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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 43162/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 8 febbraio 2024 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello, interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in data 30 novembre 2023 del Tribunale di Salerno.

La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, a mente dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., all'epoca vigente.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Carbone, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali è stata denunciata violazione di legge.

È stato, infatti, dedotto che nell'atto di appello era stata espressamente richiamata (a pag. 2) l'elezione di domicilio fatta dall'imputato presso il difensore.

Peraltro, si è evidenziato che la nomina di tale difensore è stata allegata all'atto di appello.3.

In via preliminare va rilevato che l'abrogazione dell'articolo 581 comma 1 ter cod.proc.pen, per effetto dell'art. 2, lettera o), della legge 9 agosto 2024 n. 114, non assume rilevanza nel caso di specie, in quanto si tratta di modifica di disciplina processuale entrata in vigore il 25 agosto 2024.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo su un contrasto interpretativo sulla citata norma, con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno stabilito che «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (si veda informazione provvisoria n. 15/24).

4. Con la stessa pronunzia, le Sezioni Unite hanno affermato che la «previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (si veda sempre l'informazione provvisoria n. 15/24).

5. Alla luce di tale ultimo principio il ricorso deve ritenersi fondato.

Invero, così come risulta dal fascicolo, cui questa Corte può accedere in ragione delle questioni processuali dedotte, nell'atto di appello, a pag. 2, si è fatto espresso riferimento all'elezione di domicilio presso lo studio del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], "già nominato in atti e confermato....come da nomina che si allega".

In effetti, all'appello è stato allegato un atto a firma dell'imputato, con il quale quest'ultimo ha nominato e confermato "proprio difensore di fiducia e procuratore" l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

6. Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte territoriale per il giudizio di appello.

P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 8 febbraio 2024 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello, interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in data 30 novembre 2023 del Tribunale di Salerno. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, a mente dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., all'epoca vigente. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Carbone, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali è stata denunciata violazione di legge. È stato, infatti, dedotto che nell'atto di appello era stata espressamente richiamata (a pag. 2) l'elezione di domicilio fatta dall'imputato presso il difensore. Peraltro, si è evidenziato che la nomina di tale difensore è stata allegata all'atto di appello.3. In via preliminare va rilevato che l'abrogazione dell'articolo 581 comma 1 ter cod.proc.pen, per effetto dell'art. 2, lettera o), della legge 9 agosto 2024 n. 114, non assume rilevanza nel caso di specie, in quanto si tratta di modifica di disciplina processuale entrata in vigore il 25 agosto 2024. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo su un contrasto interpretativo sulla citata norma, con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno stabilito che «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (si veda informazione provvisoria n. 15/24). 4. Con la stessa pronunzia, le Sezioni Unite hanno affermato che la «previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (si veda sempre l'informazione provvisoria n. 15/24). 5. Alla luce di tale ultimo principio il ricorso deve ritenersi fondato. Invero, così come risulta dal fascicolo, cui questa Corte può accedere in ragione delle questioni processuali dedotte, nell'atto di appello, a pag. 2, si è fatto espresso riferimento all'elezione di domicilio presso lo studio del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], "già nominato in atti e confermato....come da nomina che si allega". In effetti, all'appello è stato allegato un atto a firma dell'imputato, con il quale quest'ultimo ha nominato e confermato "proprio difensore di fiducia e procuratore" l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte territoriale per il giudizio di appello. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio.
Sentenza Cassazione n. 43162/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris