CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22993/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/2026 del Tribunale del Riesame di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoudite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiestodi accogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Napoli di applicazione della misura coercitiva della custodiacautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., qualeappartenente al clan D’[OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Castellammare diStabia. In particolare, secondo la Procura, il [OSCURATO:PERSONA] – «figlio di Giuseppe, detto"Peppe l'autista", storico factotum del defunto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], bossfondatore della consorteria criminosa, e vittima di omicidio nell'ambito della faidacon il gruppo Omobono-Scarpa» – si sarebbe «occupato del pagamento della cd.“mesata” agli affiliati».Avverso l’ordinanza di rigetto, la Procura della Repubblica del Tribunale diNapoli aveva presentato appello ex art. 310 cod. proc. pen.Il Tribunale di Napoli – Sezione Riesame –, con ordinanza emessa il 12gennaio 2026, in accoglimento dell’appello, ha applicato al [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia cautelare in carcere.2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali.Il ricorrente sostiene che all'indagato non sarebbero «state fatte le notifichedell'udienza» fissata dal Tribunale per la trattazione dell’appello, in quanto ritenutoerroneamente irreperibile. Al riguardo, rileva che l’indagato era stato indicatocome soggetto irreperibile anche nelle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 128cod. proc. pen., nonostante alla prima udienza fosse «stato presente direttamentein aula». Secondo il ricorrente, risulterebbero incomprensibili le ragioni per le qualiil Tribunale avrebbe ritenuto l’indagato irreperibile.La parte sottolinea che: non era stata «operata alcuna procedura ex art. 159cod. proc. pen., in grado di dimostrare l'impossibilità di notificare l'avviso ex art.127 e 310 cod. proc. pen.»; non vi erano atti che dimostrassero «lapredisposizione di nuove ricerche».2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali.Contesta la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto infondatal’eccezione con la quale la difesa aveva rilevato l’inammissibilità dell'appello delpubblico ministero, per genericità dei motivi attinenti alle esigenze cautelari.Secondo il ricorrente, la genericità dei motivi di appello emergerebbe inmaniera chiara dai seguenti elementi: il pubblico ministero si era riportatointegralmente alla propria richiesta di applicazione della misura cautelare; allepagine 49 e ss. dell'atto di appello, aveva riportato integralmente quanto indicatoalle pagine 327 e ss. della richiesta di applicazione della misura cautelare;l’appellante non aveva configurato le esigenze cautelari in maniera specifica, conriferimento «posizione soggettiva dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]», nonostante vifosse stata una «interruzione della permanenza, per oltre un anno di custodiacautelare», conseguente all’applicazione di una misura relativa a un omicidio, dalquale l’indagato era stato poi assolto.2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.La parte assume che, con memoria depositata al Tribunale del riesame, ladifesa aveva evidenziato l’insussistenza delle esigenze cautelari di eccezionalerilevanza, rappresentando come, pur permanendo operatività del clanD’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non rivestisse più alcun ruolo nel sodalizio. Infatti, egli,«al di là di quanto è emerso nell'anno 2021», in relazione ai contatti con«[OSCURATO:PERSONA], non aveva avuto più alcun ruolo all'interno del filoneinvestigativo» e non era stato attinto da altri procedimenti penali. Le conversazioniintercettate, poi, risalivano al 2021.Nella memoria, era stato inoltre richiamato l’orientamento giurisprudenzialesecondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari puòessere superata anche in assenza di dissociazione espressa, valorizzandosi iltempo trascorso dai fatti quale elemento idoneo a escludere l’attualità del pericolo.In tale prospettiva, la difesa aveva evidenziato che il giudice è onerato di unamotivazione puntuale in presenza di un significativo “tempo silente”, che deveessere espressamente valutato ai fini della verifica dell’attualità delle esigenzecautelari.Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe completamente trascurato lamemoria e avrebbe omesso qualsiasi valutazione in ordine a plurimi elementi difatto idonei a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari, tra cui: «lapersonalità delinquenziale ferma alla data del 2007»; la successiva totale assenzadi violazioni; l’assoluzione definitiva in altro procedimento; l’archiviazione per ilreato di cui all’art. 391-ter cod. pen.; le dichiarazioni dei collaboratori di giustiziariferite a fatti anteriori alla scarcerazione; l’assenza di controlli di poliziasignificativi dopo il 2014; la mancanza di concretezza ed attualità del pericolo.Il ricorrente sostiene, altresì, che il Tribunale avrebbe fatto applicazioneautomatica della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senzaprocedere alla necessaria verifica di proporzionalità, adeguatezza e gradualità allaluce degli elementi offerti dalla difesa, nonché senza considerare il dispostodell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione all’attualità delle esigenzecautelari.Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale,la difesa aveva offerto numerosi elementi a dimostrazione della rescissione dellegame dell'indagato con il sodalizio di appartenenza. Aveva, invero, «prodottouna pletora di documentazione lavorativa che non è stata minimamente esaminatadall'ordinanza impugnata». La documentazione costituiva «un elemento forte perdimostrare che l'indagato non poteva in futuro fornire il proprio apportoall'organizzazione criminale proprio per la scelta di vita (cuoco nell'attività diristorazione)».Ulteriore profilo di censura riguarda la valorizzazione, da parte del riesame,di presunti contatti con soggetti riferibili al contesto associativo (in particolarequelli tra l’indagato e [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]),effettuata senza valutarne l’effettiva natura, e di episodi privi di reale portatasignificativa.2.4. Con il terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale.Il ricorrente sostiene che non sarebbe sussistente la condotta dipartecipazione all’associazione di tipo mafioso, contestando le valutazionieffettuate dal Tribunale in ordine alle conversazioni intercettate. In particolare,esclude che, da esse, possa desumersi che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse «occupato della“mesata” degli affiliati, come nel caso del recluso [OSCURATO:PERSONA]».In primo luogo, contesta che, nella conversazione al progressivo 14970317(intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA], moglie di D’[OSCURATO:PERSONA], e ElefanteCarmela, moglie del capoclan), le interlocutrici facessero riferimento a VerdolivaLuciano. Al riguardo, rappresenta che la difesa aveva depositato una pendrive,nella quale aveva riversato il file audio della conversazione, e sostiene che,contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l’audio sarebbe perfettamentecomprensibile e consentirebbe di escludere che nella conversazione tra le duedonne vi fosse un espresso riferimento all’indagato. Né il Tribunale avrebbespiegato perché la trascrizione della conversazione operata dalla polizia giudiziariasarebbe preferibile rispetto a quella operata dalla difesa.Più in generale, il ricorrente sostiene che le conversazioni intercettatedimostrerebbero unicamente una richiesta occasionale di somme di denaro (circa200/300 euro) da parte della moglie del detenuto [OSCURATO:PERSONA], finalizzata asostenere spese contingenti (colloqui e pacchi), e non già l’esistenza di uncontributo stabile e sistematico riconducibile al meccanismo della cassa comunedell’associazione.Dall’analisi coordinata delle intercettazioni, secondo il ricorrente,emergerebbe che: il vertice del clan non era a conoscenza della richiesta; lasomma aveva natura limitata e occasionale; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inprecedenza “bloccato” tali richieste, circostanza incompatibile con un ruolo digestione stabile delle “mesate”.3. Il Procuratore generale ha presentato una memoria con la quale ha chiestodichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una memoria conla quale ha replicato alle richieste del Procuratore generale e ha chiesto diannullare l’ordinanza impugnata e di accogliere il ricorso.5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi nuovi.Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, inrelazione agli artt. 127, 159, 179 e 310 cod. proc. pen.Deduce la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata, ribadendolo chel'indagato era stato erroneamente ritenuto irreperibile, in assenza dei presuppostiprevisti dall’art. 159 cod. proc. pen e nonostante, nell’ambito del medesimoprocedimento, in data 11 giugno 2025, era stata «raggiunto da decreto disequestro preventivo». Evidenzia che l’indagato era stato dichiarato irreperibileancora nell’avviso ex art. 128 cod. proc. pen., nonostante fosse comparso inudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo del ricorso originario e l’unico motivo nuovo – chepossono essere trattati congiuntamente – sono infondati.Deve essere premesso che, dagli atti (che sono consultabili, in quanto è stataposta questione di carattere processuale), risulta che: la prima udienza era statafissata per il 4 novembre 2025; in tale udienza, il [OSCURATO:PERSONA] risultava presente eassistito dal suo difensore di fiducia, che, in relazione alla sua posizione, nullaeccepiva; dopo la separazione della posizione processuale dei coindagati Scielzo eOscurato, il procedimento era stato rinviato al 18 novembre; all’udienza del 18novembre, era stata disposta la riunione del procedimento relativo ai coindagatiScielzo e Oscurato a quello principale e i difensori avevano rassegnato leconclusioni.Risulta, dunque, che: all’udienza del 4 novembre, l’indagato era presente; ilsuo difensore nulla aveva eccepito; il procedimento, alla presenza dell’indagato,era stato rinviato al 18 novembre.Tanto premesso, va rilevato che la circostanza che l’indagato sia statoerroneamente indicato come irreperibile risulta priva di effettivo rilievo, atteso checiò che conta è che egli risultava presente all’udienza del 4 novembre e che, allasua presenza, il procedimento era stato rinviato al 18 novembre. Egli, pertanto,era presente alla prima udienza e aveva direttamente conosciuto la data del rinvio.L’erronea indicazione dello stato di irreperibilità finisce, dunque, per risolversi inuna mera irregolarità, che non ha minimamente pregiudicato i diritti di conoscenzae partecipazione dell’indagato.1.2. Il secondo motivo è infondato.Il ricorrente sostiene che erano generici i motivi dell'appello attinenti alleesigenze cautelari.Il ricorrente, nel formulare tale deduzione, non considera che il Giudice per leindagini preliminari aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari alla lucedel ruolo «assolutamente gregario e in qualche modo subalterno» attribuitoall’indagato. Se si tiene conto della ratio della decisione, si comprende bene comel’appellante, nel censurare la valutazione relativa al concreto ruolo svoltodall’indagato, finisce in realtà per investire direttamente le conclusioni cui il giudiceera pervenuto in ordine alle esigenze cautelari.1.3. Il terzo motivo è infondato.Anche con riferimento alle deduzioni contenute nel terzo motivo di ricorso,occorre considerare che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso lasussistenza delle esigenze cautelari alla luce del ruolo «assolutamente gregario ein qualche modo subalterno» attribuito all’indagato. Se si tiene conto della ratiodella decisione, si comprende bene come lo sforzo argomentativo del Tribunale,anche con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, si sia concentratonel dimostrare il ruolo di rilievo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno del clan. IlTribunale, in particolare, attraverso una rigorosa valutazione degli indizi (cfr.pagine 8 e ss. dell’ordinanza impugnata), ha ricostruito con chiarezza il ruolo dirilievo ricoperto dall'indagato all'interno del sodalizio criminale: «è uomo di fiduciadel capo D'[OSCURATO:PERSONA] (che lo manda a convocare dinanzi a luiappartenenti a cosche rivali) e ha il delicato compito di erogare alle famiglie deisodali detenuti le cd. "mesate", come nel caso della moglie di D'AlessandroGiovanni e della moglie di [OSCURATO:PERSONA]». Ruolo che gli consentiva,addirittura, di esortare «il capo clan a non agire più da solo in futuro, ma dichiamare a raccolta gli altri sodali che lo avrebbero aiutato in qualsiasi altraoccasione».Con tale ricostruzione, il Tribunale ha “ribaltato” la valutazione del Giudice perle indagini preliminari, che aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari inragione del ruolo «assolutamente gregario e in qualche modo subalterno»,rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell’associazione.In tale contesto, il Tribunale risponde anche alle deduzioni contenute nellamemoria (cfr., ad esempio, pag. 12 dell’ordinanza), ritenendo evidentemente“assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con laricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va rilevato che «il giudice delgravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrandodi aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsiimplicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n.34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).Il Tribunale, poi, ha fatto corretta applicazione della doppia presunzionerelativa operante in materia, rilevando anche come non fosse emerso alcunelemento idoneo a far ritenere interrotto il legame dell’indagato con il sodaliziocriminale di appartenenza ed evidenziando tutta una serie di elementi dai qualiemergeva, invece, il contrario. Si trattava di elementi protrattisi nel tempo (tra ipiù recenti, i contatti telefonici con gli altri associati), fino ad arrivare al 2025,come “attestato” dalla nota dei Carabinieri di Castellammare n. 144-5 del 17febbraio 2025, dalla quale emergeva che, all'atto della scarcerazione del Verdolivaavvenuta in data 11 febbraio 2025, i sodali avevano festeggiato la sua avvenutaliberazione, a conferma della sua piena intraneità nell'organizzazione camorristica.1.4. Il quarto motivo è inammissibile.Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendostate da lui riferite alla categoria del vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge nétravisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo dellasentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sulmerito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438).Il ricorrente, in larga parte, propone una diversa ricostruzione dei fatti, basatasu una diversa lettura coordinata delle conversazioni intercettate, chiedendo aquesta Corte di effettuare valutazioni esclusivamente di merito, precluse dai limitidel sindacato di legittimità.Al riguardo, va ribadito che, «in materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite» (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).Con particolare riferimento a quella di cui si contesta la trascrizione operatadalla polizia giudiziaria, va rilevato anche che il ricorrente si è completamentesottratto all’onere di vincere la prova di resistenza – ossia di dimostrare che leresidue risultanze sarebbero risultate insufficienti a giustificare l'identicoconvincimento –, rendendo in tal modo le proprie doglianze anche del tuttogeneriche sul punto.2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]