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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 1993

Cassazione n. 22021/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1993 avverso la sentenza del 07/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, conclusioni ribadite dalle note conclusive regolarmente depositate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 07/02/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 10/06/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per i delitti alla stessa ascritti ai capi indicati in dispositivo di primo grado (E, H e H1).

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod . proc. pen .

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge atteso che il giudice di primo grado aveva condannato la Santella per i capi di imputazione e) h) e hl), mentre la Corte di appello la aveva condannata per i capi a) b) e c), che erano stati diversamente valutati dal giudice di primo grado (capo c) estinto per remissione della querela, capi a) e b) non procedibili per improcedibilità per ne bis in idem.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo b) e c); il ragionamento probatorio della Corte di appello nel ritenere riferibile alla ricorrente l'apposizione di effigie fotografica su carta di identità altrui appare del tutto ipotetico; chiunque avrebbe potuto apporre l'effige della Santella e a fronte di tale eccezione la Corte di appello afferma semplicemente la non condivisibilità del rilievo.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per carenza assoluta di prove in ordine alla responsabilità della ricorrente.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., art. 27 Cost., art. 6 CEDU, art. 530 comma 2, cod. proc. pen., art. 533 cod. proc. pen., è stato violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La mera lettura della sentenza, del suo percorso argomentativo, così come degli elementi evidenziati e spesi in modo logico e persuasivo, per confermare la decisione di primo grado, e dunque la condanna della ricorrente per i capi E) H) e H1), dimostra come la ricorrente non si sia effettivamente confrontata con il contenuto della decisione della Corte di appello, richiamando in modo improprio, con considerazione parcellizzata della decisione impugnata, quello che è un un evidente errore materiale contenuto nella sola intestazione della sentenza.

Difatti, la mera lettura della sentenza, e il confronto con l'intestazione della stessa, dimostra come si tratti di un mero errore materiale, conseguente ad una allegazione parziale dei capi di imputazione nella fascicolazione dell'intestazione della sentenza di appello; mentre in realtà la Corte di appello afferma esplicitamente di confermare la decisione di primo grado, relativa ai capi E) H) H1), richiamando le disposizioni normative contestate in modo corretto e non i singoli capi di imputazione, per cui non appare in alcun modo riscontrabile una condanna per i capi A),B) e C).

Il motivo sul punto appare, dunque, non solo manifestamente infondato, ma anche, all'evidenza, generico ed aspecifico non confrontandosi con il contenuto della decisione di appello.

1.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito.

Anche in questo caso il motivo proposto si appalesa generico e volto a proporre una mera lettura alternativa nel merito non consentita in questa sede.

Tra l'altro non si confronta con la sentenza che, decidendo in modo conforme al giudice di primo grado, ovviamente non valuta i capi B) e C).

Deve essere in tal senso ricordato come questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).1.3.

Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico.

La difesa, difatti, si limita ad affermare che la Santella è estranea ai fatti, senza allegare alcun specifico elemento di critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso, affermando esclusivamente, in modo del tutto apodittico, che i non meglio chiariti principi probabilistici affermati dalla Corte territoriale sono chiara dimostrazione della mancanza di prove.

La genericità ed aspecificità del motivo proposto emerge dalla semplice lettura dello stesso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01).

1.4. Le considerazioni che precedono rendono evidente come anche il quarto motivo di ricorso sia generico ed aspecifico, essendosi la difesa limitata a richiamare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed una serie di disposizioni normative in modo del tutto astratto e senza alcun reale confronto con la motivazione del giudice di appello.

2. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

Deve, inoltre, essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale relativo all'intestazione della sentenza.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. per la correzion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1993 avverso la sentenza del 07/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, conclusioni ribadite dalle note conclusive regolarmente depositate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 07/02/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 10/06/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per i delitti alla stessa ascritti ai capi indicati in dispositivo di primo grado (E, H e H1). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod . proc. pen . 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge atteso che il giudice di primo grado aveva condannato la Santella per i capi di imputazione e) h) e hl), mentre la Corte di appello la aveva condannata per i capi a) b) e c), che erano stati diversamente valutati dal giudice di primo grado (capo c) estinto per remissione della querela, capi a) e b) non procedibili per improcedibilità per ne bis in idem. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo b) e c); il ragionamento probatorio della Corte di appello nel ritenere riferibile alla ricorrente l'apposizione di effigie fotografica su carta di identità altrui appare del tutto ipotetico; chiunque avrebbe potuto apporre l'effige della Santella e a fronte di tale eccezione la Corte di appello afferma semplicemente la non condivisibilità del rilievo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per carenza assoluta di prove in ordine alla responsabilità della ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., art. 27 Cost., art. 6 CEDU, art. 530 comma 2, cod. proc. pen., art. 533 cod. proc. pen., è stato violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La mera lettura della sentenza, del suo percorso argomentativo, così come degli elementi evidenziati e spesi in modo logico e persuasivo, per confermare la decisione di primo grado, e dunque la condanna della ricorrente per i capi E) H) e H1), dimostra come la ricorrente non si sia effettivamente confrontata con il contenuto della decisione della Corte di appello, richiamando in modo improprio, con considerazione parcellizzata della decisione impugnata, quello che è un un evidente errore materiale contenuto nella sola intestazione della sentenza. Difatti, la mera lettura della sentenza, e il confronto con l'intestazione della stessa, dimostra come si tratti di un mero errore materiale, conseguente ad una allegazione parziale dei capi di imputazione nella fascicolazione dell'intestazione della sentenza di appello; mentre in realtà la Corte di appello afferma esplicitamente di confermare la decisione di primo grado, relativa ai capi E) H) H1), richiamando le disposizioni normative contestate in modo corretto e non i singoli capi di imputazione, per cui non appare in alcun modo riscontrabile una condanna per i capi A),B) e C). Il motivo sul punto appare, dunque, non solo manifestamente infondato, ma anche, all'evidenza, generico ed aspecifico non confrontandosi con il contenuto della decisione di appello. 1.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. Anche in questo caso il motivo proposto si appalesa generico e volto a proporre una mera lettura alternativa nel merito non consentita in questa sede. Tra l'altro non si confronta con la sentenza che, decidendo in modo conforme al giudice di primo grado, ovviamente non valuta i capi B) e C). Deve essere in tal senso ricordato come questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).1.3. Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico. La difesa, difatti, si limita ad affermare che la Santella è estranea ai fatti, senza allegare alcun specifico elemento di critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso, affermando esclusivamente, in modo del tutto apodittico, che i non meglio chiariti principi probabilistici affermati dalla Corte territoriale sono chiara dimostrazione della mancanza di prove. La genericità ed aspecificità del motivo proposto emerge dalla semplice lettura dello stesso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01). 1.4. Le considerazioni che precedono rendono evidente come anche il quarto motivo di ricorso sia generico ed aspecifico, essendosi la difesa limitata a richiamare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed una serie di disposizioni normative in modo del tutto astratto e senza alcun reale confronto con la motivazione del giudice di appello. 2. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. Deve, inoltre, essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale relativo all'intestazione della sentenza. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. per la correzion
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