CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 08742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8742/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 05/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 37/2026* * * UP 14/01/2026* * * 36042/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da1 * * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/20042 * * * nato a * * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di * di Appello di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto dei ricorsiudite le conclusioni del difensore del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] * * * * *sostituto processuale dell * * * che ha insistito nei motivi di ricorso e chiestol annullamento del provvedimento impugnato.udite le conclusioni del difensore del ricorrente * * * * ** D * che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l annullamento delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Nour * * e * * * * a mezzo dei rispettividifensori propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 giugno 2025 con laquale la Corte di * di Appello di Milano ha confermato le condanne inflitte nei loroconfronti per i reati di sequestro di persona e lesioni dal Giudice dell udienza preliminare delTribunale di Milano con sentenza emessa in data 8 ottobre 2024.Ricorso * * * *2. Con il primo motivo di impugnazione lamenta erronea applicazione degli artt. 629 e 630cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di estorsione nonchémotivazione apparente in ordine alle doglianze difensive con le quali era stata affermatal insussistenza degli elementi costitutivi del reato di sequestro di persona a scopo diestorsione.2.1. Con l atto di appello era stato evidenziato come la condotta contestata non fosseconnotata da una effettiva privazione della libertà personale della persona offesa nérisultasse finalizzata a “mercificare” l ostaggio mediante la richiesta di un corrispettivo per laliberazione a giudizio della difesa infatti l aggressione era strumentale a conseguire ilpagamento di un debito preesistente con conseguente configurabilità del solo delitto diestorsione.2.2. La Corte territoriale avrebbe inoltre trascurato le seguenti argomentazioni incorrendoin un grave deficit motivazionaleCon una prima doglianza era stato evidenziato che la persona offesa consapevole dellanatura elusiva del proprio comportamento avrebbe spontaneamente contattato il ricorrenteper concordare un incontro finalizzato alla definizione della pendenza debitoria i giudici diappello avrebbero ritenuto dirimente per confutare tale assunto il contegno violento eminatorio attribuito all * nel corso dell incontro elemento che ad avviso della difesanon sarebbe idoneo a neutralizzare il dato ritenuto decisivo della iniziativa proveniente dallapersona offesa.Con ulteriore doglianza era stata sostenuta l assenza di un rapporto sinallagmatico tra lapretesa economica e la liberazione della persona offesa sostenendo che la volontà delricorrente era univocamente orientata all adempimento dell obbligazione già maturata.I giudici di appello limitandosi a valorizzare in via pressoché esclusiva l espressione chesecondo la versione del coimputato El * avrebbe pronunciato il ricorrente “finché nonporti i soldi tu non torni a casa” non avrebbero tenuto conto del fatto che l El * eramosso dall interesse a confermare la tesi accusatoria al fine di mitigare la propria posizioneprocessuale e del fatto che l * parlando con il fratello della persona offesa nonavrebbe fatto alcun riferimento alla pretesa subordinazione della liberazione alla consegna didenaro.2.3. Con ulteriore censura il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe affrontato intermini generici e assertivi le deduzioni difensive fondate sull analisi dei frame estratti dalleregistrazioni delle videocamere di sorveglianza e sulle caratteristiche del luogo dell incontro un ristorante * elementi che secondo la difesa renderebbero incompatibili icomportamenti ripresi con una condizione di effettiva privazione della libertà.A fronte di tali deduzioni i giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare che “l assenzadi una coercizione fisica assoluta non ha inciso sulla configurazione del reato in quanto* ben sapeva che egli non aveva l effettiva possibilità di allontanarsi e rientrare in casa” vedi pag. 16 della sentenza senza considerare il fatto che le minacce prospettate eranoquelle di ripercussioni in danno della persona offesa “senza specificare che sarebbe statotrattenuto in assenza del pagamento” vedi pag. 8 del ricorso come espressamente riferitoda * *Da ultimo la difesa insiste nel sostenere che la libertà di movimento della vittima nonsarebbe stata mai annullata come desumibile dalle sue stesse dichiarazioni avendo egliriferito di essersi trattenuto volontariamente per occuparsi del “denaro perso” e verificare che“tutto andasse a buon fine” nonché di aver chiesto al ricorrente di andarlo a prendere e diessere poi salito a bordo della vettura senza costrizioni attivandosi per reperire l importonecessario a estinguere il suo debito.3. Il ricorrente con il secondo motivo di impugnazione lamenta violazione dell art. 62 n. 6cod. pen. nonché carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimentodell attenuante del risarcimento del danno.La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine al versamento pari ad 11.000 euroeffettuato dagli imputati prima dell ammissione del giudizio abbreviato limitandosi adaffermare che le trattative si sarebbero concluse solo dopo la pronuncia della sentenza diprimo grado.I giudici di appello non avrebbero argomentato in ordine al motivo di appello con cui erastata affermata la congruità del versamento di 11.000 euro effettuato anteriormente algiudizio di primo grado con conseguente carenza della motivazione sul punto.Peraltro la somma versata dal ricorrente sarebbe pienamente significativa della pienaresipiscenza maturata dall imputato e della volontà di risarcire la persona offesa secondo lesue possibilità economiche con conseguente concedibilità dell invocata circostanzaRicorso * * *4. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta travisamento delle dichiarazioni dellapersona offesa e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilitàconcorsuale del ricorrente per il reato di sequestro di persona.4.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente si trovava inpiazza * prima dell arrivo dei correi e della persona offesa in attesa di porre in esserel aggressione prodromica al contestato sequestro di persona tale affermazione si porrebbein stridente contrasto con quanto affermato da * * * il quale avrebbe riferitoche il ricorrente non si trovava in piazza * ma sarebbe sopraggiunto in un momentosuccessivo al suo arrivo in tale luogo.I giudici di appello avrebbero ulteriormente travisato le dichiarazioni della persona offesa ilquale avrebbe espressamente affermato che la richiesta minacciosa di ricaricare il telefonoal fine di contattare qualcuno che lo aiutasse a saldare il suo debito è stata pronunciata dalcoimputato e non anche dal ricorrente come invece erroneamente indicato a pag. 28 dellasentenza impugnata. L esclusa riferibilità di tale frase minatoria all * sarebbeperaltro stata ammessa anche dal correo El * in occasione della sua escussione.La Corte distrettuale avrebbe inoltre erroneamente affermato che la persona offesaavrebbe riferito di aver “avuto la certezza che * era anche lui in attesa di ricevere i soldi”richiesti al * anche in questo caso travisando quanto riferito sul punto da quest ultimoil quale avrebbe riferito “di non essere a conoscenza della veridicità di tale circostanza inquanto il sig. * aveva chiamato * in autonomia con il proprio cellulare e dopoaver messo in viva voce aveva riferito che * diceva di essere sotto casa sua” vedipag. 6 del ricorso per poi aggiungere che probabilmente poteva essere un bluff vista lasignificativa distanza tra la sua abitazione sita in * ed il comune di * **La motivazione sarebbe manifestamente illogica laddove i giudici di appello hanno ritenutomeno rilevante la condotta del correo El * in quanto lo stesso aveva riferito di essereintimorito dalla personalità violenta dell * per poi ignorare l analogo timore che ilricorrente nutriva nei confronti di quest ultimo.I giudici di appello non avrebbero motivato adeguatamente in ordine all effettiva adesione delricorrente al proposito dei correi di sequestrare la persona offesa deducendo tale adesioneesclusivamente dal fatto che il ricorrente fosse presente nel momento in cui la vittima venivaminacciata che non sarebbe tornata a casa se non saldava il suo debito circostanzasicuramente inidonea a dimostrare il concorso del ricorrente nel reato di cui all art. 630 cod.pen.4.2. La motivazione infine sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui viene esclusoche il ricorrente abbia volontariamente desistito dall azione criminale allontanandosi dapiazza * nei frangenti immediatamente successivi al pestaggio della persona offesasolo perché gli altri autori dell aggressione avrebbero successivamente attuato condotteidonee a perfezionare il reato di sequestro di persona ciò in assenza di elementi da cuidesumere una persistenza della correità dell *5. Con il secondo motivo di impugnazione la difesa deduce manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all art. 116 cod. pen.A giudizio della difesa la persona offesa avrebbe specificato come il ricorrente abbiapartecipato esclusivamente al pestaggio senza mai proferire minacce nei suoi confronti conconseguente carenza di prova in ordine alla volontà dell * di concorrere nellarealizzazione del reato di sequestro di persona.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi proposti da * * * * * * *inammissibili per le ragioni che seguono.1.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo gradosono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi con la conseguenza che le duesentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpodecisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenzadi appello a quella del Tribunale sia l ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe ledecisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove * 3 n. 44418 del16/07/2013 * * 257595 01 * 2 n. 6560 del 08/10/2020 dep. 2021 ** 280654 01 .1.2. * i motivi proposti dai ricorrenti in tema di sussistenza degli elementi costitutivi delreato di sequestro di persona e della conseguente responsabilità degli imputati in relazione atale fattispecie criminosa sonoaspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede diappello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolatiesclusivamente in fatto e quindi proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitàrestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.2. Il primo motivo di ricorso proposto da * * * * è aspecifico emanifestamente infondato.La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici e pienamente coerentecon le emergenze istruttorie ha affermato che la persona offesa è stata privata della libertàpersonale dalle ore 23 30 sino alle ore 12 45 del giorno successivo allorché intervenivano i* presso il ristorante * s.La finalità di conseguire un ingiusto profitto quale prezzo della liberazione è stata desuntadai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal coimputatoEl * nonché dal contenuto delle conversazioni intercettate ritenute convergenti neldimostrare che la privazione della libertà fosse funzionale all ottenimento della somma didenaro richiesta.La Corte di appello ha altresì evidenziato come dagli atti non emerga alcun momento nelcorso della notte in cui gli imputati abbiano attenuato la vigilanza sull ostaggio il quale perle modalità del trattamento riservatogli si percepiva costretto a permanere sotto il lorocontrollo mentre proseguivano le pressanti richieste di denaro al cui versamento risultavasubordinata non solo la restituzione della libertà ma persino la salvaguardia della propriavita e dell incolumità dei suoi familiari.È stato pertanto rimarcato che le reiterate pressioni esercitate sulla persona offesa e lepercosse inflittegli approfittando della condizione di restrizione e soggezione in cui versavaerano tali da dissuaderla da qualsiasi tentativo di fuga o di richiesta di aiuto nei locali in cuiera stato condotto dai sequestratori al fine di consentirgli di ricaricare il telefono e cosìreperire la somma pretesa.* base del complessivo compendio probatorio i giudici di merito hanno quindi ritenutopienamente integrato l elemento costitutivo del delitto contestato di sequestro di persona ascopo di estorsione consistente nella subordinazione della liberazione della vittima alpagamento della somma richiesta.Né l integrazione del reato può ritenersi esclusa dalla circostanza che i 100.000 euro pretesiquale corrispettivo della liberazione costituissero la controprestazione asseritamente dovutain relazione a un pregresso rapporto illecito intercorso tra le parti.Sul punto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cuiintegra gli estremi di cui all art. 630 cod. pen. — e non quelli del delitto di estorsione — lacondotta consistente nella privazione della libertà personale finalizzata a conseguire qualeprezzo della liberazione una prestazione patrimoniale ancorché pretesa in esecuzione di unprecedente rapporto illecito atteso che il delitto contestato configura un reato plurioffensivonel quale l elemento oggettivo del sequestro è tipizzato dallo scopo di conseguire un profittoingiusto mediante il prezzo del riscatto risultando irrilevante che la richiesta trovi la propriafonte in pregresse relazioni illecite come nella specie in cui la somma domandata eracorrelata alla fornitura di un quantitativo di sostanza stupefacente * n. 17728dell 01/04/2010 * * 247071 01 * 5 n. 20610 del 09/03/2021 * *281265 – 01 * 1 n. 14019 del 25/11/2021 * non massimata * 5 n. 242 del16/09/2025 C. non massimata .3. Il secondo motivo di ricorso proposto da * * * * èmanifestamente infondato.3.1. L attenuante prevista dall art. 62 n. 6 cod. pen. che testualmente afferma la necessitàche la riparazione del danno o il suo risarcimento avvenga «prima del giudizio» pone unchiaro limite entro il quale la condotta riparatoria del responsabile può assumere giuridicarilevanza.Le doglianze difensive riferibili alla mancata concessione dell invocata attenuante sotto ilprofilo del vizio di motivazione non tengono conto del consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità correttamente richiamato dai giudici di appello secondo ilquale nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato il risarcimentointegrale del danno ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante deveaver luogo prima che sia pronunziata l ordinanza prevista dall art. 438 comma quarto cod.proc. pen. * 2 n. 56935 del 15/11/2017 * * 271666 01 * 3 n. 2213 del22/11/2019 M. * 278380 – 01 * 5 n. 223 del 27/09/2022 dep. 2023 ** 284043 01 .Tale condivisibile orientamento valorizza il tenore letterale dell art. 62 n. 6 cod. pen. cheancora l applicabilità dell attenuante alla riparazione integrale del danno «prima del giudizio»e al contempo l esigenza di individuare un «limite oggettivo» che non può tollerareinterpretazioni equivoche a seconda dei casi al vaglio come accadrebbe quando esso perragioni contingenti non venga definito alla medesima udienza in cui il rito è ammesso *3 n. 15750 del 16/01/2020 S. * 279270 01 .Nel caso di specie il risarcimento del danno è tardivo in quanto effettuato dal ricorrente solodopo la sentenza di primo grado come desumibile dalla statuizione civile con cui il giudicedell udienza preliminare ha condannato * * * * e * ** al risarcimento del danno liquidato in 40.000 euro.Ne consegue che la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta diconcessione della circostanza attenuante di cui all art. 62 n. 6 cod. pen. per tardività delrisarcimento si sottrae ad ogni censura in questa sede in quanto coerente con le consolidateindicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Cassazione aderente alle emergenzeprocessuali ed ineccepibile in punto di logica vedi pagg. 34 e 35 della sentenza impugnatanon avendo alcun rilievo il pregresso versamento di una somma pari ad 11.00 euro stante lanecessità che il risarcimento avvenga in modo integrale prima dell inizio del giudizio di primogrado.3.2. A ciò va aggiunto che il Collegio intende dare continuità al principio di diritto affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia di concorso di persone nel reatoil risarcimento del danno effettuato da uno soltanto dei concorrenti non comportal automatica estensione della relativa circostanza attenuante agli altri compartecipi attesa lanatura eminentemente soggettiva della stessa salvo che costoro abbiano manifestato unaconcreta e tempestiva volontà di riparazione dell offesa * U n. 5941 del 22/01/2009* * 242215 – 01 .È stato in proposito condivisibilmente precisato che non è sufficiente ai fini delriconoscimento dell attenuante in favore del correo la mera sussistenza di rapporticontrattuali o personali tra quest ultimo e il soggetto che abbia già provveduto alrisarcimento. Occorre piuttosto che la concreta e tempestiva volontà riparatoria emerga daun atto o comportamento direttamente riferibile all imputato sia esso di natura processuale oextraprocessuale dal quale possa desumersi l effettiva riconducibilità personaledell iniziativa satisfattiva quale espressione del dato personalistico attivo della riparazionedell offesa. Tale volontà deve peraltro connotarsi per i requisiti della concretezza e dellatempestività traducendosi in un contributo effettivo e “personale” all adempimentodell obbligazione risarcitoria cfr. * 4 n. 6144 del 28/11/2017 MV * 271969 – 01 *4 n. 12121 del 14/12/2022 * * 284327 01 .* fattispecie in esame un siffatto contributo da parte del ricorrente al tempestivorisarcimento effettuato dal correo El * è rimasto privo di adeguato riscontro probatorionon risultando dimostrata alcuna autonoma e sollecita iniziativa riparatoria riferibile a ** * *4. Il primo motivo di ricorso proposto da * * * è in parte aspecifico e nonconsentito ed in parte manifestamente infondato.4.1. La Corte territoriale con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processualiche riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza diuna doppia conforme ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilitàconcorsuale del ricorrente in ordine al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione vedi pagg. da 27 a 32 della sentenza impugnata .Invero la Corte territoriale ha ancorato il proprio convincimento sulla base della serie dielementi probatori richiamati e coerentemente valorizzati in motivazione dai quali emergecome le condotte realizzate dal ricorrente siano parte di un articolato progetto criminalearchitettato dall *La Corte territoriale ha ritenuto che l immediato accompagnamento della persona offesa nelluogo in cui si trovava * — il quale interveniva senza indugio — costituisca indiceunivoco della preventiva concertazione dell incontro in relazione alla pretesa avanzata da* nei confronti della persona offesa reputata responsabile dell inadempimentodell acquirente della sostanza ceduta e pertanto obbligata al relativo pagamento. Laresponsabilità di * nell attuazione del programma criminoso è stata desunta non solodalla sua presenza all arrivo dei complici con * ma altresì dalle concordi dichiarazionidella persona offesa e del coimputato El * dalle quali emerge che egli si avvicinavaimmediatamente al * colpendolo con un pugno mentre il “magrolino” gli sferravaulteriori schiaffi entrambi lo avevano quindi intimato di mettere in carica il telefono perreperire il denaro dovuto avvertendolo che in difetto sarebbe stato “un uomo morto”.* * ed * lo conducevano sul retro del bar ivi lo percuotevanocon estrema violenza cagionandogli tra l altro un pugno al naso con fuoriuscita di sangueun colpo all occhio — che determinava la frattura dell orbita — e ripetuti violenti colpi alleorecchie. È stato inoltre valorizzato il riferito della persona offesa agli operanti secondo cui* lo aveva minacciato brandendo il vetro di un bicchierino infranto prospettandogli iltaglio della gola in caso di mancata consegna della somma richiesta.* allorché successivamente venivano ricondotti in auto e ripartivano senza ilricorrente * rappresentava alla vittima che il complice si era portato sotto la suaabitazione per assicurarsi il reperimento del denaro posto quale condizione per la sualiberazione così accrescendo la pressione intimidatoria qualificandolo come soggettocapace anche di torturare le persone.In definitiva alla luce delle emergenze richiamate i giudici di appello hanno evidenziatocome la posizione di * si inserisca in un contesto in cui la persona offesa risultava giàprivata della libertà personale con compromissione della capacità di locomozione eautodeterminazione costretto a permanere con i propri aggressori e a subire le minacce e lelesioni infertegli.La Corte distrettuale con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha pertanto ritenutoche il ruolo di * non si esauriva con l allontanamento dalla piazza emergendo dalladeposizione della persona offesa — più volte ribadita e dettagliatamente illustrata — che eglimanteneva contatti telefonici con il complice anche dopo la separazione intervenendoaltresì in viva voce per confermare all ostaggio di trovarsi sotto la sua abitazione cosìulteriormente rafforzando la pressione coercitiva esercitata nei suoi confronti a prescinderedall effettiva presenza sul posto.La motivazione si fonda su valutazioni di merito che appaiono lineari razionalmente motivatee prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà odell evidente illogicità. * per tale ragione trattandosi di apprezzamenti di fatto sorrettida un impianto argomentativo logico e coerente gli stessi non possono essere oggetto disindacato in questa sede essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito esottratti pertanto al controllo da parte del giudice di legittimità.Il ricorrente mira infatti a ottenere un riesame del compendio probatorio nel tentativo diaccreditare una ricostruzione alternativa a sé più favorevole senza tuttavia confrontarsipuntualmente con l articolato e coerente percorso argomentativo seguito dai giudici diappello.4.2. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudicidi merito in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione della portata deirimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativocon le dichiarazioni rese dal * né alcun interesse all accusa da parte della vittima.I giudici di merito hanno coerentemente ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa in ordine al nucleo essenziale del thema probandum non assumendo alcunadecisività le parziali omissioni o contraddizioni lamentate dalla difesa.Deve essere inoltre ribadito che le Sezioni Unite hanno affermato che «la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni» * U n. 41461 del 19/07/2012 * * * 253214 * 4 n. 10153 del11/02/2020 C. * 278609 01 circostanza quest ultima non ravvisabile nel caso di speciein quanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presentacontraddizioni manifeste ed è stato effettuato con argomentazioni coerenti e prive di vizilogico giuridici.A ciò va aggiunto che i presunti travisamenti indicati nel ricorso proposto dal ricorrentehanno in realtà ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementilogico fattuali riportati nella sentenza impugnata.Il motivo in esame si fonda su elementi di natura meramente ipotetica o di segno negativoossia non ancorati a dati fattuali oggettivamente riscontrabili ma desunti da valutazionigeneriche astratte o suggestive con l effetto di abbandonare il piano dell esperienzafenomenica per ricorrere a congetture alternative estranee alla logica della prova e nonsorrette da elementi probatori idonei a disarticolare in modo decisivo il ragionamentodecisorio.4.3. Quanto all ulteriore doglianza con la quale * * * lamenta il mancatoriconoscimento della desistenza volontaria la Corte territoriale ha fornito una motivazionecoerente immune da vizi logici e da contraddizioni interne affermando che l allontanamentodel ricorrente dal luogo del fatto è intervenuto soltanto dopo che egli aveva già preso parteall avvio della fase esecutiva del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione conconseguente inapplicabilità dell art. 56 comma terzo cod. pen. cfr. pagg. 32 e 33 dellasentenza impugnata .La decisione impugnata si pone in linea di continuità con il consolidato principio di dirittosecondo cui la desistenza volontaria presupponendo un tentativo incompiuto non èconfigurabile allorché siano stati già posti in essere gli atti idonei a innescare il meccanismocausale suscettibile di condurre alla verificazione dell evento momento che coincide con laperdita del controllo finalistico dell azione da parte dell agente * 2 n. 3793 del11/09/2019 * * 277969 – 01 * 5 n. 17241 del 20/01/2020 P. * 279170* 2 n. 27022 del 02/02/2023 * non massimata .La Corte distrettuale ha altresì correttamente disatteso il motivo di gravame evidenziandol assenza di elementi fattuali idonei a integrare una effettiva cessazione della condottadelittuosa prevista dall art. 630 cod. pen. riconducibile a una desistenza volontaria dell itercriminoso da parte del ricorrente.Va sul punto ribadito il principio secondo cui nell ipotesi di concorso di persone nel reato ilcompartecipe che intenda avvalersi della desistenza volontaria non può limitarsi alla merainterruzione della propria attività criminosa occorrendo invece un quid pluris consistentenell eliminazione o neutralizzazione del contributo precedentemente fornito alla realizzazionecollettiva del fatto e nell annullamento delle conseguenze già prodotte dalla condotta fino aquel momento tenuta * 2 n. 22503 del 24/04/2019 * * 275421 01 * 6 n.5077 del 25/10/2023 * * 286057 – 01 in motivazione * 6 n. 34483 del10/07/2024 * non massimata .Nel solco di tale corretto inquadramento ermeneutico non emergono dagli atti – comepuntualmente rilevato dai giudici di appello –elementi suscettibili di apprezzamento ai fini delriconoscimento della dedotta desistenza risultando per contro come il ricorrente abbiapartecipato alla fase iniziale dell azione delittuosa senza porre in essere alcuna condottaidonea a elidere o neutralizzare il contributo morale e materiale prestato alla consumazionedel reato. Ne consegue la manifesta infondatezza della censura.5. Il secondo motivo proposto da * * * è aspecifico.La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici e pienamente aderentealle risultanze istruttorie acquisite ha dato puntualmente conto delle ragioni per le quali haritenuto configurabile la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel delitto disequestro di persona a scopo di estorsione vedi pag. 34 della sentenza oggetto di ricorso .In particolare i giudici di appello hanno evidenziato come l imputato abbia consapevolmenteposto in essere comportamenti oggettivamente idonei alla realizzazione degli elementicostitutivi della fattispecie incriminatrice aderendo all azione dei complici in una fase in cui laprivazione della libertà personale della vittima era già in corso di esecuzione. Tale adesionelungi dall assumere carattere meramente passivo si è tradotta in un apporto causaleconsapevole e volontario alla protrazione della condotta illecita con conseguenteconfigurabilità della responsabilità concorsuale ai sensi dell art. 110 cod. pen.La sentenza impugnata ha altresì sottolineato che il ricorrente unitamente al correo haaggredito fisicamente la persona offesa percuotendola e rivolgendo nei suoi confronti graviminacce. Tali condotte violente sono state rese possibili proprio dallo stato di coartazione incui la vittima già versava situazione di privazione della libertà che gli imputati hannoconsapevolmente sfruttato per rafforzare la pressione intimidatoria.I giudici di appello hanno infine rimarcato che le percosse e le minacce sono stateaccompagnate da richieste di procurare il denaro formulate anche in presenza delricorrente circostanza che dimostra in modo inequivoco la piena consapevolezza dellostesso circa il fatto che il pagamento costituiva la condizione posta per la liberazione dellapersona offesa evidenziando così la sua partecipazione volontaria e cosciente alprogramma criminoso comune.Tali elementi sono stati correttamente interpretati come espressione di un contributocausalmente rilevante alla realizzazione del fatto tipico contributo idoneo rafforzare lacoercizione esercitata dai correi sulla vittima in conformità ai principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato.* Corte ha chiarito in proposito che il concorso ex art. 110 cod. pen. non richiede larealizzazione materiale della condotta tipica essendo sufficiente qualsiasi contributo anchesolo morale purché sorretto dalla consapevole adesione all azione delittuosa e idoneafornire all autore materiale del fatto stimolo all azione o maggior senso di sicurezza nelproprio agire * 2 n. 28895 del 13/07/2020 * * 279807 – 01 da ultimo *6 n. 3348 del 14/01/2025 * non massimata .La replica contenuta nel ricorso si limita a contestare apoditticamente la correttaricostruzione logico fattuale adottata dai giudici di appello contro l evidenza della suacorrettezza con conseguente aspecificità della doglianza.6. All inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8742/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 05/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 37/2026* * * UP 14/01/2026* * * 36042/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da1 * * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/20042 * * * nato a * * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di * di Appello di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto dei ricorsiudite le conclusioni del difensore del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] * * * * *sostituto processuale dell * * * che ha insistito nei motivi di ricorso e chiestol annullamento del provvedimento impugnato.udite le conclusioni del difensore del ricorrente * * * * ** D * che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l annullamento delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Nour * * e * * * * a mezzo dei rispettividifensori propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 giugno 2025 con laquale la Corte di * di Appello di Milano ha confermato le condanne inflitte nei loroconfronti per i reati di sequestro di persona e lesioni dal Giudice dell udienza preliminare delTribunale di Milano con sentenza emessa in data 8 ottobre 2024.Ricorso * * * *2. Con il primo motivo di impugnazione lamenta erronea applicazione degli artt. 629 e 630cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di estorsione nonchémotivazione apparente in ordine alle doglianze difensive con le quali era stata affermatal insussistenza degli elementi costitutivi del reato di sequestro di persona a scopo diestorsione.2.1. Con l atto di appello era stato evidenziato come la condotta contestata non fosseconnotata da una effettiva privazione della libertà personale della persona offesa nérisultasse finalizzata a “mercificare” l ostaggio mediante la richiesta di un corrispettivo per laliberazione a giudizio della difesa infatti l aggressione era strumentale a conseguire ilpagamento di un debito preesistente con conseguente configurabilità del solo delitto diestorsione.2.2. La Corte territoriale avrebbe inoltre trascurato le seguenti argomentazioni incorrendoin un grave deficit motivazionaleCon una prima doglianza era stato evidenziato che la persona offesa consapevole dellanatura elusiva del proprio comportamento avrebbe spontaneamente contattato il ricorrenteper concordare un incontro finalizzato alla definizione della pendenza debitoria i giudici diappello avrebbero ritenuto dirimente per confutare tale assunto il contegno violento eminatorio attribuito all * nel corso dell incontro elemento che ad avviso della difesanon sarebbe idoneo a neutralizzare il dato ritenuto decisivo della iniziativa proveniente dallapersona offesa.Con ulteriore doglianza era stata sostenuta l assenza di un rapporto sinallagmatico tra lapretesa economica e la liberazione della persona offesa sostenendo che la volontà delricorrente era univocamente orientata all adempimento dell obbligazione già maturata.I giudici di appello limitandosi a valorizzare in via pressoché esclusiva l espressione chesecondo la versione del coimputato El * avrebbe pronunciato il ricorrente “finché nonporti i soldi tu non torni a casa” non avrebbero tenuto conto del fatto che l El * eramosso dall interesse a confermare la tesi accusatoria al fine di mitigare la propria posizioneprocessuale e del fatto che l * parlando con il fratello della persona offesa nonavrebbe fatto alcun riferimento alla pretesa subordinazione della liberazione alla consegna didenaro.2.3. Con ulteriore censura il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe affrontato intermini generici e assertivi le deduzioni difensive fondate sull analisi dei frame estratti dalleregistrazioni delle videocamere di sorveglianza e sulle caratteristiche del luogo dell incontro un ristorante * elementi che secondo la difesa renderebbero incompatibili icomportamenti ripresi con una condizione di effettiva privazione della libertà.A fronte di tali deduzioni i giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare che “l assenzadi una coercizione fisica assoluta non ha inciso sulla configurazione del reato in quanto* ben sapeva che egli non aveva l effettiva possibilità di allontanarsi e rientrare in casa” vedi pag. 16 della sentenza senza considerare il fatto che le minacce prospettate eranoquelle di ripercussioni in danno della persona offesa “senza specificare che sarebbe statotrattenuto in assenza del pagamento” vedi pag. 8 del ricorso come espressamente riferitoda * *Da ultimo la difesa insiste nel sostenere che la libertà di movimento della vittima nonsarebbe stata mai annullata come desumibile dalle sue stesse dichiarazioni avendo egliriferito di essersi trattenuto volontariamente per occuparsi del “denaro perso” e verificare che“tutto andasse a buon fine” nonché di aver chiesto al ricorrente di andarlo a prendere e diessere poi salito a bordo della vettura senza costrizioni attivandosi per reperire l importonecessario a estinguere il suo debito.3. Il ricorrente con il secondo motivo di impugnazione lamenta violazione dell art. 62 n. 6cod. pen. nonché carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimentodell attenuante del risarcimento del danno.La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine al versamento pari ad 11.000 euroeffettuato dagli imputati prima dell ammissione del giudizio abbreviato limitandosi adaffermare che le trattative si sarebbero concluse solo dopo la pronuncia della sentenza diprimo grado.I giudici di appello non avrebbero argomentato in ordine al motivo di appello con cui erastata affermata la congruità del versamento di 11.000 euro effettuato anteriormente algiudizio di primo grado con conseguente carenza della motivazione sul punto.Peraltro la somma versata dal ricorrente sarebbe pienamente significativa della pienaresipiscenza maturata dall imputato e della volontà di risarcire la persona offesa secondo lesue possibilità economiche con conseguente concedibilità dell invocata circostanzaRicorso * * *4. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta travisamento delle dichiarazioni dellapersona offesa e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilitàconcorsuale del ricorrente per il reato di sequestro di persona.4.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente si trovava inpiazza * prima dell arrivo dei correi e della persona offesa in attesa di porre in esserel aggressione prodromica al contestato sequestro di persona tale affermazione si porrebbein stridente contrasto con quanto affermato da * * * il quale avrebbe riferitoche il ricorrente non si trovava in piazza * ma sarebbe sopraggiunto in un momentosuccessivo al suo arrivo in tale luogo.I giudici di appello avrebbero ulteriormente travisato le dichiarazioni della persona offesa ilquale avrebbe espressamente affermato che la richiesta minacciosa di ricaricare il telefonoal fine di contattare qualcuno che lo aiutasse a saldare il suo debito è stata pronunciata dalcoimputato e non anche dal ricorrente come invece erroneamente indicato a pag. 28 dellasentenza impugnata. L esclusa riferibilità di tale frase minatoria all * sarebbeperaltro stata ammessa anche dal correo El * in occasione della sua escussione.La Corte distrettuale avrebbe inoltre erroneamente affermato che la persona offesaavrebbe riferito di aver “avuto la certezza che * era anche lui in attesa di ricevere i soldi”richiesti al * anche in questo caso travisando quanto riferito sul punto da quest ultimoil quale avrebbe riferito “di non essere a conoscenza della veridicità di tale circostanza inquanto il sig. * aveva chiamato * in autonomia con il proprio cellulare e dopoaver messo in viva voce aveva riferito che * diceva di essere sotto casa sua” vedipag. 6 del ricorso per poi aggiungere che probabilmente poteva essere un bluff vista lasignificativa distanza tra la sua abitazione sita in * ed il comune di * **La motivazione sarebbe manifestamente illogica laddove i giudici di appello hanno ritenutomeno rilevante la condotta del correo El * in quanto lo stesso aveva riferito di essereintimorito dalla personalità violenta dell * per poi ignorare l analogo timore che ilricorrente nutriva nei confronti di quest ultimo.I giudici di appello non avrebbero motivato adeguatamente in ordine all effettiva adesione delricorrente al proposito dei correi di sequestrare la persona offesa deducendo tale adesioneesclusivamente dal fatto che il ricorrente fosse presente nel momento in cui la vittima venivaminacciata che non sarebbe tornata a casa se non saldava il suo debito circostanzasicuramente inidonea a dimostrare il concorso del ricorrente nel reato di cui all art. 630 cod.pen.4.2. La motivazione infine sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui viene esclusoche il ricorrente abbia volontariamente desistito dall azione criminale allontanandosi dapiazza * nei frangenti immediatamente successivi al pestaggio della persona offesasolo perché gli altri autori dell aggressione avrebbero successivamente attuato condotteidonee a perfezionare il reato di sequestro di persona ciò in assenza di elementi da cuidesumere una persistenza della correità dell *5. Con il secondo motivo di impugnazione la difesa deduce manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all art. 116 cod. pen.A giudizio della difesa la persona offesa avrebbe specificato come il ricorrente abbiapartecipato esclusivamente al pestaggio senza mai proferire minacce nei suoi confronti conconseguente carenza di prova in ordine alla volontà dell * di concorrere nellarealizzazione del reato di sequestro di persona.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi proposti da * * * * * * *inammissibili per le ragioni che seguono.1.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo gradosono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi con la conseguenza che le duesentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpodecisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenzadi appello a quella del Tribunale sia l ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe ledecisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove * 3 n. 44418 del16/07/2013 * * 257595 01 * 2 n. 6560 del 08/10/2020 dep. 2021 ** 280654 01 .1.2. * i motivi proposti dai ricorrenti in tema di sussistenza degli elementi costitutivi delreato di sequestro di persona e della conseguente responsabilità degli imputati in relazione atale fattispecie criminosa sonoaspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede diappello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolatiesclusivamente in fatto e quindi proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitàrestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.2. Il primo motivo di ricorso proposto da * * * * è aspecifico emanifestamente infondato.La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici e pienamente coerentecon le emergenze istruttorie ha affermato che la persona offesa è stata privata della libertàpersonale dalle ore 23 30 sino alle ore 12 45 del giorno successivo allorché intervenivano i* presso il ristorante * s.La finalità di conseguire un ingiusto profitto quale prezzo della liberazione è stata desuntadai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal coimputatoEl * nonché dal contenuto delle conversazioni intercettate ritenute convergenti neldimostrare che la privazione della libertà fosse funzionale all ottenimento della somma didenaro richiesta.La Corte di appello ha altresì evidenziato come dagli atti non emerga alcun momento nelcorso della notte in cui gli imputati abbiano attenuato la vigilanza sull ostaggio il quale perle modalità del trattamento riservatogli si percepiva costretto a permanere sotto il lorocontrollo mentre proseguivano le pressanti richieste di denaro al cui versamento risultavasubordinata non solo la restituzione della libertà ma persino la salvaguardia della propriavita e dell incolumità dei suoi familiari.È stato pertanto rimarcato che le reiterate pressioni esercitate sulla persona offesa e lepercosse inflittegli approfittando della condizione di restrizione e soggezione in cui versavaerano tali da dissuaderla da qualsiasi tentativo di fuga o di richiesta di aiuto nei locali in cuiera stato condotto dai sequestratori al fine di consentirgli di ricaricare il telefono e cosìreperire la somma pretesa.* base del complessivo compendio probatorio i giudici di merito hanno quindi ritenutopienamente integrato l elemento costitutivo del delitto contestato di sequestro di persona ascopo di estorsione consistente nella subordinazione della liberazione della vittima alpagamento della somma richiesta.Né l integrazione del reato può ritenersi esclusa dalla circostanza che i 100.000 euro pretesiquale corrispettivo della liberazione costituissero la controprestazione asseritamente dovutain relazione a un pregresso rapporto illecito intercorso tra le parti.Sul punto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cuiintegra gli estremi di cui all art. 630 cod. pen. — e non quelli del delitto di estorsione — lacondotta consistente nella privazione della libertà personale finalizzata a conseguire qualeprezzo della liberazione una prestazione patrimoniale ancorché pretesa in esecuzione di unprecedente rapporto illecito atteso che il delitto contestato configura un reato plurioffensivonel quale l elemento oggettivo del sequestro è tipizzato dallo scopo di conseguire un profittoingiusto mediante il prezzo del riscatto risultando irrilevante che la richiesta trovi la propriafonte in pregresse relazioni illecite come nella specie in cui la somma domandata eracorrelata alla fornitura di un quantitativo di sostanza stupefacente * n. 17728dell 01/04/2010 * * 247071 01 * 5 n. 20610 del 09/03/2021 * *281265 – 01 * 1 n. 14019 del 25/11/2021 * non massimata * 5 n. 242 del16/09/2025 C. non massimata .3. Il secondo motivo di ricorso proposto da * * * * èmanifestamente infondato.3.1. L attenuante prevista dall art. 62 n. 6 cod. pen. che testualmente afferma la necessitàche la riparazione del danno o il suo risarcimento avvenga «prima del giudizio» pone unchiaro limite entro il quale la condotta riparatoria del responsabile può assumere giuridicarilevanza.Le doglianze difensive riferibili alla mancata concessione dell invocata attenuante sotto ilprofilo del vizio di motivazione non tengono conto del consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità correttamente richiamato dai giudici di appello secondo ilquale nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato il risarcimentointegrale del danno ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante deveaver luogo prima che sia pronunziata l ordinanza prevista dall art. 438 comma quarto cod.proc. pen. * 2 n. 56935 del 15/11/2017 * * 271666 01 * 3 n. 2213 del22/11/2019 M. * 278380 – 01 * 5 n. 223 del 27/09/2022 dep. 2023 ** 284043 01 .Tale condivisibile orientamento valorizza il tenore letterale dell art. 62 n. 6 cod. pen. cheancora l applicabilità dell attenuante alla riparazione integrale del danno «prima del giudizio»e al contempo l esigenza di individuare un «limite oggettivo» che non può tollerareinterpretazioni equivoche a seconda dei casi al vaglio come accadrebbe quando esso perragioni contingenti non venga definito alla medesima udienza in cui il rito è ammesso *3 n. 15750 del 16/01/2020 S. * 279270 01 .Nel caso di specie il risarcimento del danno è tardivo in quanto effettuato dal ricorrente solodopo la sentenza di primo grado come desumibile dalla statuizione civile con cui il giudicedell udienza preliminare ha condannato * * * * e * ** al risarcimento del danno liquidato in 40.000 euro.Ne consegue che la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta diconcessione della circostanza attenuante di cui all art. 62 n. 6 cod. pen. per tardività delrisarcimento si sottrae ad ogni censura in questa sede in quanto coerente con le consolidateindicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Cassazione aderente alle emergenzeprocessuali ed ineccepibile in punto di logica vedi pagg. 34 e 35 della sentenza impugnatanon avendo alcun rilievo il pregresso versamento di una somma pari ad 11.00 euro stante lanecessità che il risarcimento avvenga in modo integrale prima dell inizio del giudizio di primogrado.3.2. A ciò va aggiunto che il Collegio intende dare continuità al principio di diritto affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia di concorso di persone nel reatoil risarcimento del danno effettuato da uno soltanto dei concorrenti non comportal automatica estensione della relativa circostanza attenuante agli altri compartecipi attesa lanatura eminentemente soggettiva della stessa salvo che costoro abbiano manifestato unaconcreta e tempestiva volontà di riparazione dell offesa * U n. 5941 del 22/01/2009* * 242215 – 01 .È stato in proposito condivisibilmente precisato che non è sufficiente ai fini delriconoscimento dell attenuante in favore del correo la mera sussistenza di rapporticontrattuali o personali tra quest ultimo e il soggetto che abbia già provveduto alrisarcimento. Occorre piuttosto che la concreta e tempestiva volontà riparatoria emerga daun atto o comportamento direttamente riferibile all imputato sia esso di natura processuale oextraprocessuale dal quale possa desumersi l effettiva riconducibilità personaledell iniziativa satisfattiva quale espressione del dato personalistico attivo della riparazionedell offesa. Tale volontà deve peraltro connotarsi per i requisiti della concretezza e dellatempestività traducendosi in un contributo effettivo e “personale” all adempimentodell obbligazione risarcitoria cfr. * 4 n. 6144 del 28/11/2017 MV * 271969 – 01 *4 n. 12121 del 14/12/2022 * * 284327 01 .* fattispecie in esame un siffatto contributo da parte del ricorrente al tempestivorisarcimento effettuato dal correo El * è rimasto privo di adeguato riscontro probatorionon risultando dimostrata alcuna autonoma e sollecita iniziativa riparatoria riferibile a ** * *4. Il primo motivo di ricorso proposto da * * * è in parte aspecifico e nonconsentito ed in parte manifestamente infondato.4.1. La Corte territoriale con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processualiche riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza diuna doppia conforme ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilitàconcorsuale del ricorrente in ordine al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione vedi pagg. da 27 a 32 della sentenza impugnata .Invero la Corte territoriale ha ancorato il proprio convincimento sulla base della serie dielementi probatori richiamati e coerentemente valorizzati in motivazione dai quali emergecome le condotte realizzate dal ricorrente siano parte di un articolato progetto criminalearchitettato dall *La Corte territoriale ha ritenuto che l immediato accompagnamento della persona offesa nelluogo in cui si trovava * — il quale interveniva senza indugio — costituisca indiceunivoco della preventiva concertazione dell incontro in relazione alla pretesa avanzata da* nei confronti della persona offesa reputata responsabile dell inadempimentodell acquirente della sostanza ceduta e pertanto obbligata al relativo pagamento. Laresponsabilità di * nell attuazione del programma criminoso è stata desunta non solodalla sua presenza all arrivo dei complici con * ma altresì dalle concordi dichiarazionidella persona offesa e del coimputato El * dalle quali emerge che egli si avvicinavaimmediatamente al * colpendolo con un pugno mentre il “magrolino” gli sferravaulteriori schiaffi entrambi lo avevano quindi intimato di mettere in carica il telefono perreperire il denaro dovuto avvertendolo che in difetto sarebbe stato “un uomo morto”.* * ed * lo conducevano sul retro del bar ivi lo percuotevanocon estrema violenza cagionandogli tra l altro un pugno al naso con fuoriuscita di sangueun colpo all occhio — che determinava la frattura dell orbita — e ripetuti violenti colpi alleorecchie. È stato inoltre valorizzato il riferito della persona offesa agli operanti secondo cui* lo aveva minacciato brandendo il vetro di un bicchierino infranto prospettandogli iltaglio della gola in caso di mancata consegna della somma richiesta.* allorché successivamente venivano ricondotti in auto e ripartivano senza ilricorrente * rappresentava alla vittima che il complice si era portato sotto la suaabitazione per assicurarsi il reperimento del denaro posto quale condizione per la sualiberazione così accrescendo la pressione intimidatoria qualificandolo come soggettocapace anche di torturare le persone.In definitiva alla luce delle emergenze richiamate i giudici di appello hanno evidenziatocome la posizione di * si inserisca in un contesto in cui la persona offesa risultava giàprivata della libertà personale con compromissione della capacità di locomozione eautodeterminazione costretto a permanere con i propri aggressori e a subire le minacce e lelesioni infertegli.La Corte distrettuale con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha pertanto ritenutoche il ruolo di * non si esauriva con l allontanamento dalla piazza emergendo dalladeposizione della persona offesa — più volte ribadita e dettagliatamente illustrata — che eglimanteneva contatti telefonici con il complice anche dopo la separazione intervenendoaltresì in viva voce per confermare all ostaggio di trovarsi sotto la sua abitazione cosìulteriormente rafforzando la pressione coercitiva esercitata nei suoi confronti a prescinderedall effettiva presenza sul posto.La motivazione si fonda su valutazioni di merito che appaiono lineari razionalmente motivatee prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà odell evidente illogicità. * per tale ragione trattandosi di apprezzamenti di fatto sorrettida un impianto argomentativo logico e coerente gli stessi non possono essere oggetto disindacato in questa sede essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito esottratti pertanto al controllo da parte del giudice di legittimità.Il ricorrente mira infatti a ottenere un riesame del compendio probatorio nel tentativo diaccreditare una ricostruzione alternativa a sé più favorevole senza tuttavia confrontarsipuntualmente con l articolato e coerente percorso argomentativo seguito dai giudici diappello.4.2. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudicidi merito in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione della portata deirimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativocon le dichiarazioni rese dal * né alcun interesse all accusa da parte della vittima.I giudici di merito hanno coerentemente ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa in ordine al nucleo essenziale del thema probandum non assumendo alcunadecisività le parziali omissioni o contraddizioni lamentate dalla difesa.Deve essere inoltre ribadito che le Sezioni Unite hanno affermato che «la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni» * U n. 41461 del 19/07/2012 * * * 253214 * 4 n. 10153 del11/02/2020 C. * 278609 01 circostanza quest ultima non ravvisabile nel caso di speciein quanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presentacontraddizioni manifeste ed è stato effettuato con argomentazioni coerenti e prive di vizilogico giuridici.A ciò va aggiunto che i presunti travisamenti indicati nel ricorso proposto dal ricorrentehanno in realtà ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementilogico fattuali riportati nella sentenza impugnata.Il motivo in esame si fonda su elementi di natura meramente ipotetica o di segno negativoossia non ancorati a dati fattuali oggettivamente riscontrabili ma desunti da valutazionigeneriche astratte o suggestive con l effetto di abbandonare il piano dell esperienzafenomenica per ricorrere a congetture alternative estranee alla logica della prova e nonsorrette da elementi probatori idonei a disarticolare in modo decisivo il ragionamentodecisorio.4.3. Quanto all ulteriore doglianza con la quale * * * lamenta il mancatoriconoscimento della desistenza volontaria la Corte territoriale ha fornito una motivazionecoerente immune da vizi logici e da contraddizioni interne affermando che l allontanamentodel ricorrente dal luogo del fatto è intervenuto soltanto dopo che egli aveva già preso parteall avvio della fase esecutiva del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione conconseguente inapplicabilità dell art. 56 comma terzo cod. pen. cfr. pagg. 32 e 33 dellasentenza impugnata .La decisione impugnata si pone in linea di continuità con il consolidato principio di dirittosecondo cui la desistenza volontaria presupponendo un tentativo incompiuto non èconfigurabile allorché siano stati già posti in essere gli atti idonei a innescare il meccanismocausale suscettibile di condurre alla verificazione dell evento momento che coincide con laperdita del controllo finalistico dell azione da parte dell agente * 2 n. 3793 del11/09/2019 * * 277969 – 01 * 5 n. 17241 del 20/01/2020 P. * 279170* 2 n. 27022 del 02/02/2023 * non massimata .La Corte distrettuale ha altresì correttamente disatteso il motivo di gravame evidenziandol assenza di elementi fattuali idonei a integrare una effettiva cessazione della condottadelittuosa prevista dall art. 630 cod. pen. riconducibile a una desistenza volontaria dell itercriminoso da parte del ricorrente.Va sul punto ribadito il principio secondo cui nell ipotesi di concorso di persone nel reato ilcompartecipe che intenda avvalersi della desistenza volontaria non può limitarsi alla merainterruzione della propria attività criminosa occorrendo invece un quid pluris consistentenell eliminazione o neutralizzazione del contributo precedentemente fornito alla realizzazionecollettiva del fatto e nell annullamento delle conseguenze già prodotte dalla condotta fino aquel momento tenuta * 2 n. 22503 del 24/04/2019 * * 275421 01 * 6 n.5077 del 25/10/2023 * * 286057 – 01 in motivazione * 6 n. 34483 del10/07/2024 * non massimata .Nel solco di tale corretto inquadramento ermeneutico non emergono dagli atti – comepuntualmente rilevato dai giudici di appello –elementi suscettibili di apprezzamento ai fini delriconoscimento della dedotta desistenza risultando per contro come il ricorrente abbiapartecipato alla fase iniziale dell azione delittuosa senza porre in essere alcuna condottaidonea a elidere o neutralizzare il contributo morale e materiale prestato alla consumazionedel reato. Ne consegue la manifesta infondatezza della censura.5. Il secondo motivo proposto da * * * è aspecifico.La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici e pienamente aderentealle risultanze istruttorie acquisite ha dato puntualmente conto delle ragioni per le quali haritenuto configurabile la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel delitto disequestro di persona a scopo di estorsione vedi pag. 34 della sentenza oggetto di ricorso .In particolare i giudici di appello hanno evidenziato come l imputato abbia consapevolmenteposto in essere comportamenti oggettivamente idonei alla realizzazione degli elementicostitutivi della fattispecie incriminatrice aderendo all azione dei complici in una fase in cui laprivazione della libertà personale della vittima era già in corso di esecuzione. Tale adesionelungi dall assumere carattere meramente passivo si è tradotta in un apporto causaleconsapevole e volontario alla protrazione della condotta illecita con conseguenteconfigurabilità della responsabilità concorsuale ai sensi dell art. 110 cod. pen.La sentenza impugnata ha altresì sottolineato che il ricorrente unitamente al correo haaggredito fisicamente la persona offesa percuotendola e rivolgendo nei suoi confronti graviminacce. Tali condotte violente sono state rese possibili proprio dallo stato di coartazione incui la vittima già versava situazione di privazione della libertà che gli imputati hannoconsapevolmente sfruttato per rafforzare la pressione intimidatoria.I giudici di appello hanno infine rimarcato che le percosse e le minacce sono stateaccompagnate da richieste di procurare il denaro formulate anche in presenza delricorrente circostanza che dimostra in modo inequivoco la piena consapevolezza dellostesso circa il fatto che il pagamento costituiva la condizione posta per la liberazione dellapersona offesa evidenziando così la sua partecipazione volontaria e cosciente alprogramma criminoso comune.Tali elementi sono stati correttamente interpretati come espressione di un contributocausalmente rilevante alla realizzazione del fatto tipico contributo idoneo rafforzare lacoercizione esercitata dai correi sulla vittima in conformità ai principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato.* Corte ha chiarito in proposito che il concorso ex art. 110 cod. pen. non richiede larealizzazione materiale della condotta tipica essendo sufficiente qualsiasi contributo anchesolo morale purché sorretto dalla consapevole adesione all azione delittuosa e idoneafornire all autore materiale del fatto stimolo all azione o maggior senso di sicurezza nelproprio agire * 2 n. 28895 del 13/07/2020 * * 279807 – 01 da ultimo *6 n. 3348 del 14/01/2025 * non massimata .La replica contenuta nel ricorso si limita a contestare apoditticamente la correttaricostruzione logico fattuale adottata dai giudici di appello contro l evidenza della suacorrettezza con conseguente aspecificità della doglianza.6. All inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata. *Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *