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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15331/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 5 maggio 2021 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Gup di Modena che in data 20 settembre 2016, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato e di porto ingiustificato di coltello condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) in quanto estinto per sopravvenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo b) in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 208 di multa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 624 cod.pen. e/o comunque la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. assumendo che nel caso di specie difetta l'impossessamento del bene.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, l'estintore risulta essere stato sottratto dal condominio di [OSCURATO:PERSONA] e quindi utilizzato dal Chiodi come si evince dal video rinvenuto sul telefono cellulare dell'imputato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 5 maggio 2021 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Gup di Modena che in data 20 settembre 2016, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato e di porto ingiustificato di coltello condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) in quanto estinto per sopravvenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo b) in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 208 di multa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 624 cod.pen. e/o comunque la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. assumendo che nel caso di specie difetta l'impossessamento del bene. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, l'estintore risulta essere stato sottratto dal condominio di [OSCURATO:PERSONA] e quindi utilizzato dal Chiodi come si evince dal video rinvenuto sul telefono cellulare dell'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 15331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris