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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 06891/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato contestato e al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondati avendo la Corte di merito ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di danneggiamento ed escluso la particolare tenuità dell'offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza dello stato di agitazione o di astinenza ai fini dell'esclusione della consapevolezza dell'imputato della propria condotta nonché sull'entità del danno cagionato, tale da rendere la telecamera in questione non più utilizzabile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere e tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato contestato e al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondati avendo la Corte di merito ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di danneggiamento ed escluso la particolare tenuità dell'offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza dello stato di agitazione o di astinenza ai fini dell'esclusione della consapevolezza dell'imputato della propria condotta nonché sull'entità del danno cagionato, tale da rendere la telecamera in questione non più utilizzabile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere e tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06891/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris