Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25143/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni (peraltro schiettamente fattuali) già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello individua gli estremi della condotta truffaldina dell'imputato nell'intestazione a suo nome della carta Postepay dove è stato accreditato il profitto del reato); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 07/05/2024 Il consiglier est.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Q [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni (peraltro schiettamente fattuali) già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello individua gli estremi della condotta truffaldina dell'imputato nell'intestazione a suo nome della carta Postepay dove è stato accreditato il profitto del reato); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il consiglier est. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Q [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25143/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris