CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Palermo, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, in data 9.7.2021, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cl. '59, gravemente indiziato del delitto ex art. 416 bis, c.p., di cui al capo n. 2 dell'imputazione provvisoria, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA], nella sua articolazione facente capo alla famiglia mafiosa di Torretta, ricompresa nel mandamento di Passo di Rigano. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando vizio di motivazione e travisamento in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento: 1) ai precedenti penali del Puglisi che non risulta avere riportato condanna per reati associativi; 2) alla identificazione del ricorrente nel Puglisi che nel corso della conversazione intercettata in ambientale del 12.1.2018, riferita alla composizione della famiglia mafiosa di Torretta, viene indicato come uno dei componenti del sodalizio, senza tacere che risulta del tutto indimostrato che in tale conversazione si facesse effettivamente riferimento all'organigramma della menzionata associazione e non ad altro; 3) alla omessa considerazione da parte del tribunale del riesame di una serie di elementi di fatto, già contenuti nella ordinanza di custodia cautelare, che costituiscono espressione della fondata non appartenenza al sodalizio del Puglisi, consistenti nella presentazione da parte del Puglisi di una denuncia penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con la partecipazione del ricorrente all'associazione di cui si discute; nella estromissione del Puglisi da un appalto già conseguito; nell'asservimento del Puglisi alle decisioni dell'organizzazione criminale, costretto, com'era, a subire le vessazioni del Palumeri e di altri esponenti mafiosi, nonché risultando destinatario, al pari del fratello Francesco, di richieste estorsive, come nel caso della vicenda di Isola delle femmine, in cui il Puglisi era stato costretto a pagare il pizzo al Lo , [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a quest'ultimo il permesso di eseguire tutti i lavori che avrebbe dovuto svolgere nel territorio da lui controllato; nella circostanza che i Puglisi erano ostacolati, nell'ottenimento degli appalti, da parte della consorteria mafiosa e dai politici indicati come referenti del sodalizio; 4) al sostegno fornito a [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo di detenzione di quest'ultimo, che si spiega in ragione dei rapporti affettivi e di amicizia che legano le due famiglie e non certo per la comune appartenenza a una compagine criminale di stampo mafioso; 5) alla mancanza di affectio societatis in capo al Puglisi, suffragata dalle critiche rivolte dai fratelli Puglisi alla consorteria mafiosa per il ricorso a continue richieste di pizzo, nonché dalla circostanza che tutti gli incontri e tutte le conversazioni oggetto dell'attività investigativa riguardano soltanto problematiche personali connesse alla attività imprenditoriale lecitamente svolta e hanno quasi sempre per oggetto vessazioni subite o subende da parte dei Puglisi; 5) alla mancata dimostrazione di un contributo causale fornito dal Puglisi al sodalizio mafioso che consenta di qualificare la sua condotta in termini di partecipazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv.248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 4.1 Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Palermo abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, che, in realtà, vengono acriticamente reiterati in questa sede, con una prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una inammissibile lettura alternativa dei risultati acquisiti nella fase delle indagini, ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Puglisi, in ordine al reato ex art. 416 bis, c.p., in precedenza indicato, attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi. Alla luce della quale il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto, innanzitutto, dimostrata, senza che l'indagato abbia mosso alcun specifico rilievo al riguardo, l'esistenza di una specifica articolazione della storica associazione a delinquere di stampo mafioso, nota come "[OSCURATO:PERSONA], operante nel mandamento di Passo di Rigano. Si tratta, in particolare, della famiglia di Torretta, la cui operatività è emersa nel corso delle indagini svolte nell'ambito dei procedimenti "Gotha" e "[OSCURATO:PERSONA]", che hanno consentito di individuare tra gli appartenenti alla cosca mafiosa, in posizione verticistica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 6- 7 dell'ordinanza oggetto di ricorso). In questo contesto va collocata la posizione del Puglisi, che il tribunale del riesame, confermando la valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari, considera componente del sodalizio criminale di cui si discute. A tale conclusione il giudice dell'impugnazione cautelare giunge attraverso un capillare ed analitico percorso argomentativo, improntato alla puntuale elencazione ed alla rigorosa valutazione di tutti gli elementi di fatto, raccolti nel corso dell'attività investigativa, grazie in particolare alle conversazioni oggetto di captazione, che consentono di attribuire al Puglisi un ruolo di soggetto inserito a pieno titolo nella famiglia mafiosa di Torretta. Ed invero, come rilevato dal giudice dell'impugnazione cautelare, nel corso di una conversazione ambientale intercettata tra [OSCURATO:PERSONA], figlio del citato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], il primo, nel discutere degli avvicendamenti al vertice della famiglia mafiosa di Torretta, menziona il ricorrente come esponente di spicco del sodalizio, da inquadrare nelle file dei "partinicoti". Soprattutto imponenti sono gli elementi dotati di elevato valore sintomatico, che consentono di affermare, sia pure sotto il profilo della gravità indiziaria, come [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], fossero organicamente inseriti, attraverso la loro impresa operante nel settore del movimento terra, nel ramificato sistema di condizionamento del tessuto economico del territorio da parte di [OSCURATO:PERSONA], avendo come loro precipuo, ma non esclusivo, punto di riferimento la famiglia mafiosa di Torretta.Si è accertato, in particolare, come i Puglisi fossero perfettamente a conoscenza delle regole che disciplinavano lo svolgimento di lavori edili nelle zone controllate dalle cosche mafiose, alla luce delle quali ciascun imprenditore interessato all'esecuzione dei lavori appaltati avrebbe dovuto chiedere e ottenere la relativa "autorizzazione" da parte della ricostituita commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] palermitana, dove sedevano i rappresentanti dei vari mandamenti mafiosi. Paradigmatica, in questo senso, è la vicenda emersa dalle conversazioni intercettate, dettagliatamente esaminata dal tribunale del riesame, relativa allo svolgimento di lavori da parte dell'impresa dei Natale nei comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Carini, rientranti nel diverso mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali i fratelli Natale si erano più volte incontrati con [OSCURATO:PERSONA], reggente delle famiglie di Capaci e di Isola delle Femmine, preoccupandosi di comunicare ai referenti sul territorio di avere inoltrato "a chi di dovere", vale a dire alla menzionata commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la necessaria richiesta di "autorizzazione". Va rilevato, al riguardo, come l'intrapresa dei Puglisi nei comuni in precedenza indicata rappresentasse anche argomento di riflessione tra gli esponenti mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione in cui lo Zito aveva rappresentato al suo interlocutore come i Puglisi non fossero ancora riusciti a regolarizzare la loro posizione con la famiglia mafiosa del luogo a causa di un ritardo nelle comunicazioni tra gli esponenti di Passo di Rigano e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , che rendeva improcrastinabile l'invio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un segnale d'intesa al reggente del suddetto mandamento di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], che in quel momento si trovava a Palermo. Di particolare importanza, appare, poi, la posizione assunta dal citato [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur in assenza di una "formale" comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], aveva personalmente garantito i Puglisi che non avrebbero avuto nessun problema con le altre imprese del territorio, autorizzando l'immediato inizio dei lavori, previsto per il 21.1.2019. Va, infine, evidenziato come i fratelli Puglisi erano riusciti ad avere la meglio in un contrasto sorto con [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], il quale vantava pretese su di un progetto lavorativo già affidato ai Puglisi sul territorio di Capaci, che si risolveva in loro favore, essendo riusciti a mantenere il lavoro commissionato nel rispetto delle regole fissate da [OSCURATO:PERSONA], grazie all'appoggio ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una riunione alla quale, come riferito dal ricorrente al fratello Francesco, egli aveva preso parte, svoltasi in presenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I Puglisi, inoltre, come emerso chiaramente dalle conversazioni oggetto di captazione, ritenevano un vero e proprio dovere morale, contribuire a sostenere le spese sostenute dai membri del sodalizio in stato di detenzione e delle loro famiglie, e in tal senso si attivò il [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo, e dei familiari di [OSCURATO:PERSONA], arrestato insieme con [OSCURATO:PERSONA]. Ai fratelli Puglisi si era, altresì, rivolto inizialmente [OSCURATO:PERSONA], per risolvere una controversia economica sorta con [OSCURATO:PERSONA], classe '66, per poi rivolgersi a un esponente della famiglia mafiosa di Montelepre, tal [OSCURATO:PERSONA], comportamento aspramente criticato dal padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rimproverato il Melchiorre di essersi rivolto a una figura mafiosa esterna al contesto torrettese. In diverse occasioni, poi, i fratelli Puglisi manifestano il loro timore di essere osservati o intercettati dalle forze di polizia ovvero di essere destinatari di provvedimenti cautelari. Di particolare rilievo, sotto questo profilo, appaiono le conversazioni tra il ricorrente e il capo-famiglia [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali essi evidenziavano la necessità di assumere comportamenti più prudenti per eludere le indagini, manifestando piena consapevolezza per le gravissime conseguenze giudiziarie, cui sarebbero potuti andare incontro.Va, inoltre, richiamata anche la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a una riunione convocata presso il [OSCURATO:PERSONA], per affrontare il problema sorto con un imprenditore, [OSCURATO:PERSONA], che, sottoposto a una richiesta estorsiva da parte di [OSCURATO:PERSONA], classe '66, in nome e per conto di un altro esponente della famiglia di Torretta, [OSCURATO:PERSONA], su indicazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], classe '66, aveva chiesto e ottenuto udienza presso il [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva manifestato il suo proposito di denunciare eventuali pretese estorsive. All'incontro presero parte il [OSCURATO:PERSONA], l'Alvarez, il [OSCURATO:PERSONA], classe '66 e il Badalamenti, in quanto direttamente coinvolti nella questione da affrontare, mentre la presenza del ricorrente non può che giustificarsi in ragione del particolare rapporto di fiducia che lo legava al [OSCURATO:PERSONA]. Infine sono stati accertati anche i rapporti dei fratelli Natale con i fratelli ,acco, esponenti mafiosi di rilievo del mandamento palermitano di Brancaccio, presso i quali gli imprenditori si erano recati il 30.6.2018, avendo cura di lasciare i propri telefoni cellulari a bordo dell'autovettura con cui erano giunti sul luogo dell'incontro, anche se poi Natale, una volta rientrati in auto, aveva redarguito il fratello per non avere spento il dispositivo, evidentemente ben consapevole, rileva con logico argomentare il tribunale del riesame, della importanza di evitare controlli a distanza da parte della polizia giudiziaria in occasione di riunioni di quel tipo. 4.2. Tanto premesso, può ritenersi integrata l'ipotesi accusatoria, ove si tenga presente sia la natura del controllo richiesto al tribunale del riesame, in relazione alla peculiarità di ogni vicenda cautelare, condizionata alla gravità degli indizi di colpevolezza, che la particolare struttura del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. Come si è già accennato, infatti, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato (cfr. Cass., Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Rv. 257576). D'altro canto, in tema di reato associativo il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263704), che può essere dimostrata anche in mancanza di specifiche azioni (come, ad esempio, i reati-fine), posti in essere in favore del sodalizio. Ciò conformemente alla struttura del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, come delineato dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un percorso interpretativo ormai consolidato, che prende le mosse dalla nota sentenza "Mannino" delle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv. 231670). Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, infatti, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale. Proprio in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente per integrare gli estremi del reato, anche la semplice affiliazione del ricorrente ad una delle mafie storiche (cfr. Cass., Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897). Non appare, pertanto, irrazionale desumere la completa "messa a disposizione" del [OSCURATO:PERSONA] in favore della famiglia mafiosa di Torretta, e, dunque, la sua partecipazione al suddetto sodalizio di stampo mafioso, dal pieno sostegno assicurato dal ricorrente alla cosca e al capoclan [OSCURATO:PERSONA], nella piena consapevolezza dello spessore criminale di quest'ultimo, funzionale ad assicurare l'operatività dell'associazione a delinquere nel mandamento di Passo di Rigano e nella completa condivisione degli scopi dell'associazione, dei metodi e delle regole di condotta di matrice mafiosa, che rendevano il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello Francesco, un punto di riferimento della cosca all'interno del territorio di Torretta. Ed ancora milita a favore della intraneità del Puglisi al sodalizio criminale de quo, sul piano logico, la circostanza che, se il ricorrente fosse stato estraneo alla cosca non gli sarebbe stato consentito di organizzare e prendere parte a riunioni, peraltro destinate a rimanere segrete, di importanza tale da richiedere la presenza del vertice dell'associazione e di altri consociati, come ad esempio quella in cui era stata decisa, proprio su sua richiesta, l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto un collaboratore delle forze dell'ordine (cfr. Cass., Sez. 1, n. 26684 del 12/04/2013, Rv. 256045). Valore indiziante ai fini del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416 bis, c.p., riveste anche la condotta di sostegno economico a favore di detenuti inseriti nell'associazione mafiosa. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Rv. 256947; Cass., Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Rv. 271930). Come pure è indicativa della partecipazione dell'imprenditore alla compagine mafiosa l'accettazione delle regole fissate dalla commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] sul rispetto delle zone di influenza dei vari mandamenti mafiosi. Rispetto alle quali, sottolinea correttamente il giudice dell'impugnazione cautelare, particolarmente significativo appare il ruolo di finanziamento dell'associazione mafiosa svolto dall'indagato, dal momento che egli certamente versava denaro nelle casse della consorteria criminale a titolo di percentuale sui lavori che si era aggiudicato, non certo secondo le regole del libero mercato, ma proprio per mezzo della stessa, come emerso nella vicenda dei lavori svolti nel territorio di competenza del mandamento [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. Un pagamento dunque, che rappresentava il riconoscimento tangibile da parte dei Puglisi per la conquista di quote di mercato, resa possibile solo grazie al sostegno della capacità di intimidazione della cosca mafiosa egemone sul territorio. La conclusione cui è giunto sul punto il giudice dell'impugnazione cautelare deve ritenersi, pertanto, conforme al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. d