CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 11787/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 21599-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -2- [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] VTLMRN5L30C858L, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] DRMBA72D19H501L, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -3- [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -4- [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -5- [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], CALI' MARIO [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente do miciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -6- 1.Con decreto n. 1952/2018 la Corte di A ppello di Perugia accoglieva i ricorsi, successivamente riuniti, promossi ex art . 3 L. n . 89 / 2001 dagli odierni ricorrenti , tutti appartenenti all’Aeronautica militare e assegnati all’aeroporto di Centocelle , condannando il M inistero dell' Economia e delle F inanze al pagamento, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento amministrativo in materia di pubblico impiego, della somma complessiva di euro 4.834,00 cadauno, oltre interessi legali e spese di lite. 2. C ontro tale decreto gli istanti ricorrevano a questa Suprema Corte, la quale , con ordinanza n . 16 413 /2020 , in accoglimento d e l primo motivo di ricorso , escludeva che la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo incidesse sulla sussistenza del diritto all'equa riparazione, cassando di conseguenza il decreto impugnato che aveva escluso dal computo del termine di durata ragionevole il periodo di tempo successivo al 16 settembre 2010. 3. R iassunto il giudizio , con decreto cron. 243 del 10.06.2021, emesso a seguito di ricorso iscritto al RGN 793/2020, la Corte territoriale umbra, nel la resistenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, confermava il decreto n. 1952/2018, liquidando a favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di euro 4.834,00 (con eccezione delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra le quali la somma veniva divisa pro quota ereditaria). La Corte di appello riteneva di accogliere la difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva sostenuto la perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio degli odierni ricorrenti già a fare data dal 5.06.2009, quando –con direttiva del Ministero della Difesa versata in atti –era stato individuato anche l’Aeroporto militare di Centocelle tra le unità di supporto alle quali era applicabile l’indennità di Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -7- campagna, ossia il bene della vita per il cui conseguimento i ricorrenti stessi avevano promosso il giudizio presupposto. 4. Avverso tale decreto ricorrono in c assazione i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], Giampiero F erri e altri 120 istanti, tutti elencati in epigrafe,affidando le loro doglianze a quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente occorre dichiarare che l’atto depositato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze non integra gli estremi di un controricorso, noncontenendo, ai sensi dell'art.366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve pertanto ritenersi non avere svolto difese nel presente giudizio. 2.-Con il primo motivo iricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.336, 384, 392, 394 c.p.c., censurando il decreto impugnato che ha negato l'equa riparazione domandata dagli istanti anche per il periodo successivo al 16/09/2010 fino alla perenzione, avvenuta nel settembre 2013,assumendo che essi avrebbero perso interesse alla definizione del giudizio amministrativo presupposto già dal giugno 2009,sulla base di un'eccezione e d i una produzione (la direttiva ministeriale del 05/06/2009) formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze(peraltro solo intimato nel giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza di legittimità n. 16413/2020)per la prima volta solo in sede di rinvio. Il decreto non ha considerato che il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. è un processo chiuso, nel quale non sono consentite le proposizioni di nuove domande ed eccezioni e la deduzione di Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -8- nuove prove,fatte eccezione per le ipotesi di ius superveniens o di nuoveconclusioni resesi necessarie come conseguenza della sentenza di Cassazione ai sensi dell'art.394 comma 3 c.p.c. 3. –Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione di legge in ordine alla liquidazione dei compensi ex DM55/2014 e DM 37/2018, contestando il decreto a quoche ha liquidato in favore delle parti istanti il 50% delle spese di lite del grado originario di merito e del grado di legittimità e disposto la compensazione tra le parti per la residua metà delle spese inerenti al giudizio riassunto. Secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe individuato uno scaglione non corretto, posto che ai fini della quantificazione dei compensi l'individuazione dello scaglione va operata sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo che portano, nel caso di specie, ad un totale che eccede l'importo massimo dello scaglione tariffario adoperato dal decreto impugnato. 4.-Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 336 c.p.c. , lamentando che il decreto impugnato ha dispo sto la compensazione per la metà tra le parti delle spese di lite del primo grado originario di merito definito dal decreto n. 1952/2018 della Corte di appello di Perugia , poi cassato dall'ordinanza di questa Corte di legittimità, senza considerare che tale decreto aveva condannato l'amministrazione al pagamento integrale delle relative spese di lite senza operare alcuna compensazione neanche parziale. Tale parte della pronuncia di primo grado non era stata impugnata in sede di legittimità dall'amministrazione. Sul punto il decreto viola il principio del cosiddetto effetto espansivo interno di cui all'art.336 comma 1 c.p.c. perché la preclusione nascente dal giudicato Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -9- impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. 5.-Il primo motivo è fondato. Comeprecisato e ribadito costantemente da questa Corte, “ il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità. Ciò perché il giudizio di rinvio è un “processo chiuso”, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione oevidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito e interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale”(tra molte altre: Cass. n. 277736/2022; n. 5673/2021). La preclusione per le parti, nel giudizio “chiuso” di rinvio, di assumere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come di modificare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -10- annullamento, “investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche lequestioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa”(Cass. n. 327/2010). Ha dunque errato la Corte di Appello di Perugia a condividere la prospettazione della difesa erariale e, sulla sua scorta, a ritenere che dalla data di emanazione della direttiva ministeriale che aveva incluso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nell'elenco dell'unità di supporto, ai cui dipendenti spettava l'indennità di campagna prevista dall'art. 3 legge n 78 /1 993 , i ricorrenti avessero perso interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto avevano conseguito il bene della vita a cui erano interessati. La giurisprudenza della Suprema Corte citata nel decreto che aggancia, ai fini dei giudizi di equa riparazione, la durata del processo al tempo necessario per il concreto ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio,va coordinata con la peculiare struttura del giudizio di rinvio a seguito dell'accoglimento della doglianza, come è avvenuto nel caso di specie ad opera della Corte di legittimità, e con tutte le conseguenti specifiche preclusioni. 6.-Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 7.- L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo e del terzo motivo, stante la necessità per il giudice del rinvio di dover procedere alla liquidazione delle spese di lite anche per le precedenti fasi, e Ric. 2021 n. 21599 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -11- tenuto conto dell'importo che riterrà di liquidare a titolo di equa riparazione, valutata la durata complessiva del processo. P.Q.M. La C