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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28513/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che: il Questore di Napoli con provvedimento notificato il 23/01/2023, ore 10.30, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della

I. n. 401 del 1989; Il P.M., in data 25.01.2023 ore 08.02 richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata il 25.01.2023, ore 12.25, convalidava il provvedimento del Questore.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti che legittimano l'obbligo di presentazione all'autorità di polizia.

Considerato che il motivo è manifestamente infondato.

Va precisato, in diritto, che l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza) e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit; Sez.

U, Labbia); nella specie, il Giudice per le indagini preliminari ha fatto buon governo dei principi di diritto suesposti, argomentando congruamente in ordine a tutti i presupposti applicativi della misura (pag 2,3,4 dell'ordinanza, ove si espongono, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, le ragioni giustificatrici della valutazione pericolosità del ricorrente e della sussistenza della necessità ed urgenza di provvedere) e svolgendo, pertanto, congruamente il ruolo di garanzia e di controllo (non solo formale, ma sostanziale ed esaustivo) che la legge gli demanda.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che: il Questore di Napoli con provvedimento notificato il 23/01/2023, ore 10.30, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., in data 25.01.2023 ore 08.02 richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata il 25.01.2023, ore 12.25, convalidava il provvedimento del Questore. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti che legittimano l'obbligo di presentazione all'autorità di polizia. Considerato che il motivo è manifestamente infondato. Va precisato, in diritto, che l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza) e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit; Sez. U, Labbia); nella specie, il Giudice per le indagini preliminari ha fatto buon governo dei principi di diritto suesposti, argomentando congruamente in ordine a tutti i presupposti applicativi della misura (pag 2,3,4 dell'ordinanza, ove si espongono, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, le ragioni giustificatrici della valutazione pericolosità del ricorrente e della sussistenza della necessità ed urgenza di provvedere) e svolgendo, pertanto, congruamente il ruolo di garanzia e di controllo (non solo formale, ma sostanziale ed esaustivo) che la legge gli demanda. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 28513/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris