CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 28834/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 26 gennaio 2024, per i reati di tentato omicidio aggravato, porto della pistola utilizzata per commetterlo e resistenza a pubblico ufficiale, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, con pene accessorie e condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] che la difesa, avv. M. Aiello, ha proposto ricorso affidandosi a due motivi (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e circa l'entità della pena - primo motivo; erronea applicazione di legge penale in riferimento all'art. 62-bis cod. pen. - secondo motivo) segnalando, in particolare, che l'imputato è reo confesso e che è stata depotenziata la confessione ai fini del giudizio di bilanciamento nel senso della mera equivalenza. Viste le conclusioni scritte e la nota spese fatta pervenire dal difensore delle parti civili, avv. T. D'Agosto. Rilevato che i motivi proposti sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione, immune da illogicità manifesta, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con il gravame (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti. [OSCURATO:PERSONA], infine, che va respinta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili, perché il ricorso attiene al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento operato in sede di merito; inoltre, nessun contributo hanno fornito le parti civili the, senza produrre memorie, né svolgere alcuna considerazione, si sono limitate a far pervenire conclusioni scritte e a chiedere la liquidazione delle spese (cfr. nel senso indicato, tra le altre, Sez. 4, n. 19748 del 17/04/2024, Buccolieri, Rv. 286517 - 02; Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili. Così deciso il 3 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estens