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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13129/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1955 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 16 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATf0

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce , sezione distaccata di Taranto, ha dato integrale conferma alla sentenza del Tribunale di Taranto con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati previsti dagli artt. 341-bis cod. pen. (così riqualificato il fatto di cui al capo b della rubrica, in origine contestato in termini di resistenza ex art. 337 cod. pen.) e 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 ( capo a).

In particolare, quanto all'oltraggio, perché, nel corso di una perquisizione veicolare, avrebbe proferito, in direzione degli operanti, le parole" una denunzia non ve la toglie nessuno, ci vedremo in Tribunale.

Tanto potete scrivere quello che volete, poi so dove andare, chi sta sopra a voi mi può togliere i verbali che voi mi fate... non vi preoccupate, vi farò fare la fine di quello di [OSCURATO:PERSONA], non finisce qua, ne vedrete delle belle; quanto al fatto di cui al capo a) della rubrica, perchè avrebbe portato fuori dalla propria abitazione e senza valida giustificazione un'arma impropria (un pistone idraulico non funzionante della lunghezza di 50 cm) occultato sotto il vano della ruota di scorta della vettura che conduceva e rinvenuto in occasione della perquisizione sopra descritta.

Propone ricorso il difensore dell'imputato e adduce : - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità e al giudizio di responsabilità riferito all'oltraggio, ritenuti dalla Corte del merito articolando un percorso logico giuridico contraddittoriamente diretto a rilevare il contenuto intimidatorio delle frasi proferite dall'imputato, confacente alla fattispecie in origine contestata, non più evocabile perchè la relativa qualificazione sarebbe coperta dal giudicato e apoditticamente teso a ritenere sussistente la lesione dell'onore e del prestigio degli operanti, non ricavabile in presenza di una mera prospettazione da parte dell'imputato delle possibili iniziative dirette a contrastare il loro operato in via gerarchica e amministrativa giudiziali e comunque configurata in assenza della prova che le frasi siano state udite da più persone e in considerazione della non correlazione delle dette parole con l'attività svolta (le frasi sarebbero state proferite dopo la perquisizione); - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per avere la Corte mancato di precisare per quale ragione il pistoncino in questione potesse ritenersi arma impropria, trascurando anche di considerare che nel caso doveva parlarsi di trasporto e non di porto d'arma ( il pistoncino era posto sotto il vano della ruota di scorta), e per aver ritenuta la responsabilità del ricorrente travisando il portato delle emergenze probatoria, ritenendo inattendibile il teste [OSCURATO:PERSONA]; - violazione del comma 3 del citato art. 4 della legge 110 del 1975 per non aver riconosciuto la lieve entità considerata dalla citata disposizione; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cod. pen. essendo la Corte del merito entrata in contraddizione con le valutazioni spese nel riconoscere le generiche e le considerazioni svolte in primo grado sulla gravità dei fatti, malgrado un siffatto richiamo alla relativa motivazione sia stato operato in termini pedissequi; - riconoscibilità in sede di legittimità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen.; - violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine al bilanciamento operato tra le generiche e la recidiva contestata, dovendosi ritenere recessiva quest'ultima, sia in relazione alla eccessiva gravosità della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita l'accoglimento limitatamente alla contrastata configurabilità dell'ipotesi di reato contestata al capo a) della rubrica; per il resto riposa su censure quantomeno infondate.

Si impone in coerenza l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata limitatamente a tale capo, previa espunzione, resa direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lettera 0, cod. proc. pen. della quota parte di pena (un mese di reclusione) apportata dai giudici del merito in aumento della pena base irrogata per il fatto più grave ( l'oltraggio di cui al capo b, così riqualificato il fatto contestato in origine ai sensi dell'art. 337 cod. pen.)

2. Sono manifestamente infondate le censure dirette a contestare la ritenuta responsabilità per l'oltraggio descritto al capo b) della rubrica.

La sentenza impugnata non merita censura alcuna quanto alla correttezza della relativa configurazione e alla ritenuta ascrivibilità del fatto all'imputato, avendo il giudice del merito coerentemente dato rilievo - più che alla larvata minaccia in origine messa in risalto dall'organo dell'accusa nel sollecitare l'originaria qualificazione- all'evidente disprezzo manifestato con le frasi proferite nei confronti degli operanti che operavano la perquisizione; frasi all'evidenza dirette a rimarcare l'assoluta inutilità dell'azione che gli stessi stavano realizzando così da svilirne il ruolo e i compiti in esecuzione, ai quali ultimi l'imputato non intendeva contrapporre (come sostenuto dalla difesa) la prospettata intenzione di avvalersi dei rituali strumenti di verifica e impugnazione amministrativa, a tacer d'altro per l'inequivoco rifermento reso a millantati aiuti da parte di soggetti imprecisati.

Pacifica la correlazione all'azione svolta dai due operanti, resta da dire che, quanto alla contestata insussistenza di più persone potenzialmente in grado di aver udito le citate frasi lesive, il rilievo deve ritenersi inammissibile perché, presupponendo una verifica in fatto non consentita in questa sede, non può essere prospettato, come accaduto nella specie, solo con il ricorso di legittimità.3.

Definendo il perimetro dei motivi riferibili al capo b), va anche dichiarato inammissibile quello diretto a contrastare il giudizio negativo reso in punto alla applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., argomentato in sentenza in ragione della ritenuta abitualità ostativa ( per la riscontrata presenza di due condanne per resistenza e oltraggio): valutazione questa dall'evidente carattere assorbente che il ricorso trascura di contrastare, con conseguente aspecificità della censura sul punto.

4. Avuto riguardo alla contravvenzione di cui al capo a), giova rimarcare come effettivamente la sentenza impugnata non argomenti sulle connotazioni del "pistone" rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, utili per ricondurre lo stesso alla categoria delle armi improprie, per quanto tanto fosse stato oggetto di apposita dog I ia nza .

Tale difetto di motivazione, tuttavia, risulta superato e assorbito dal rilievo tranciante da assegnare alla rilevata fondatezza della censura prospettata in ordine alla ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato contestata alla luce delle relative emergenze in fatto (i giudici del merito hanno rimarcato che il detto pistone era collocato sotto la ruota di scorta nel relativo vano all'interno del bagagliaio dell'auto sulla quale viaggiava l'imputato).

In parte qua va ribadito che la condotta di porto d'arma in luogo pubblico postula una relazione diretta fra il soggetto agente e la res illecita e, sebbene non richieda ai fini della sua consumazione che il soggetto tenga l'arma sulla sua persona, essa presuppone che questi possa facilmente acquisirne la disponibilità materiale, così da poterne fare un utilizzo immediato sulla pubblica via alla luce della ratio sottesa alla relativa incriminazione (che appunto giustifica il trattamento edittale più grave rispetto alle altre fattispecie in tema di armi).

Ne consegue che in caso del trasporto di un'arma sulla vettura condotta dall'agente o a bordo della quale questi viaggi, il porto può ritenersi integrato anche quando l'arma sia occultata in un luogo di non immediatamente visibile - ove sia stata collocata allo scopo di scongiurarne il rinvenimento in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine - sempre che essa si trovi in una posizione tale da poter essere facilmente recuperata da parte dell'agente, che possa così immediatamente disporne e, se del caso, farne uso. (Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015 dep. 2016, Rv. 266171).

Ipotesi questa all'evidenza esclusa nel caso di specie, così da potersi negare la sussistenza del fatto contestato, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure prospettate in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per tale capo.

5. Sono infine manifestamente infondate le restanti doglianze riferite al tema del trattamento sanzionatorio irrogato.Quella riferita al (confermato) giudizio di equivalenza reso dalla Corte del merito in ordine al bilanciamento delle circostanze riscontrate non tiene conto della puntuale linearità logica della motivazione spesa sul punto (pagina 8, ultimo capoverso), diretta a rimarcare la gravità del fatto e (soprattutto) dei precedenti posti a fondamento della ritenuta recidiva, ritenuta comunque equivalente rispetto alle generiche; quella inerente la misura della pena si risolve in una sollecitata rivalutazione di merito del relativo tema, estranea ai poteri della Corte a fronte di un percorso motivazionale sul punto estraneo a profili di incompletezza e manifesta incongruenza logica.

Di qui la decisione rassegnata dal dispositivo che se segue.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e rigetta nel resto il ricorso.

Ridetermina la pena in mesi cinque di reclusione.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1955 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 16 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATf0 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce , sezione distaccata di Taranto, ha dato integrale conferma alla sentenza del Tribunale di Taranto con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati previsti dagli artt. 341-bis cod. pen. (così riqualificato il fatto di cui al capo b della rubrica, in origine contestato in termini di resistenza ex art. 337 cod. pen.) e 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 ( capo a). In particolare, quanto all'oltraggio, perché, nel corso di una perquisizione veicolare, avrebbe proferito, in direzione degli operanti, le parole" una denunzia non ve la toglie nessuno, ci vedremo in Tribunale. Tanto potete scrivere quello che volete, poi so dove andare, chi sta sopra a voi mi può togliere i verbali che voi mi fate... non vi preoccupate, vi farò fare la fine di quello di [OSCURATO:PERSONA], non finisce qua, ne vedrete delle belle; quanto al fatto di cui al capo a) della rubrica, perchè avrebbe portato fuori dalla propria abitazione e senza valida giustificazione un'arma impropria (un pistone idraulico non funzionante della lunghezza di 50 cm) occultato sotto il vano della ruota di scorta della vettura che conduceva e rinvenuto in occasione della perquisizione sopra descritta. Propone ricorso il difensore dell'imputato e adduce : - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità e al giudizio di responsabilità riferito all'oltraggio, ritenuti dalla Corte del merito articolando un percorso logico giuridico contraddittoriamente diretto a rilevare il contenuto intimidatorio delle frasi proferite dall'imputato, confacente alla fattispecie in origine contestata, non più evocabile perchè la relativa qualificazione sarebbe coperta dal giudicato e apoditticamente teso a ritenere sussistente la lesione dell'onore e del prestigio degli operanti, non ricavabile in presenza di una mera prospettazione da parte dell'imputato delle possibili iniziative dirette a contrastare il loro operato in via gerarchica e amministrativa giudiziali e comunque configurata in assenza della prova che le frasi siano state udite da più persone e in considerazione della non correlazione delle dette parole con l'attività svolta (le frasi sarebbero state proferite dopo la perquisizione); - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per avere la Corte mancato di precisare per quale ragione il pistoncino in questione potesse ritenersi arma impropria, trascurando anche di considerare che nel caso doveva parlarsi di trasporto e non di porto d'arma ( il pistoncino era posto sotto il vano della ruota di scorta), e per aver ritenuta la responsabilità del ricorrente travisando il portato delle emergenze probatoria, ritenendo inattendibile il teste [OSCURATO:PERSONA]; - violazione del comma 3 del citato art. 4 della legge 110 del 1975 per non aver riconosciuto la lieve entità considerata dalla citata disposizione; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cod. pen. essendo la Corte del merito entrata in contraddizione con le valutazioni spese nel riconoscere le generiche e le considerazioni svolte in primo grado sulla gravità dei fatti, malgrado un siffatto richiamo alla relativa motivazione sia stato operato in termini pedissequi; - riconoscibilità in sede di legittimità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen.; - violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine al bilanciamento operato tra le generiche e la recidiva contestata, dovendosi ritenere recessiva quest'ultima, sia in relazione alla eccessiva gravosità della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento limitatamente alla contrastata configurabilità dell'ipotesi di reato contestata al capo a) della rubrica; per il resto riposa su censure quantomeno infondate. Si impone in coerenza l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata limitatamente a tale capo, previa espunzione, resa direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lettera 0, cod. proc. pen. della quota parte di pena (un mese di reclusione) apportata dai giudici del merito in aumento della pena base irrogata per il fatto più grave ( l'oltraggio di cui al capo b, così riqualificato il fatto contestato in origine ai sensi dell'art. 337 cod. pen.) 2. Sono manifestamente infondate le censure dirette a contestare la ritenuta responsabilità per l'oltraggio descritto al capo b) della rubrica. La sentenza impugnata non merita censura alcuna quanto alla correttezza della relativa configurazione e alla ritenuta ascrivibilità del fatto all'imputato, avendo il giudice del merito coerentemente dato rilievo - più che alla larvata minaccia in origine messa in risalto dall'organo dell'accusa nel sollecitare l'originaria qualificazione- all'evidente disprezzo manifestato con le frasi proferite nei confronti degli operanti che operavano la perquisizione; frasi all'evidenza dirette a rimarcare l'assoluta inutilità dell'azione che gli stessi stavano realizzando così da svilirne il ruolo e i compiti in esecuzione, ai quali ultimi l'imputato non intendeva contrapporre (come sostenuto dalla difesa) la prospettata intenzione di avvalersi dei rituali strumenti di verifica e impugnazione amministrativa, a tacer d'altro per l'inequivoco rifermento reso a millantati aiuti da parte di soggetti imprecisati. Pacifica la correlazione all'azione svolta dai due operanti, resta da dire che, quanto alla contestata insussistenza di più persone potenzialmente in grado di aver udito le citate frasi lesive, il rilievo deve ritenersi inammissibile perché, presupponendo una verifica in fatto non consentita in questa sede, non può essere prospettato, come accaduto nella specie, solo con il ricorso di legittimità.3. Definendo il perimetro dei motivi riferibili al capo b), va anche dichiarato inammissibile quello diretto a contrastare il giudizio negativo reso in punto alla applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., argomentato in sentenza in ragione della ritenuta abitualità ostativa ( per la riscontrata presenza di due condanne per resistenza e oltraggio): valutazione questa dall'evidente carattere assorbente che il ricorso trascura di contrastare, con conseguente aspecificità della censura sul punto. 4. Avuto riguardo alla contravvenzione di cui al capo a), giova rimarcare come effettivamente la sentenza impugnata non argomenti sulle connotazioni del "pistone" rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, utili per ricondurre lo stesso alla categoria delle armi improprie, per quanto tanto fosse stato oggetto di apposita dog I ia nza . Tale difetto di motivazione, tuttavia, risulta superato e assorbito dal rilievo tranciante da assegnare alla rilevata fondatezza della censura prospettata in ordine alla ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato contestata alla luce delle relative emergenze in fatto (i giudici del merito hanno rimarcato che il detto pistone era collocato sotto la ruota di scorta nel relativo vano all'interno del bagagliaio dell'auto sulla quale viaggiava l'imputato). In parte qua va ribadito che la condotta di porto d'arma in luogo pubblico postula una relazione diretta fra il soggetto agente e la res illecita e, sebbene non richieda ai fini della sua consumazione che il soggetto tenga l'arma sulla sua persona, essa presuppone che questi possa facilmente acquisirne la disponibilità materiale, così da poterne fare un utilizzo immediato sulla pubblica via alla luce della ratio sottesa alla relativa incriminazione (che appunto giustifica il trattamento edittale più grave rispetto alle altre fattispecie in tema di armi). Ne consegue che in caso del trasporto di un'arma sulla vettura condotta dall'agente o a bordo della quale questi viaggi, il porto può ritenersi integrato anche quando l'arma sia occultata in un luogo di non immediatamente visibile - ove sia stata collocata allo scopo di scongiurarne il rinvenimento in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine - sempre che essa si trovi in una posizione tale da poter essere facilmente recuperata da parte dell'agente, che possa così immediatamente disporne e, se del caso, farne uso. (Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015 dep. 2016, Rv. 266171). Ipotesi questa all'evidenza esclusa nel caso di specie, così da potersi negare la sussistenza del fatto contestato, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure prospettate in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per tale capo. 5. Sono infine manifestamente infondate le restanti doglianze riferite al tema del trattamento sanzionatorio irrogato.Quella riferita al (confermato) giudizio di equivalenza reso dalla Corte del merito in ordine al bilanciamento delle circostanze riscontrate non tiene conto della puntuale linearità logica della motivazione spesa sul punto (pagina 8, ultimo capoverso), diretta a rimarcare la gravità del fatto e (soprattutto) dei precedenti posti a fondamento della ritenuta recidiva, ritenuta comunque equivalente rispetto alle generiche; quella inerente la misura della pena si risolve in una sollecitata rivalutazione di merito del relativo tema, estranea ai poteri della Corte a fronte di un percorso motivazionale sul punto estraneo a profili di incompletezza e manifesta incongruenza logica. Di qui la decisione rassegnata dal dispositivo che se segue. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e rigetta nel resto il ricorso. Ridetermina la pena in mesi cinque di reclusione. Cos
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