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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17243/2026

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ntroAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- intimate -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA n. 3116/2022, depositata il 22/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon sentenza n. 3116/2022, depositata il 22/11/2022, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado di Puglia, pronunciando in sede dirinvio, ha condannato l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle speseNumero registro generale 11841/2023Numero sezionale 4667/2026Numero di raccolta generale 17243/2026Data pubblicazione 01/06/2026giudiziali, liquidate per il primo grado in “complessivi €2.500,00 oltreaccessori come per legge”, per il secondo grado in “complessivi €4.000,00oltre accessori come per legge”, per il giudizio di legittimità in complessivi“€3.500,00 oltre accessori come per legge”, infine per il giudizio di rinvioin “complessivi €2.000,00 oltre accessori come per legge”.Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,articolato in due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delleEntrate – Riscossione restano intimate.Motivi della decisione1.

Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 156cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.2.

Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione delle norme citate, oltre che dell’art. 75 disp. att. cod. proc.civ., dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 3 d.m. n. 55/2014, conriferimento al medesimo canone censorio.3.

Con entrambi i motivi si censura la statuizione sulle spese, per averla CGT effettuato una liquidazione complessiva per grado, senza indicare icriteri di quantificazione delle spese né distinguere tra esborsi e compensie neppure motivare la (peraltro) significativa riduzione dei compensirichiesti dalla parte.3.1.

I motivi sono fondati e vanno accolti.3.2.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, "in tema di speseprocessuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della partesoccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e deglionorari del giudizio, deve liquidare l'ammontare separatamente, conconseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo,priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire ilNumero registro generale 11841/2023Numero sezionale 4667/2026Numero di raccolta generale 17243/2026Data pubblicazione 01/06/2026controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispettodelle relative tabelle" (Cass. 2365/2024; 23919/2020; 20935/2017;18905/2017; 19623/2016; 24890/2011).3.3.

Inoltre, in presenza di nota specifica prodotta dalla partevittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione deicompensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dareadeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da luioperata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risultadagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra ilminimo ed il massimo delle tariffe (così, da ultimo, Cass. 27268/2025;19718/2025; in precedenza, v. anche Cass. 22762/2023; 727/2023;4689/2018).3.4.

A tali obblighi la Corte di merito non ha assolto, avendo compiutouna liquidazione globale dei compensi, che non dà conto della distinzionetra esborsi e compensi, oltre ad aver omesso di motivare le ragioni per cuisi è discostata, in modo significativo, dalla quantificazione delle speseoperata dalla parte già nel ricorso in riassunzione (riprodotto - nella partedi interesse – nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio diautosufficienza).3.5.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia per la liquidazionedelle spese dei pregressi gradi di giudizio in conformità ai principi suenunciati ed in base all’attività difensiva effettivamente svolta, nonché perla disciplina delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 11841/2023Numero sezionale 4667/2026Numero di raccolta generale 17243/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- intimate -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA n. 3116/2022, depositata il 22/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon sentenza n. 3116/2022, depositata il 22/11/2022, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado di Puglia, pronunciando in sede dirinvio, ha condannato l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle speseNumero registro generale 11841/2023Numero sezionale 4667/2026Numero di raccolta generale 17243/2026Data pubblicazione 01/06/2026giudiziali, liquidate per il primo grado in “complessivi €2.500,00 oltreaccessori come per legge”, per il secondo grado in “complessivi €4.000,00oltre accessori come per legge”, per il giudizio di legittimità in complessivi“€3.500,00 oltre accessori come per legge”, infine per il giudizio di rinvioin “complessivi €2.000,00 oltre accessori come per legge”.Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,articolato in due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delleEntrate – Riscossione restano intimate.Motivi della decisione1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 156cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.2. Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione delle norme citate, oltre che dell’art. 75 disp. att. cod. proc.civ., dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 3 d.m. n. 55/2014, conriferimento al medesimo canone censorio.3. Con entrambi i motivi si censura la statuizione sulle spese, per averla CGT effettuato una liquidazione complessiva per grado, senza indicare icriteri di quantificazione delle spese né distinguere tra esborsi e compensie neppure motivare la (peraltro) significativa riduzione dei compensirichiesti dalla parte.3.1. I motivi sono fondati e vanno accolti.3.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, "in tema di speseprocessuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della partesoccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e deglionorari del giudizio, deve liquidare l'ammontare separatamente, conconseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo,priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire ilNumero registro generale 11841/2023Numero sezionale 4667/2026Numero di raccolta generale 17243/2026Data pubblicazione 01/06/2026controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispettodelle relative tabelle" (Cass. 2365/2024; 23919/2020; 20935/2017;18905/2017; 19623/2016; 24890/2011).3.3. Inoltre, in presenza di nota specifica prodotta dalla partevittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione deicompensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dareadeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da luioperata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risultadagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra ilminimo ed il massimo delle tariffe (così, da ultimo, Cass. 27268/2025;19718/2025; in precedenza, v. anche Cass. 22762/2023; 727/2023;4689/2018).3.4. A tali obblighi la Corte di merito non ha assolto, avendo compiutouna liquidazione globale dei compensi, che non dà conto della distinzionetra esborsi e compensi, oltre ad aver omesso di motivare le ragioni per cuisi è discostata, in modo significativo, dalla quantificazione delle speseoperata dalla parte già nel ricorso in riassunzione (riprodotto - nella partedi interesse – nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio diautosufficienza).3.5. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia per la liquidazionedelle spese dei pregressi gradi di giudizio in conformità ai principi suenunciati ed in base all’attività difensiva effettivamente svolta, nonché perla disciplina delle spese del presente grado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 11841/2023Numero sezionale 4667/2026Numero di raccolta generale 17243/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
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