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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 30990/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 20398-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L. e [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L., in 1902 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1219/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/02/2017 R.G.N. 1018/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], inquadrata nel livello QD1, aveva chiesto accertarsi il diritto al superiore inquadramento nel livello QD3 in ragione delle mansioni di [OSCURATO:PERSONA] del Credito, che asseriva esserle state verbalmente conferite dalla datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA], a decorrere dal 5 novembre 2007; la pretesa era fondata sull'accordo intervenuto tra la convenuta e le Organizzazioni sindacali in data 16.7.2009 secondo il quale lo svolgimento delle mansioni di [OSCURATO:PERSONA] del Credito dava diritto all'inquadramento formale in QD3;

2. la Corte di merito, richiamato l'insegnamento della SC (Cass. n. 8025/2003, Cass. n. 20235/2005), secondo il quale il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, ha ritenuto che la lavoratrice non avesse assolto a tale onere posto che, in sintesi, non aveva indicato il contenuto delle mansioni in concreto svolte e si era limitata ad articolare la prova orale sulla sovrapponibilità dell'attività espletata a quella di colleghi ai quali in base all'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata attribuita la formale qualifica di QD3; il giudice di appello ha inoltre puntualizzato che l'accordo in questione, sul quale esclusivamente la Nanni aveva fondato la pretesa azionata, richiedeva comunque, a partire dal 1 luglio 2009, al fine dell'inquadramento in QD3, il formale conferimento delle mansioni di [OSCURATO:PERSONA] del Credito, laddove la lavoratrice aveva allegato che tali compiti le erano stati conferiti verbalmente; tali i considerazioni escludevano, in difetto di illecita condotta dell'appellante società, il risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. ;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere il giudice d'appello valutate le risultanze probatorie ammesse dal giudice di primo grado sulla base di un principio che asserisce formalistico ed in contrasto con l'esigenza di ricerca della verità materiale proprio del rito del lavoro, e dell'attivazione dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ.; in particolare si duole del mancato rilievo conferito alle risultanze tecniche della consulenza di ufficio di primo grado, così come relazionata con le deposizioni dei tersi escussi;

2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. in relazione al principio del contraddittorio, dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato e dell'art. 329, comma 2, cod. proc. civ. in relazione al principio del tantum devolutum quantum appellatum ,denunziando lesione del contraddittorio, vizio di ultrapetizione, travisamento dei fatti ed error in procedendo; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili la consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado e le deposizioni dei testi così pronunciandosi - sostiene - su un thema decidendum, non devoluto con l'impugnazione, non avendo mai controparte contestato l'ammissibilità della consulenza d'ufficio o della prova orale di primo grado; le difese sviluppate in seconde cure dalla società appellante si erano incentrate, infatti, sulla errata valutazione delle risultanze in atti; tanto, secondo parte ricorrente, aveva determinato un vulnus al proprio diritto di difesa pregiudicando la possibilità di interloquire su un aspetto sul quale il giudice di appello aveva fondato propria decisione;

3. con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. nonché delle norme di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere negato il diritto della Nanni al superiore inquadramento sulla base della errata interpretazione dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare in relazione al significato e rilievo da attribuire alla previsione che richiedeva al fine dell'inquadramento nel livello QD3 che i lavoratori interessati fossero «formalmente incaricati»; contesta, inoltre, di avere nell'originaria domanda fondato il diritto al superiore inquadramento esclusivamente sul contenuto del detto accordo;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 15 e 16 St. lav. ed omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio censurando il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. sul rilievo della omessa valutazione della condotta discriminatoria, legata all'attività di rappresentante sindacale della Nanni, posta in essere dalla Banca, quale causa del mancato riconoscimento del diritto al superiore inquadramento;5. il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;

5.1. in primo luogo, la denunzia di vizio di motivazione non è coerente con l'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto F r ... _ _ _ _n--- -.11— a a .. fe" inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (ex plurimis Cass. Sez.

Un. n. 8053/ 2014), escludendo quindi che nel giudizio di cassazione possano trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, formalmente e concretamente denunziati nello specifico; in secondo luogo, il motivo non individua alcuno specifico <<fatto>>, nel senso sopra precisato, il cui omesso esame aveva avuto rilevanza decisiva nel determinare l'esito della lite in quanto le censure articolate esprimono un mero dissenso valutativo rispetto all'apprezzamento della Corte di merito relativo alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado ed alla prova orale articolata in prime cure; le difformi conclusioni del giudice di seconde cure in relazione a tali aspetti non sono incrinati neppure dalla doglianza con la quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto secondo il condivisibile orientamento di questa Corte una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 27000/2016), allegazioni estranee alle censure concretamente articolate nel motivo in esame; infine, non pertinente alle effettive ragioni della decisione di secondo grado, incentrata essenzialmente sull'assenza, nel ricorso di primo grado, di idonee allegazioni relative al contenuto dell'attività espletata dalla Nanni ed in tesi giustificative dell'inquadramento reclamato, è il richiamo al principio della ricerca della verità materiale ed all'attivazione dei poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. che investono il piano, concettualmente diverso, dell'accertamento del fatto il cui presupposto è rappresentato dalla compiuta allegazione dello stesso;

6. il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile per la dirimente considerazione che la denunzia di error in procedendo, nella quale si sostanziano le censure formulate, non è sorretta dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto dell'atto di appello, come, viceversa, indispensabile al fine di consentire al giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, l'esame diretto dell'atto di impugnazione di secondo grado sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione, senza necessità di ricorrere a fonti integrative.

E' noto che secondo recenti arresti di questa Corte, ai quali si ritiene di dare continuità, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; l'esercizio (cfr. tra le altre, Cass. n. 8069/2016, Cass. n. 25308/2014, Cass. Sez.

Un.

Cass. Sez.

Un. n. 8077/2012); in particolare è stato precisato che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, ma deve indicare anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; in particolare ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi ad un mero rinvio all'atto in questione (Cass. n. 24048/2021, Cass. n.22880/2017);

6.1. in base alla richiamata giurisprudenza, l'odierna ricorrente non poteva, quindi, limitarsi a rinviare al ricorso in appello, ma doveva trascriverne o riportarne per riassunto i brani nella misura necessaria a dimostrare la fondatezza delle censure articolate, come nello specifico non avvenuto;7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; la censura che ascrive alla sentenza impugnata l'errata interpretazione del ricorso di primo grado sotto il profilo della non corretta individuazione dei fatti posti a base della pretesa azionata non è sorretto dalla trascrizione o esposizione del riassunto dell'atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale per cui si richiamano le considerazioni sviluppate nel precedente punto

6. in tema di necessaria specificità del ricorso per cassazione;

7.1. quanto alla dedotta violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale riferita al contenuto dell'accordo del luglio 2009, occorre premettere che trattandosi, per come pacifico, di accordo aziendale la relativa interpretazione, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici. con conseguente inapplicabilità dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. (ex plurimis Cass. n. 2625/2010).

La concreta modalità di deduzione della violazione dei criteri legali di interpretazione non è conforme alle indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza; in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n,. 15604/2007 in motivazione, Cass. n. 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010);

7.2. le censure di parte ricorrente, che criticano l'interpretazione dell'accordo sindacale del luglio 2009, in particolare in tema di significato da attribuire alla espressione << formalmente incaricati», fatta propria dalla Corte di merito, non sono veicolate con modalità coerenti con le indicazioni del giudice di legittimità in quanto si limitano a prospettare una lettura alternativa del contenuto e delle finalità dell'accordo in questione senza evidenziare specifiche difformità o contrasti con i canoni legali di interpretazione in relazione al diverso approdo ermeneutico al quale è pervenuta la sentenza impugnata

8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata nello storico di lite ha dato atto che l'accoglimento della originaria domanda da parte del giudice di primo grado era stato fondato anche sul carattere antisindacale della condotta della società datrice e che tale profilo era stato specificamente investito dall'impugnazione della Banca (sentenza, pag. 2); ciò posto il giudice di appello, nel negare i presupposti del diritto della Nanni all'inquadramento rivendicato, ha mostrato di ritenere che ciò determinasse « conseguentemente» l'insussistenza di una condotta illecita della società datrice di lavoro con esclusione della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. (sentenza, pag. 5); in altri termini, secondo la sentenza impugnata, una volta escluso, per assenza degli indispensabili presupposti di allegazione, il diritto oggetto di pretesa, non era neppure configurabile una condotta illecita della datrice di lavoro, espressione che per la sua ampiezza deve ritenersi comprensiva anche del riferimento al possibile motivo antisindacale che avrebbe ispirato la società; tale affermazione ed in particolare la conseguenza tratta dalla insussistenza del diritto sul piano della negazione della discriminazione legata all'attività sindacale, non risulta validamente censurata dalla odierna ricorrente la quale, al di là della formale enunciazione in rubrica dei motivi di ricorso, incentra le proprie censure su profili che investono il merito della valutazione del giudice di secondo grado, ed esprimono un mero dissenso valutativo in ordine al profilo della possibile discriminazione per motivi sindacali;

9. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con regolamento delle spese secondo soccombenza.

10. sussistono i presupposti processuali per il raddoppio dell'importo corrisposto titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.950,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 20398-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. e [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., in 1902 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1219/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/02/2017 R.G.N. 1018/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], inquadrata nel livello QD1, aveva chiesto accertarsi il diritto al superiore inquadramento nel livello QD3 in ragione delle mansioni di [OSCURATO:PERSONA] del Credito, che asseriva esserle state verbalmente conferite dalla datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA], a decorrere dal 5 novembre 2007; la pretesa era fondata sull'accordo intervenuto tra la convenuta e le Organizzazioni sindacali in data 16.7.2009 secondo il quale lo svolgimento delle mansioni di [OSCURATO:PERSONA] del Credito dava diritto all'inquadramento formale in QD3; 2. la Corte di merito, richiamato l'insegnamento della SC (Cass. n. 8025/2003, Cass. n. 20235/2005), secondo il quale il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, ha ritenuto che la lavoratrice non avesse assolto a tale onere posto che, in sintesi, non aveva indicato il contenuto delle mansioni in concreto svolte e si era limitata ad articolare la prova orale sulla sovrapponibilità dell'attività espletata a quella di colleghi ai quali in base all'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata attribuita la formale qualifica di QD3; il giudice di appello ha inoltre puntualizzato che l'accordo in questione, sul quale esclusivamente la Nanni aveva fondato la pretesa azionata, richiedeva comunque, a partire dal 1 luglio 2009, al fine dell'inquadramento in QD3, il formale conferimento delle mansioni di [OSCURATO:PERSONA] del Credito, laddove la lavoratrice aveva allegato che tali compiti le erano stati conferiti verbalmente; tali i considerazioni escludevano, in difetto di illecita condotta dell'appellante società, il risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. ; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere il giudice d'appello valutate le risultanze probatorie ammesse dal giudice di primo grado sulla base di un principio che asserisce formalistico ed in contrasto con l'esigenza di ricerca della verità materiale proprio del rito del lavoro, e dell'attivazione dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ.; in particolare si duole del mancato rilievo conferito alle risultanze tecniche della consulenza di ufficio di primo grado, così come relazionata con le deposizioni dei tersi escussi; 2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. in relazione al principio del contraddittorio, dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato e dell'art. 329, comma 2, cod. proc. civ. in relazione al principio del tantum devolutum quantum appellatum ,denunziando lesione del contraddittorio, vizio di ultrapetizione, travisamento dei fatti ed error in procedendo; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili la consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado e le deposizioni dei testi così pronunciandosi - sostiene - su un thema decidendum, non devoluto con l'impugnazione, non avendo mai controparte contestato l'ammissibilità della consulenza d'ufficio o della prova orale di primo grado; le difese sviluppate in seconde cure dalla società appellante si erano incentrate, infatti, sulla errata valutazione delle risultanze in atti; tanto, secondo parte ricorrente, aveva determinato un vulnus al proprio diritto di difesa pregiudicando la possibilità di interloquire su un aspetto sul quale il giudice di appello aveva fondato propria decisione; 3. con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. nonché delle norme di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere negato il diritto della Nanni al superiore inquadramento sulla base della errata interpretazione dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare in relazione al significato e rilievo da attribuire alla previsione che richiedeva al fine dell'inquadramento nel livello QD3 che i lavoratori interessati fossero «formalmente incaricati»; contesta, inoltre, di avere nell'originaria domanda fondato il diritto al superiore inquadramento esclusivamente sul contenuto del detto accordo; 4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 15 e 16 St. lav. ed omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio censurando il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. sul rilievo della omessa valutazione della condotta discriminatoria, legata all'attività di rappresentante sindacale della Nanni, posta in essere dalla Banca, quale causa del mancato riconoscimento del diritto al superiore inquadramento;5. il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità; 5.1. in primo luogo, la denunzia di vizio di motivazione non è coerente con l'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto F r ... _ _ _ _n--- -.11— a a .. fe" inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (ex plurimis Cass. Sez. Un. n. 8053/ 2014), escludendo quindi che nel giudizio di cassazione possano trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, formalmente e concretamente denunziati nello specifico; in secondo luogo, il motivo non individua alcuno specifico <<fatto>>, nel senso sopra precisato, il cui omesso esame aveva avuto rilevanza decisiva nel determinare l'esito della lite in quanto le censure articolate esprimono un mero dissenso valutativo rispetto all'apprezzamento della Corte di merito relativo alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado ed alla prova orale articolata in prime cure; le difformi conclusioni del giudice di seconde cure in relazione a tali aspetti non sono incrinati neppure dalla doglianza con la quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto secondo il condivisibile orientamento di questa Corte una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 27000/2016), allegazioni estranee alle censure concretamente articolate nel motivo in esame; infine, non pertinente alle effettive ragioni della decisione di secondo grado, incentrata essenzialmente sull'assenza, nel ricorso di primo grado, di idonee allegazioni relative al contenuto dell'attività espletata dalla Nanni ed in tesi giustificative dell'inquadramento reclamato, è il richiamo al principio della ricerca della verità materiale ed all'attivazione dei poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. che investono il piano, concettualmente diverso, dell'accertamento del fatto il cui presupposto è rappresentato dalla compiuta allegazione dello stesso; 6. il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile per la dirimente considerazione che la denunzia di error in procedendo, nella quale si sostanziano le censure formulate, non è sorretta dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto dell'atto di appello, come, viceversa, indispensabile al fine di consentire al giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, l'esame diretto dell'atto di impugnazione di secondo grado sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione, senza necessità di ricorrere a fonti integrative. E' noto che secondo recenti arresti di questa Corte, ai quali si ritiene di dare continuità, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; l'esercizio (cfr. tra le altre, Cass. n. 8069/2016, Cass. n. 25308/2014, Cass. Sez. Un. Cass. Sez. Un. n. 8077/2012); in particolare è stato precisato che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, ma deve indicare anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; in particolare ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi ad un mero rinvio all'atto in questione (Cass. n. 24048/2021, Cass. n.22880/2017); 6.1. in base alla richiamata giurisprudenza, l'odierna ricorrente non poteva, quindi, limitarsi a rinviare al ricorso in appello, ma doveva trascriverne o riportarne per riassunto i brani nella misura necessaria a dimostrare la fondatezza delle censure articolate, come nello specifico non avvenuto;7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; la censura che ascrive alla sentenza impugnata l'errata interpretazione del ricorso di primo grado sotto il profilo della non corretta individuazione dei fatti posti a base della pretesa azionata non è sorretto dalla trascrizione o esposizione del riassunto dell'atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale per cui si richiamano le considerazioni sviluppate nel precedente punto 6. in tema di necessaria specificità del ricorso per cassazione; 7.1. quanto alla dedotta violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale riferita al contenuto dell'accordo del luglio 2009, occorre premettere che trattandosi, per come pacifico, di accordo aziendale la relativa interpretazione, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici. con conseguente inapplicabilità dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. (ex plurimis Cass. n. 2625/2010). La concreta modalità di deduzione della violazione dei criteri legali di interpretazione non è conforme alle indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza; in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n,. 15604/2007 in motivazione, Cass. n. 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010); 7.2. le censure di parte ricorrente, che criticano l'interpretazione dell'accordo sindacale del luglio 2009, in particolare in tema di significato da attribuire alla espressione << formalmente incaricati», fatta propria dalla Corte di merito, non sono veicolate con modalità coerenti con le indicazioni del giudice di legittimità in quanto si limitano a prospettare una lettura alternativa del contenuto e delle finalità dell'accordo in questione senza evidenziare specifiche difformità o contrasti con i canoni legali di interpretazione in relazione al diverso approdo ermeneutico al quale è pervenuta la sentenza impugnata 8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata nello storico di lite ha dato atto che l'accoglimento della originaria domanda da parte del giudice di primo grado era stato fondato anche sul carattere antisindacale della condotta della società datrice e che tale profilo era stato specificamente investito dall'impugnazione della Banca (sentenza, pag. 2); ciò posto il giudice di appello, nel negare i presupposti del diritto della Nanni all'inquadramento rivendicato, ha mostrato di ritenere che ciò determinasse « conseguentemente» l'insussistenza di una condotta illecita della società datrice di lavoro con esclusione della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. (sentenza, pag. 5); in altri termini, secondo la sentenza impugnata, una volta escluso, per assenza degli indispensabili presupposti di allegazione, il diritto oggetto di pretesa, non era neppure configurabile una condotta illecita della datrice di lavoro, espressione che per la sua ampiezza deve ritenersi comprensiva anche del riferimento al possibile motivo antisindacale che avrebbe ispirato la società; tale affermazione ed in particolare la conseguenza tratta dalla insussistenza del diritto sul piano della negazione della discriminazione legata all'attività sindacale, non risulta validamente censurata dalla odierna ricorrente la quale, al di là della formale enunciazione in rubrica dei motivi di ricorso, incentra le proprie censure su profili che investono il merito della valutazione del giudice di secondo grado, ed esprimono un mero dissenso valutativo in ordine al profilo della possibile discriminazione per motivi sindacali; 9. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con regolamento delle spese secondo soccombenza. 10. sussistono i presupposti processuali per il raddoppio dell'importo corrisposto titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.950,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve
Sentenza Cassazione n. 30990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris