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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1995

Cassazione n. 03006/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1995 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato nonché la mancata riqualificazione dei fatti nella più tenue ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato quantitativo comunque ritenuto significativo in ragione dell'assenza di redditi tali da giustificarne il possesso, ma anche il dato che vedeva il ricorrente con indosso la sostanza con intorno numerose persone poi fuggite, come pur tentava di fare il ricorrente, alla vista degli operanti; rilevato che egualmente completa e logica avendo effettuato corretti riferimenti giurisprudenziali risulta la parte della decisione che, per escludere la possibile integrazione della più tenue figura di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ha apprezzato, oltre al non indifferente dato ponderale, la personalità del ricorrente in uno al luogo in cui è stata notata svolgere la condotta, ritenuta dagli investigatori quale piazza di spaccio, parte della motivazione non smentita in sede di ricorso in cui il ricorrente censura il mero dato quantitativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1995 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato nonché la mancata riqualificazione dei fatti nella più tenue ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato quantitativo comunque ritenuto significativo in ragione dell'assenza di redditi tali da giustificarne il possesso, ma anche il dato che vedeva il ricorrente con indosso la sostanza con intorno numerose persone poi fuggite, come pur tentava di fare il ricorrente, alla vista degli operanti; rilevato che egualmente completa e logica avendo effettuato corretti riferimenti giurisprudenziali risulta la parte della decisione che, per escludere la possibile integrazione della più tenue figura di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ha apprezzato, oltre al non indifferente dato ponderale, la personalità del ricorrente in uno al luogo in cui è stata notata svolgere la condotta, ritenuta dagli investigatori quale piazza di spaccio, parte della motivazione non smentita in sede di ricorso in cui il ricorrente censura il mero dato quantitativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 03006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris