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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 22039/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della ricorrente, che ha chiesto, in via principale, di annullare la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal tribunale di Trani con sentenza 11/6/2021, in ordine al delitto di appropriazione indebita di somme spettanti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 646 cod. pen., con l'aggravante di aver causato un danno di rilevante entità.

A sostegno del ricorso, ha articolato sei motivi di impugnazione:

1.1. Violazione di legge, per non essere stata riconosciuta la tardività della querela;

1.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per l'omessa motivazione in relazione alle memorie difensive in sede di trattazione scritta in appello, con le quali era stata depositata la sentenza resa dal tribunale di Trani in composizione collegiale che aveva assolto la Lavalpolicella dal reato di cui all'art. 648bis cod. pen., perché il fatto non sussiste, individuando il reato presupposto di cui all'art. 646 cod. pen. come commesso nella seconda metà del 2012, con valutazione diversa rispetto a quella del giudice di primo grado del presente procedimento, con evidenti ricadute in tema di tempestività della querela;

1.3. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 192, 530 e 533 cod. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni delle parti civili costituite;

1.4. Violazione di legge, con riferimento all'art. 646cod. pen., sulla base ditali dichiarazioni;

1.5. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 42 e 43 cod. pen., con riferimento al difetto di prova dell'elemento psicologico del reato;

1.6. Violazione di legge, con riferimento alla dosimetria della pena.

2. Con atto depositato in data 19/2/2025 il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia alla costituzione di parte civile.

3. Con memoria depositata il 20/2/2025 la difesa della Lavalpolicella ha depositato atto di remissione di querela da parte dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con relativa accettazione da parte della ricorrente, ed ha chiesto di annullare la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela

4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché l'estinzione del reato, conseguente all'operatività della remissione di querela, che prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01), e la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la tempestività della querela, avendo avuto le persone offese piena consapevolezza della volontà della Lavalpolicella di non restituire le somme pattuite solo dopo vani tentativi di chiarimento e di raggiungere accordi pacifici, solo allo scadere del termine di cui alla diffida inviata alla ricorrente.

Il reato, pertanto, si è estinto per l'intervenuta remissione di querela e tale evento travolge anche le statuizioni civili (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400).

5. Ai sensi dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della ricorrente, che ha chiesto, in via principale, di annullare la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal tribunale di Trani con sentenza 11/6/2021, in ordine al delitto di appropriazione indebita di somme spettanti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 646 cod. pen., con l'aggravante di aver causato un danno di rilevante entità. A sostegno del ricorso, ha articolato sei motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, per non essere stata riconosciuta la tardività della querela; 1.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per l'omessa motivazione in relazione alle memorie difensive in sede di trattazione scritta in appello, con le quali era stata depositata la sentenza resa dal tribunale di Trani in composizione collegiale che aveva assolto la Lavalpolicella dal reato di cui all'art. 648bis cod. pen., perché il fatto non sussiste, individuando il reato presupposto di cui all'art. 646 cod. pen. come commesso nella seconda metà del 2012, con valutazione diversa rispetto a quella del giudice di primo grado del presente procedimento, con evidenti ricadute in tema di tempestività della querela; 1.3. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 192, 530 e 533 cod. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni delle parti civili costituite; 1.4. Violazione di legge, con riferimento all'art. 646cod. pen., sulla base ditali dichiarazioni; 1.5. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 42 e 43 cod. pen., con riferimento al difetto di prova dell'elemento psicologico del reato; 1.6. Violazione di legge, con riferimento alla dosimetria della pena. 2. Con atto depositato in data 19/2/2025 il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia alla costituzione di parte civile. 3. Con memoria depositata il 20/2/2025 la difesa della Lavalpolicella ha depositato atto di remissione di querela da parte dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con relativa accettazione da parte della ricorrente, ed ha chiesto di annullare la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela 4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché l'estinzione del reato, conseguente all'operatività della remissione di querela, che prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01), e la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la tempestività della querela, avendo avuto le persone offese piena consapevolezza della volontà della Lavalpolicella di non restituire le somme pattuite solo dopo vani tentativi di chiarimento e di raggiungere accordi pacifici, solo allo scadere del termine di cui alla diffida inviata alla ricorrente. Il reato, pertanto, si è estinto per l'intervenuta remissione di querela e tale evento travolge anche le statuizioni civili (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400). 5. Ai sensi dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5
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