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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19936/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del Difensore proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che aveva confermato la sua responsabilità per i reati previsti dagli artt. 648 e 640 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile 2.1.Con il primo motivo si deduceva l'illegittimità della sentenza in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento.

Il ricorrente non si confronta con la condivisa e consolidata giurisprudenza secondo per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, R. Rv. 278670 - OSez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752).

La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile.

Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità.

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva superflua la richiesta di rinnovazione del dibattimento. 2.2.Con il secondo ed il terzo motivo si deduceva l'illegittimità della motivazione che non avrebbe considerato la versione difensiva e, segnatamente, il fatto che il ricorrente aveva fornito dati genuini e aveva consegnato un titolo in suo legittimo possesso poi successivamente smarrito.

Si tratta di doglianze che si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto la corte di appello confermava la ricostruzione del fatto effettuata dal Tribunale rilevando con motivazione accurata e persuasiva che le prove raccolte indicavano al di là di ogni ragionevole dubbio, non risultando smentite dalle allegazioni difensive, che il ricorrente aveva indotto in errore il persona della società "la [OSCURATO:SOCIETA]." nell'atto in cui concordava sotto falso nome la fornitura di articoli di arredamento procedendo poi a seguito della consegna e del montaggio nella sua abitazione al saldo di una parte dell'importo dovuto tramite un assegno circolare per l'importo di euro 2000 della cui provenienza delittuosa non vi era dubbio che il ricorrente avesse piena contezza (pag. 5 della sentenza impugnata) La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 2.3.Con il quarto motivo si deduceva l'illegittimità del diniego dell'attenuante prevista dall'art.648 comma 2 cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello, con motivazione ineccepibile faceva riferimento alla complessiva gravità del danno che ostava al riconoscimento del beneficio sanzionatorio.

Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del Difensore proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che aveva confermato la sua responsabilità per i reati previsti dagli artt. 648 e 640 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile 2.1.Con il primo motivo si deduceva l'illegittimità della sentenza in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento. Il ricorrente non si confronta con la condivisa e consolidata giurisprudenza secondo per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, R. Rv. 278670 - OSez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile. Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva superflua la richiesta di rinnovazione del dibattimento. 2.2.Con il secondo ed il terzo motivo si deduceva l'illegittimità della motivazione che non avrebbe considerato la versione difensiva e, segnatamente, il fatto che il ricorrente aveva fornito dati genuini e aveva consegnato un titolo in suo legittimo possesso poi successivamente smarrito. Si tratta di doglianze che si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto la corte di appello confermava la ricostruzione del fatto effettuata dal Tribunale rilevando con motivazione accurata e persuasiva che le prove raccolte indicavano al di là di ogni ragionevole dubbio, non risultando smentite dalle allegazioni difensive, che il ricorrente aveva indotto in errore il persona della società "la [OSCURATO:SOCIETA]." nell'atto in cui concordava sotto falso nome la fornitura di articoli di arredamento procedendo poi a seguito della consegna e del montaggio nella sua abitazione al saldo di una parte dell'importo dovuto tramite un assegno circolare per l'importo di euro 2000 della cui provenienza delittuosa non vi era dubbio che il ricorrente avesse piena contezza (pag. 5 della sentenza impugnata) La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 2.3.Con il quarto motivo si deduceva l'illegittimità del diniego dell'attenuante prevista dall'art.648 comma 2 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello, con motivazione ineccepibile faceva riferimento alla complessiva gravità del danno che ostava al riconoscimento del beneficio sanzionatorio. Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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