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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41650/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa daldetto Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di furto di energia elettrica a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

2. La parte pubblica ricorrente deduce vizio di motivazione, per travisamento della deposizione resa dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ha dichiarato di avere accertato chi fossero gli effettivi utilizzatori della fornitura Enel oggetto di furto.

3. [OSCURATO:PERSONA] sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

2. Si deve convenire con il ricorrente in ordine alla carenza e illogicità della motivazione offerta dal Tribunale per assolvere l’imputato dal reato ascritto.

3. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse certezza in ordine all’effettivo utilizzatore dell’immobile servito dall’allaccio abusivo, non potendosi ritenere prova sufficiente la mera intestazione del contatore.

Tuttavia, il ricorrente ha fondatamente evidenziato che il giudice ha omesso di considerare che nell’informativa della Guardia di Finanza- acquisita agli atti e prodotta dal ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso -si era dato atto che dagli accertamenti effettuati era emerso che l’imputato dimorava proprio nell’appartamento servito dal contatore manomesso, ubi cato al primo piano,lato destro, dell’immobile di V ia Rosselli n. 5.

La circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione risulta pure allegata al ricorso.

4. Appare dunque configurabile il dedotto vizio di travisamento per omissione, stante la mancata valutazione di una prova decisiva ai fini dell’accertamento del fatto-reato.

5. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di merito individuato in dispositivo.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

Così deciso il 18 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa daldetto Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di furto di energia elettrica a lui ascritto per non aver commesso il fatto. 2. La parte pubblica ricorrente deduce vizio di motivazione, per travisamento della deposizione resa dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ha dichiarato di avere accertato chi fossero gli effettivi utilizzatori della fornitura Enel oggetto di furto. 3. [OSCURATO:PERSONA] sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2. Si deve convenire con il ricorrente in ordine alla carenza e illogicità della motivazione offerta dal Tribunale per assolvere l’imputato dal reato ascritto. 3. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse certezza in ordine all’effettivo utilizzatore dell’immobile servito dall’allaccio abusivo, non potendosi ritenere prova sufficiente la mera intestazione del contatore. Tuttavia, il ricorrente ha fondatamente evidenziato che il giudice ha omesso di considerare che nell’informativa della Guardia di Finanza- acquisita agli atti e prodotta dal ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso -si era dato atto che dagli accertamenti effettuati era emerso che l’imputato dimorava proprio nell’appartamento servito dal contatore manomesso, ubi cato al primo piano,lato destro, dell’immobile di V ia Rosselli n. 5. La circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione risulta pure allegata al ricorso. 4. Appare dunque configurabile il dedotto vizio di travisamento per omissione, stante la mancata valutazione di una prova decisiva ai fini dell’accertamento del fatto-reato. 5. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di merito individuato in dispositivo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Così deciso il 18 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 41650/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris