CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1944
Cassazione n. 12226/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1944 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1945 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha rideterminato la pena per il reato di atti persecutori; Considerato che il motivo di ricorso, di censura della motivazione della sentenza in riferimento all'affermazione di responsabilità, anche alla luce della distanza temporale dei fatti dalla querela, è del tutto generico, limitandosi la doglianza ad una assertiva negazione della responsabilità dei ricorrenti per i fatti in contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliare estensore Il pré,d ente