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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31292/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 2 dicembre 2022 che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che il primo motivo di ricorso, che adduce la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, è inammissibile poiché generico in quanto: «in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento» (Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551 - 01, resa proprio in una fattispecie relativa alla proposizione dell'eccezione di nullità per omesso avvertimento all'imputato delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen.;) e la difesa nulla ha compiegato al ricorso (nonostante, peraltro, nel caso di specie il giudizio abbia avuto ad oggetto due procedimenti riuniti nel corso del dibattimento di prima grado); considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'inosservanza dell'art. 157, cod. pen., in quanto la Corte avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato per cui è condanna, è manifestamente infondato perché esso è stato commesso il 2 febbraio 2015 e il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), è spirato il 9 ottobre 2023, ossia in data successiva rispetto alla pronuncia di secondo grado, dovendosi considerare un periodo di sospensione pari a 149 giorni (dal 10 aprile 2017 al 30 giugno 2017 per astensione del difensore; dal 30 giugno 2017 per 68 giorni, in ragione dell'impedimento del difensore); e dunque, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, la prescrizione non può essere qui rilevata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 2 dicembre 2022 che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che il primo motivo di ricorso, che adduce la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, è inammissibile poiché generico in quanto: «in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento» (Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551 - 01, resa proprio in una fattispecie relativa alla proposizione dell'eccezione di nullità per omesso avvertimento all'imputato delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen.;) e la difesa nulla ha compiegato al ricorso (nonostante, peraltro, nel caso di specie il giudizio abbia avuto ad oggetto due procedimenti riuniti nel corso del dibattimento di prima grado); considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'inosservanza dell'art. 157, cod. pen., in quanto la Corte avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato per cui è condanna, è manifestamente infondato perché esso è stato commesso il 2 febbraio 2015 e il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), è spirato il 9 ottobre 2023, ossia in data successiva rispetto alla pronuncia di secondo grado, dovendosi considerare un periodo di sospensione pari a 149 giorni (dal 10 aprile 2017 al 30 giugno 2017 per astensione del difensore; dal 30 giugno 2017 per 68 giorni, in ragione dell'impedimento del difensore); e dunque, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, la prescrizione non può essere qui rilevata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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