CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 96/RG. 27648 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per resistenza e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In ordine al primo motivo, relativo all'omesso rinvio dell'udienza per tardività della nomina del difensore, si richiama l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Rv. 267804) secondo il quale «Il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo.». La Corte di merito, inoltre, ha correttamente respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omesso avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen, applicando la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito.,dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.» (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 (dep. 17/01/2024 ) Rv. 285710 - 01). Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. \(