CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 1998
Cassazione n. 09665/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04V9OGJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1998 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ? letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di marcata genericità e aspeficità estrinseca mette in discussione la tenuta della decisione gravata quanto al percorso giustificativo afferente alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sedeì rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.