe valso anche per il percorso in diagonale, sollevato per la prima volta in fase di gravame. 3.a) La quarta lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza impugnata, per avere pronunziato su una questione nuova, sollevata ex adverso per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

La Corte di merito si sarebbe espressa su profili (lunghezza della capezzagna ed attraversamento diagonale) che non erano statioggetto di contestazione da controparte. 4) I predetti motivi, che possono essere valutati unitariamente, per la loro intrinseca connessione logica, sono destituiti di fondamento.

Invero, la proprietà e gli altridiritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd.diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto così come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con idiritti stessi e non con il r elativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova.

Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore -ovvero il rilievo ex officio iudicis - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (Sez. 2, n. 23565 del 23 settembre 2019; Sez. 2, n. 2002 del 29 gennaio 2020; Sez. 2, n. 40 dell’8 gennaio 2015). 5) La quinta censura attiene alla nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

La sentenza di secondo grado avrebbe respinto le domande di costituzione di servitù coattiva di acquedotto ed elettrodotto, con una motivazione apparente.

Il motivo è infondato. 5.a) La Corte d’appello ha giustificato il rigetto delle predette domande affermando che “parte attrice non ha provato che quello riconosciuto dal Tribunale fosse il passaggio più comodo o meno oneroso anche rispetto all’altro percorso indicato dall’appellante sui mappali 200 e 1010”.

Tale passaggio della decisione impugnata non può reputarsi apparente, posto che spiega – seppure in modo incidentale –il motivo della reiezione. 5.b) Del resto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). 6) Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., con riguardo alle spese di lite.

Afferma che erroneamente la Corte d’appello, in esito alla riforma pressoché integrale della sentenza del Tribunale, avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite, senza neppure provvedere su quelle di primo grado.

Il motivo è fondato in parte qua. 6.a) La Corte distrettuale ha respinto la domanda riconvenzionale di parte appellante, volta ad ottenere l’usucapione “delle attuali posizioni degli ancoraggi delle viti sul terreno asservito”. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque dirsi totalmente vincitore del grado di appello.

Conseguentemente, per il grado di appello è stata correttamente applicata la nozione disoccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) e che si verifica - anche in relazione alprincipio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Sez. 3, n. 20888 del 22 agosto 2018).

Tuttavia, la sentenza impugnata si è limitata a compensare fra le parti “le spese del grado”, mentre avrebbe dovuto procedere a liquidare altresì le spese del primo grado.

Invero, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sullespese processuali di primo grado, allorché riformiin tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dettespese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., lariforma della sentenza delprimo gi udice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sullespese (Sez. 1, n. 14916 del 13 luglio 2020; Sez. 6-3, n. 1775 del 24 gennaio 2017). 7) Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente assume la violazione degli artt. 91, 92, 112, 336 e 345 c.p.c. in relazione alla domanda di condanna a restituire le somme pagate a controparte per spese di primo grado, in forza della provvisoria esecutorietà.

Il motivo è fondato. 7.a) In virtù della riforma, anche parziale della sentenza di primo grado, la Corte distrettuale avrebbe dovuto provvedere anche in ordine alla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale e vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti principali sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti principali sono tenuti a versare un ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4584/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] C SAS, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1322/2017 depositata il28/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Luigi e [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Verona, al fine di far accertare l’esistenza e la consistenza di una servitù di passo, a favore dei loro fondi e gravante sul fondo del convenuto. Domandavano altresì la costituzione coattiva di acquedotto e scarico nonché delle condutture elettriche interrate. Costituitosi il convenuto che chiedeva, a sua volta, il riconoscimento per intervenuta usucapione del diritto a mantenere inalterato lo stato dei luoghi ed attesosi all’istruzione probatoria, il giudice adito accoglieva tutte le domande attrici. Su gravame di [OSCURATO:PERSONA], e nella resistenza degli appellati (che svolgevano gravame incidentale condizionato, per la costituzione coattiva di servitù, identica a quella riconosciuta dal Tribunale), con sentenza n. 1322 del 28 giugno 2017 la Corte d’appello di Venezia riformava parzialmente la pronunzia di primo grado, limitando la lunghezza del tracciato della servitù al mappale 199 ed alla testata nord del mappale 393 e riducendone la larghezza a mt. 3, respingendo altresì le domande volte ad ottenere le servitù coattive di acquedotto ed elettrodotto. Tanto desumeva dal tenore dei documenti in atti e dal titolo costitutivo della servitù, mentre le domande di costituzione coattiva erano respinte, non avendo parte attrice provato “che quello riconosciuto dal Tribunale fosse il passaggio più comodo o quello meno oneroso, anche rispetto all’altro percorso indicato dall’appellante sui mappali 200 e 1010”. Barbara e [OSCURATO:PERSONA] nonché l’[OSCURATO:PERSONA] F.lli Vantini – già intervenuta nel giudizio di appello quale successore a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c. - hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi di ricorso incidentale. In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti assumono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione nelle fasi di merito, rappresentato dalla larghezza originaria della servitù di passaggio. Il predetto fatto sarebbe stato costituito dalla larghezza di 4 metri, come accertato dal CTU e ribadito dalle prove per testi. 1.a) Il motivo, veicolato attraverso il vizio scolpito nell’art. 360 n.5 c.p.c., è inammissibile, posto che la norma, come riformulata nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014). Il fatto storico, indubbiamente costituito dalla larghezza della capezzagna, è stato in realtà trattato dalla Corte d’appello, la quale sul punto ha affermato “Integrando le prove testimoniali assunte, con le considerazioni del CTU e la descrizione dello stato dei luoghi, si può ritenere che la larghezza della capezzagna non sia mai stata mediamente superiore ai 3 metri e che questa sia la larghezza da mantenere”. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., i Vantini deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. L’atto di divisione del 19 settembre 1960 avrebbe dimostrato che la volontà dei contraenti aveva fatto riferimento in maniera chiara, per l’individuazione della larghezza originaria della servitù di passaggio, alla situazione in atto esistente, come accertata dal C.T.U. Il motivo è inammissibile. 2.a) La sentenza impugnata ha interpretato, secondo il tenore letterale della divisione, il tracciato della servitù, che ha integrato con l’elaborato peritale per acquisire il dato della larghezza media, non ricavabile aliunde (“ l’accesso ed il recesso…avverrà soltanto sulla capezzagna di nord insistente per breve tratto sul mn 199 e sulla testata della stessa parte del mn 198”). Del resto, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice delmerito (Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017; Sez. 1, n. 27136 del 15 novembre 2017). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., anche in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente modificato la lunghezza della capezzagna, senza considerare che controparte in primo grado aveva contestato solo la larghezza del tracciato. Ed analogo discorso sarebbe valso anche per il percorso in diagonale, sollevato per la prima volta in fase di gravame. 3.a) La quarta lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza impugnata, per avere pronunziato su una questione nuova, sollevata ex adverso per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte di merito si sarebbe espressa su profili (lunghezza della capezzagna ed attraversamento diagonale) che non erano statioggetto di contestazione da controparte. 4) I predetti motivi, che possono essere valutati unitariamente, per la loro intrinseca connessione logica, sono destituiti di fondamento. Invero, la proprietà e gli altridiritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd.diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto così come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con idiritti stessi e non con il r elativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore -ovvero il rilievo ex officio iudicis - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (Sez. 2, n. 23565 del 23 settembre 2019; Sez. 2, n. 2002 del 29 gennaio 2020; Sez. 2, n. 40 dell’8 gennaio 2015). 5) La quinta censura attiene alla nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La sentenza di secondo grado avrebbe respinto le domande di costituzione di servitù coattiva di acquedotto ed elettrodotto, con una motivazione apparente. Il motivo è infondato. 5.a) La Corte d’appello ha giustificato il rigetto delle predette domande affermando che “parte attrice non ha provato che quello riconosciuto dal Tribunale fosse il passaggio più comodo o meno oneroso anche rispetto all’altro percorso indicato dall’appellante sui mappali 200 e 1010”. Tale passaggio della decisione impugnata non può reputarsi apparente, posto che spiega – seppure in modo incidentale –il motivo della reiezione. 5.b) Del resto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). 6) Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., con riguardo alle spese di lite. Afferma che erroneamente la Corte d’appello, in esito alla riforma pressoché integrale della sentenza del Tribunale, avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite, senza neppure provvedere su quelle di primo grado. Il motivo è fondato in parte qua. 6.a) La Corte distrettuale ha respinto la domanda riconvenzionale di parte appellante, volta ad ottenere l’usucapione “delle attuali posizioni degli ancoraggi delle viti sul terreno asservito”. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque dirsi totalmente vincitore del grado di appello. Conseguentemente, per il grado di appello è stata correttamente applicata la nozione disoccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) e che si verifica - anche in relazione alprincipio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Sez. 3, n. 20888 del 22 agosto 2018). Tuttavia, la sentenza impugnata si è limitata a compensare fra le parti “le spese del grado”, mentre avrebbe dovuto procedere a liquidare altresì le spese del primo grado. Invero, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sullespese processuali di primo grado, allorché riformiin tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dettespese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., lariforma della sentenza delprimo gi udice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sullespese (Sez. 1, n. 14916 del 13 luglio 2020; Sez. 6-3, n. 1775 del 24 gennaio 2017). 7) Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente assume la violazione degli artt. 91, 92, 112, 336 e 345 c.p.c. in relazione alla domanda di condanna a restituire le somme pagate a controparte per spese di primo grado, in forza della provvisoria esecutorietà. Il motivo è fondato. 7.a) In virtù della riforma, anche parziale della sentenza di primo grado, la Corte distrettuale avrebbe dovuto provvedere anche in ordine alla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale. In definitiva, va rigettato il ricorso principale e vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti principali sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti principali sono tenuti a versare un ul
Sentenza Cassazione n. 08480/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris