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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20288/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 75 d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha evidenziato in motivazione quali siano le fonti di prova da cui si ricava che il soggetto ha violato le prescrizioni della misura non facendosi trovare nell'abitazione in orario notturno, e sul perché non possano trovare accoglimento le deduzioni della difesa dell'imputato sul malfunzionamento dell'impianto citofonico, argomenti con cui il ricorso non si confronta limitandosi ad affermare in modo generico che la sentenza non abbia sciolto i dubbi proposti nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha evidenziato in motivazione quali siano le fonti di prova da cui si ricava che il soggetto ha violato le prescrizioni della misura non facendosi trovare nell'abitazione in orario notturno, e sul perché non possano trovare accoglimento le deduzioni della difesa dell'imputato sul malfunzionamento dell'impianto citofonico, argomenti con cui il ricorso non si confronta limitandosi ad affermare in modo generico che la sentenza non abbia sciolto i dubbi proposti nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20288/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris