CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 17179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del G.i.p. dello stesso Tribunale, che applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario, commesso in [OSCURATO:PERSONA] - Filippine, il 21 luglio 2018 ai danni del connazionale Martinez Y [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, dopo aver riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, dichiarava infondate le eccezioni processuali opposte difensivamente, relative al difetto di giurisdizione per mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10, comma 2, cod. pen. e alla mancata traduzione dell'ordinanza custodiale nella lingua conosciuta dall'indagato, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. Con riguardo al primo motivo di doglianza, il Collegio sottolineava che l'istanza di procedimento da parte del Ministero non era mancante, ma semplicemente non era stata trasmessa all'udienza di trattazione del ricorso del 18 ottobre 2021, sicché, al fine di acquisire la stessa, veniva fissata in prosecuzione l'udienza del 22 ottobre 2021 (con avviso notificato ai difensori il 19 ottobre 2021); il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi veniva giustificato con l'argomento secondo cui, da un lato, questo era già stato ossequiato per la precedente udienza di trattazione del ricorso e, dall'altro, il rinvio non era finalizzato alla trasmissione di un atto istruttorio, bensì pertinente alla procedibilità ed alla giurisdizione del giudice penale italiano. Detta trasmissione veniva effettuata dal pubblico ministero il 19 ottobre 2021 con PEC contenente la nota ministeriale in cui vi era espresso riferimento al prevenuto, al reato in parola e alla volontà di procedere ex art. 10, comma 2, cod. pen.; nel rispetto del termine di dieci giorni dall'inoltro degli atti, avvenuto il 12 ottobre 2021, il Tribunale provvedeva a depositare il dispositivo dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] riteneva altresì infondata la connessa deduzione di inefficacia del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in quanto il termine perentorio ivi previsto non concerne atti relativi a questioni procedurali avanzate in rito dall'impugnante e, in ogni caso, la deliberazione sul ricorso interveniva nel termine di dieci giorni dalla messa a disposizione del fascicolo di causa da parte dell'autorità giudiziaria procedente. Con riferimento alla seconda questione formulata dal ricorrente, il Tribunale riteneva provato che l'indagato parlasse e comprendesse la lingua italiana, sulla base dei seguenti elementi: la nota proveniente dal carcere ove era ristretto [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che l'indagato si trovasse in Italia da tre anni e avesse svolto diverse prestazioni lavorative nel territorio nazionale; il verbale di interrogatorio di garanzia dal quale risultava che l'indagato interloquiva con il giudice in italiano, dando ad intendere di aver compreso le accuse a suo carico; la circostanza che il predetto fosse laureato in ingegneria meccanica e che avesse chiarito al Giudice per le indagini preliminari di essere in grado di parlare la lingua inglese; la constatazione che gli atti istruttori allegati all'istanza di estradizione e il provvedimento impugnato fossero in italiano e in inglese, mentre solo nel procedimento con cui la Corte di appello accoglieva l'istanza di revoca della dichiarazione di consenso all'estradizione resa dal predetto emergeva il dubbio sulla corretta percezione delle conseguenze del prestato consenso, sicché si riteneva preferibile l'impiego della lingua madre piuttosto che di quella inglese. 2. Avverso tale provvedimento presenta ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale formula tre distinti motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 342 cod. proc. pen., per l'assenza della richiesta del ministro o comunque, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. per la mancata trasmissione dell'atto al Tribunale per il riesame nei termini di legge. Secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale era incorso in una evidente violazione di legge, non avendo considerato che la richiesta ministeriale doveva essere costituita da un atto motivato; la difesa deduce, altresì, la contraddittorietà dell'apparato argomentativo dell'ordinanza rispetto al contenuto degli atti in questione, in quanto dall'istanza non era possibile in nessun modo comprendere per quali fatti delittuosi si intendesse procedere. In ogni caso, non si valutava la possibilità che la Procura avesse inviato parzialmente gli atti trasmessi ovvero che tale omissione si fosse verificata a monte presso gli Uffici del Dicastero della giustizia. Secondo il difensore, a fronte dell'assenza del provvedimento in esame o quanto meno della sua incompletezza, il Tribunale avrebbe dunque dovuto pronunciare un'ordinanza di annullamento del titolo custodiale. Con il secondo motivo di ricorso, viene lamentata l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. Il Tribunale aveva violato i termini previsti da tale disposizione, a norma della quale l'avviso alle parti deve essere notificato tre giorni liberi prima dell'udienza, laddove il rinvio disposto all'udienza del 18 ottobre 2021 (per acquisire la citata richiesta ministeriale, mancante negli atti messi a disposizione del Tribunale), con notifica avvenuta il successivo 19 ottobre, per l'udienza del 22 ottobre 2021 non rispettava tale termine. Al riguardo, il difensore sottolinea che le argomentazioni addotte dal Collegio sul differente regime cui soggiacciono i termini relativi alle notifiche per acquisire atti istruttori rispetto a quelli per acquisire atti probatori non trova alcun approdo normativo né tantomeno giurisprudenziale. Per contro, il ricorso assume che l'unico discrimine che consente di aggirare i termini dilatori indicati dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. è costituito dallo scioglimento della riserva all'esito della camera di consiglio alla presenza del difensore, evenienza non verificatasi nella specie. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 178, 180, 292, 293 cod. proc. pen. per omessa traduzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nella lingua conosciuta dall'indagato. Il Tribunale errava nel ritenere che la sanzione processuale per l'omessa traduzione dell'ordinanza custodiale nella lingua conosciuta dall'indagato fosse esclusivamente la posticipazione dei termini per l'impugnazione; la circostanza della effettiva lingua conosciuta - nota sin dal principio al Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso la misura cautelare, come dimostravano il verbale dell'udienza di giorno 4 ottobre 2021 nonché l'ordinanza di revoca del consenso all'estradizione - avrebbe dovuto determinare la nullità del titolo cautelare. Nonostante la questione fosse stata sottoposta alla cognizione del Collegio con la memoria difensiva datata 18 ottobre 2021, il provvedimento non operava alcun richiamo all'ordinanza resa il 4 ottobre 2021, a seguito del primo interrogatorio, non svoltosi proprio per le palesi difficoltà linguistiche emerse nel corso dello stesso. Il Tribunale poneva piuttosto affidamento sulla successiva nota della polizia penitenziaria che dava atto che l'indagato parlava e comprendeva la lingua italiana; accertamento, quest'ultimo, che si fondava sulla avvenuta nomina da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un difensore di fiducia, e che veniva successivamente smentito nel corso dell'interrogatorio. In proposito, si evidenzia come la scelta difensiva fosse stata quella di differire l'interrogatorio alla presenza di un interprete di lingua filippina e non quella di avvalersi della facoltà di non rispondere: la scelta si era resa necessaria unicamente per le summenzionate difficoltà linguistiche. Sulla scorta di tali argomentazioni, il difensore lamenta l'omissione da parte del Tribunale di un accertamento positivo circa la effettiva conoscenza dell'indagato di una lingua diversa rispetto a quella filippina: gli elementi valorizzati - tra i quali il fatto che egli vive in Italia da tre anni e che ha conseguito la laurea in ingegneria - non attestano con certezza che il prevenuto abbia mostrato di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati. A parere della difesa, i fatti sopra descritti si sono concretizzati in una grave lesione del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], che in sede di interrogatorio non ha potuto fornire la sua versione dei fatti a fronte di un così grave addebito; si aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'attivazione del mezzo di gravame non vale a sanare il menzionato pregiudizio poiché con l'istanza di riesame sono state dedotte questioni squisitamente procedurali. Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 7 aprile 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte una memoria, con la quale, nel ribadire le argomentazioni svolte nei ricorsi principali, ha evidenziato, in primo luogo, che, nel caso di specie, la richiesta ministeriale pare sottoscritta dal direttore dell'ufficio, benché non vi sia traccia alcuna dell'atto di delega a favore del funzionario; in secondo luogo, che l'istanza di procedimento emessa dal Ministero della Giustizia non solo risulta sfornita di dettagliata motivazione, così come dovrebbe essere per un atto di natura discrezionale, ma è addirittura sprovvista di una motivazione per relationem, considerato che manca l'indicazione di un atto d'indagine cui il Ministro abbia fatto riferimento per fondare la richiesta di procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alla compromissione delle garanzie difensive per omessa traduzione dell'ordinanza custodiale nella lingua conosciuta dall'indagato, la difesa sostiene che, nel caso di cittadino straniero, non esiste alcun indice presuntivo, dovendosi accertare caso per caso, attraverso un'indagine fattuale, l'effettività ed il grado di comprensione della lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento. 1. Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale la difesa deduce in via alternativa la violazione dell'art. 10, comma 2, cod. proc. pen., ove si ritenesse completa la documentazione inviata, ovvero l'inosservanza dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ove si ritenesse parziale la trasmissione degli atti.La documentazione inerente alla richiesta del Ministro di procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è sussistente, completa e rispondente ai requisiti formali necessari, escludendosi qualsivoglia violazione dell'art. 10, comma 2, cod. proc. pen. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dalla nota ministeriale allegata è possibile comprendere, con certezza, nei confronti di quale soggetto e con riferimento a quali fatti delittuosi si intendeva procedere: la richiesta è stata trasmessa da una missiva del Magistrato addetto all'Ufficio per il Direttore Generale degli affari internazionali del D.A.G. del Ministero che, indirizzando la stessa alla Procura della Repubblica di Roma, specifica che la richiesta sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA], espressamente avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha per oggetto la richiesta di procedimento nei confronti di questi (con specificazione delle complete generalità e domicilio) "per il reato di omicidio volontario in danno di Martinez Y [OSCURATO:PERSONA], commesso il 21 luglio 2018 in [OSCURATO:PERSONA] (Filippine)". Risulta pretestuosa l'obiezione del ricorrente secondo cui detta istanza avrebbe dovuto essere motivata in quanto, da un lato, la supposta osservanza di presupposti di forma dell'atto non trova alcun fondamento nella normativa in questione e, dall'altro, a fronte dell'amplissima discrezionalità di carattere politico attribuita sul punto al Ministro, non è dato comprendere quale dovrebbe essere il contenuto argomentativo indefettibile di siffatta richiesta. Giova altresì evidenziare che la disposizione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., la quale prescrive che in seguito alla presentazione dell'istanza di riesame siano trasmessi al tribunale competente, a pena di inefficacia della misura cautelare applicata, gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., non va intesa formalisticamente, nel senso che la mancata trasmissione al tribunale di uno qualsiasi degli atti presentati dal p.m. al G.i.p. in occasione della richiesta della misura determini automaticamente l'inefficacia di quest'ultima, dovendosi escludere tale effetto quando siano stati trasmessi al giudice del riesame gli atti posti a base del provvedimento impugnato, ovvero il contenuto di essi sia integralmente ricostruibile sulla base degli atti trasmessi (Sez. 3, n. 376 del 25/01/2000, Rv. 216967). Alla luce della ratio della previsione in esame, l'inefficacia del provvedimento a causa dell'inosservanza del termine di cinque giorni riguarda perciò unicamente la trasmissione di atti probatori posti a fondamento del merito dell'accusa recepita nel titolo cautelare: l'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame della documentazione attestante una condizione di procedibilità, peraltro esistente in atti, non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo in quanto si riferisce ad un atto di natura meramente processuale, funzionale alla corretta ti definizione in rito del procedimento incidentale, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno della richiesta di misura cautelare (Sez. U., n. 19853 del 27/03/2002, Rv. 221393); documentazione che può, dunque, essere acquisita anche successivamente, purché la deliberazione sul ricorso intervenga, come nel caso in esame, nel termine di dieci giorni dalla messa a disposizione del fascicolo di causa da parte dell'autorità giudiziaria procedente (Sez. 6, n. 7475 del 21/01/2009, non massimata). 2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, come si desume dalla stessa pronuncia citata in ricorso a sostegno della tesi difensiva, ai fini della integrazione della nullità ai sensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. per violazione del termine minimo di comparizione ivi previsto, hanno natura differente la fissazione ex novo dell'udienza di trattazione del ricorso e i provvedimenti ordinatori utili per lo svolgimento della fase processuale (Sez. 1, n. 6529 del 17/02/2012, non massimata). Questa Corte ha d'altronde affermato che, in tema di riesame avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva, l'osservanza del termine di almeno tre giorni dall'udienza a decorrere dalla notificazione, stabilito dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., entro cui deve essere dato avviso all'imputato (o alla persona sottoposta alle indagini) ovvero al suo difensore, non è applicabile per l'ipotesi di udienza fissata in prosecuzione di quella tenuta nel rispetto del termine dilatorio di tre giorni fissato per la notifica dell'avviso (Sez. 1, n. 737 del 13/02/1992, Rv. 189636). Nel caso di specie, a seguito di un'espressa istanza difensiva sul punto, il Tribunale del riesame disponeva l'acquisizione della richiesta ministeriale, fissando in prosecuzione l'udienza del 22 ottobre 2021; la verifica in ordine alla stessa sussistenza del potere giurisdizionale era, peraltro, per molti aspetti superflua, posto che tale valutazione era stata già effettuata dal pubblico ministero procedente prima e dal G.i.p. poi, che ne avevano dato atto e fatto espresso riferimento nei rispettivi atti genetici. In ogni caso, l'ordinanza deliberata dal Tribunale interveniva nel termine di cui al decimo comma del citato art. 309 cod. proc. pen., dovendosi escludere così l'inefficacia della misura impugnata, essendo la sanzione collegata alla mancata adozione di un provvedimento da parte del tribunale entro dieci giorni dalla ricezione degli atti. Alla luce di tali considerazioni, nella delineata sequenza processuale non è ravvisabile alcuna compromissione delle garanzie difensive; d'altra parte, più in generale, nelle udienze in camera di consiglio, disciplinate attraverso il richiamo dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., allo schema procedimentale di cui all'art.127 cod. proc. pen. o all'art. 666 cod. proc. pen., il contraddittorio è assicurato dall'originaria ritualità e tempestività degli avvisi, mentre in caso di rinvio a udienza fissa non è previsto che le parti debbano ricevere una formale notifica, in quanto, se comparse, ricevono l'avviso oralmente e, se non comparse, hanno comunque l'onere di prendere direttamente cognizione dello sviluppo del procedimento. 3. Per quel che concerne il terzo motivo di ricorso, va preliminarmente rilevato che l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità a regime intermedio solo se la predetta circostanza, intesa in termini di certezza, era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare (Sez. 3, n. 26846 del 29/04/2004, Ionascu, Rv. 229295). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nessun elemento significativo consente di ritenere che, al momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare (22 settembre 2019), la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato fosse già nota all'autorità che emise il titolo cautelare. Al riguardo, irrilevante è la circostanza che oltre due anni prima (6 giugno 2019) altra autorità giudiziaria italiana avesse ritenuto non sufficiente la traduzione in lingua inglese a fini estradizionali; piuttosto, come adeguatamente messo in rilievo dal Tribunale, la stessa storia personale dell'indagato autorizzava a ritenere che egli potesse intendere perfettamente la lingua italiana (oltre che quella inglese): l'odierno ricorrente - il quale possiede un grado di istruzione elevato - ha trascorso un lasso di tempo significativo in Italia, con regolare permesso di soggiorno, interloquendo con i propri difensori fiduciari della procedura estradizionale, e con avviamento di plurimi rapporti di lavoro che comportano una necessaria relazione attiva ed interlocuzione in lingua italiana (badante di soggetto italiano a Viterbo; addetto ad una macelleria, in relazione costante e quotidiana con il pubblico, sita in un quartiere nel cuore di Roma, l'Esquilino). Perciò alla difesa, la quale si duole che, nell'interrogatorio del 4 ottobre 2021, il G.i.p. non avrebbe dovuto rinviare l'interrogatorio con la nomina di un interprete di lingua filippina, bensì dichiarare la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa traduzione, è sufficiente opporre che né in quella sede, né soprattutto nella nuova udienza fissata per l'interrogatorio così rinviato, la difesa ebbe ad eccepire tale nullità, come si evince agevolmente dalla trascrizione integrale del verbale dell'udienza del 5 ottobre 2021, allegato al ricorso. Sulla base di queste premesse, la censura sul punto deve ritenersi non suscettibile di scrutinio in quanto contesta un accertamento in fatto, senza segnalare alcuna manifesta illogicità né alcuno scollamento rispetto ai dati fattuali disponibili (cfr. Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250; anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014, Vjerdha, Rv. 260997; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ilie, Rv. 261640). Con riguardo al profilo del c.d. 'effettivo pregiudizio' subito dalla difesa in esito alla mancata traduzione dell'ordinanza cautelare, va rilevato che, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941). Nel caso di specie, il ricorrente non ha proposto richiesta di riesame ex art. 309, comma 1, cod. proc. pen., ma non ha neppure affermato, pur potendo intervenire nel corso della procedura di riesame, che tale scelta conseguisse alla mancata traduzione in lingua madre dell'ordinanza cautelare. Né, in contrario, può valere l'affermazione della difesa, secondo cui la mancata prospettazione di motivi di merito dell'accusa proposta discenderebbe, in sostanza, dalla mancata possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di rendere, appunto, dichiarazioni sul merito nella propria lingua, tanto nella presente vicenda, quanto in quella pregressa estradizionale: l'ordinanza cautelare e la comprovata interlocuzione tra indagato e difensori di fiducia assicurava a questi ultimi la possibilità di sottoporre all'organo del riesame censure sul merito dell'accusa di omicidio; in proposito, va altresì rilevato che, dal verbale dell'interrogatorio di garanzia, allegato al ricorso, emerge, con certezza, che l'attuale ricorrente, in esito all'interlocuzione con il difensore presente, scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere, senza alcuna ulteriore specificazione di una qualche causale legata alla mancata traduzione dell'ordinanza custodiale nella lingua conosciuta dal ricorrente. Le argomentazioni sin qui svolte impongono il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M