CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria conclusiva e la nota spese, nell’interesse di parte civile, e letta la memoriadi replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 ottobre 2025, la Corte di appello di Bari giudicando in sede dirinvio disposto, per motivi processuali, dalla Seconda sezione di questa Corte con sentenzan. 3047 del 11 dicembre 2024, ritenuto fondato l’appello proposto della parte civile, PaolaMaccà, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di primo grado del 28 marzo 2022, con cuiVincenzo [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal delitto di ricettazione ha dichiarato quest’ultimo“responsabile del fatto a lui ascritto”, condannandolo al risarcimento dei danni in favore dellaparte civile e alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati neilimiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale e vizio dimotivazione, in relazione all’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., per avere la Corted’appello disatteso l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che s’imponeva,nel caso di specie, attesa 1) la disposta riforma della sentenza assolutoria pronunciata dalgiudice di primo grado 2) la diversa valutazione, operata dalla Corte stessa, dell'attendibilitàdi una prova dichiarativa ritenuta decisiva. Tra le decisioni valorizzate nel motivo di ricorso,vi è quella, posta da Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 – 01, secondo cui«il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetticivili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamentodell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anched'ufficio, l'istruzione dibattimentale», dove, in motivazione, la Corte ha precisato che ladisposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello secelebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza diun identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazionecorrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 dellaCostituzione.La motivazione della gravata sentenza è, inoltre, illogica e contraddittoria, in quanto,per un verso, ha assunto di non voler sovvertire l’esito assolutorio, affermando, dall’altro, lacondanna al risarcimento sulla base di una arbitraria reinterpretazione delle fontidichiarative, operata in violazione dei principi posti da Sez. U Bell’Arte. A tal riguardo, siosserva che proprio le incongruenze del narrato della parte civile (che quantificava il valoredei beni in contestazione 364 “oggettini di argento” in ben 200.000 euro, stimasproporzionata e marcata da intenti chiaramente speculativi), correttamente rimarcate dalgiudice di primo grado, avrebbero dovuto a fortiori condurre il giudice dell’appello a rinnovarel’istruttoria dibattimentale. 2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione al mancato espletamento di una perizia sugli oggetti in contestazione. Pur dopoaver stigmatizzato l’inerzia del Tribunale per la mancata attivazione dei poteri esercitabilid’ufficio ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., la Corte d’appello, anziché colmare la carenzainformativa, ha illogicamente ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, erroneamenteinterpretando il disposto di cui all’art. 603 del codice di rito. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 521 cod. proc. pen. Avventurandosi sulla strada dell’affermazione diresponsabilità del ricorrente per una condotta colposa, mai contestata, e affermando infine,in maniera perplessa e incoerente, l’ipotesi del favoreggiamento, la Corte territoriale hadelineato una fattispecie totalmente difforme dall’originaria contestazione (ricettazione),senza concedere al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio del contraddittorio. Si è, inoltre, preteso di fondare lalegittimità della statuizione relativa al risarcimento del danno sulla base di un genericorichiamo all’art. 2043 cod. civ., disancorato dalla specifica individuazione di un concretofatto-reato ascrivibile al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, limitatamente ai primi due motivi, che assorbono la censuraoggetto del motivo terzo; ne consegue che la gravata sentenza deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello.2. I primi due motivi congiuntamente esaminabili, perché logicamente connessi sonofondati.2.1 La fondatezza del primo motivo deriva dalla mancata applicazione al caso di speciedel principio, posto dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «il giudice di appello cheriformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diversoapprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anched'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione delcomma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103»(Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 02; in senso conforme vds., ades., Sez. 3, n. 32177 del 01/07/2025, G., Rv. 288644 – 02; Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024,P., non mass. sul punto; Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A., Rv. 286266 – 01; Sez. 5, n.15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv.277000 – 01).Sebbene la Corte distrettuale abbia esposto le ragioni per le quali, a suo avviso, leprove dichiarative non necessitassero di una rinnovata valutazione (stante, da un lato, laritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente il quale forniva versioni,reciprocamente contrastanti, in occasione di una denuncia querela del 2014, di poi, in unverbale di interrogatorio del 2016 e, successivamente, in dibattimento e, dall’altro, ledichiarazioni del teste Martinazzo, marito della parte civile, positivamente valorizzate inmotivazione), è anche vero, come eccepito dal ricorrente, che la motivazione si articolaproprio attraverso un apprezzamento, diverso da quello espresso nella sentenza assolutoriadi primo grado, di prove dichiarative, che non possono non ritenersi decisive. Piùprecisamente, la Corte d’appello, dopo aver chiarito le ragioni che rendevano inattendibile laversione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], ha rimarcato la rilevanza della testimonianza resa dal teste di partecivile, utile, secondo i giudici dell’appello, a dimostrare l’effettiva origine della merce.Già si profila, in tal modo, un contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modopotenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto: circostanza, quest’ultima, sufficiente aconfigurare l’obbligo, per il giudice d’appello, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale (cfr., ades., Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio, Rv. 283678 – 01: «in tema di rinnovazionedella prova dichiarativa, il giudice di appello che pervenga a una riforma della decisioneassolutoria di primo grado, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modopotenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione dientrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse»).Inoltre, la necessità per il giudice dell'appello di procedere alla rinnovazionedibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sullabase di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva,non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche perl'imputato che abbia reso dichiarazioni in causa propria (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016,Dasgupta, Rv. 267488 – 01; in senso conforme cfr. Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo,Rv. 286301 – 01; vds. anche, nello stesso senso, Corte EDU 8 luglio 2021, Maestri c. Italia).A fronte di una siffatta rivisitazione di prove dichiarative decisive, non vale a giustificarela mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, formulata dalla parte civile con attod’appello, l’invocazione dei principi posti da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv.269786 – 01 (il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di unasentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, nonha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva, qualora emerga che la lettura dellaprova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione ofalsificazione), valorizzati in motivazione.2.2 Ciò vale, a fortiori, ove si consideri quanto criticamente rimarcato dalla difesa nelsecondo motivo del ricorso in esame. A tal proposito, mette conto notare come la Cortedistrettuale stessa rilevi l’assenza di giustificazione, da parte del giudice di primo grado, circala mancata disposizione di una perizia, volta a verificare la corrispondenza tra i monilioggetto di furto e quelli rinvenuti presso il punto “Compro argento” delricorrente. Inmotivazione, è infatti esplicitamente rimarcato come il Tribunale non avesse “chiarito in alcunmodo perché non avesse disposto egli stesso una perizia a norma dell’art. 507 cod. proc.pen.”. Critica dotata, invero, di fondamento, posto che il giudice di primo grado,stigmatizzando l’inerzia del Pubblico ministero, affermava che “l’accusa, avendo sequestratotutto il materiale confusamente descritto nel verbale, avrebbe dovuto procedere -anchemediante consulenza- a un’attenta verifica della corrispondenza tra quanto rubato e quantorinvenuto” (v. p. 3 della sentenza del Tribunale di Bari). Ebbene, la Corte territoriale, pur dopo aver criticato la decisione di primo grado per taleomissione motivazionale ciò che lascia intendere che, a giudizio della Corte d’appello,l’effettuazione di una perizia avrebbe gettato una luce utile sul quantum di monili sottratti,sembra poi dare per scontato, con salto logico, che l’assunzione di nuovi mezzi di prova(perizia) non fosse comunque necessaria, stante l’assoluta inattendibilità delle dichiarazionidell’imputato. Coglie allora nel segno, la difesa, a evidenziare una frattura logica tra la partemotiva in cui si critica il Tribunale per l’omissione motivazionale e la parte in cui dettaomissione viene colmata dalla Corte d’appello per il tramite, tuttavia, di una valutazione delleprove testimoniali sottratta al beneficio della rinnovazione e, quindi, del contraddittorio tra leparti.2.3 Quanto fin qui illustrato, rende evidente una contraddizione tra l’incipit dellamotivazione della gravata sentenza, in cui la Corte d’appello pone una corretta premessa,citando un condivisibile principio di diritto (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, P., Rv. 287215 –02: «in tema di giudizio di appello instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso ilproscioglimento dell'imputato, il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali ealla valutazione delle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilisticodel "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dell'"al di à di ogni ragionevole dubbio", posto che l'irrevocabilità della decisionesulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministerorende irreversibile l'accertamento favorevole al ricorrente, con la conseguente necessità direcuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente idiritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenzaconvenzionale, costituzionale e nomofilattica»), e il prosieguo della motivazione stessa, incui, per le ragioni già espresse supra, sub 2.1 e 2.2, si è operato malgoverno dei principigiurisprudenziali ricordati. 3. Per i motivi fin qui illustrati, il Collegio annulla la sentenza impugnata, con rinvio pernuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente ingrado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado dilegittimita'.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI