Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2020
ECLI:EU:T:2020:30
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0006_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 31 gennaio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑6/19)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Vantaggi fiscali concessi dall’Irlanda ai produttori di combustibili fossili – Lettera della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 31, 32)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Lettera della Commissione contenente una valutazione preliminare e provvisoria sull’esistenza di un aiuto di Stato – Esclusione
(Artt. 108 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, artt. 4 e 24, § 2)
(v. punti 33‑39, 41‑55)
3.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che ha favorito il sorgere della controversia
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2)
(v. punti 57‑61)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 25 ottobre 2018 relativa all’asserito aiuto di Stato concesso dall’Irlanda in favore dei produttori di combustibili fossili.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.