CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
204 del 2021 SENTENZA sui ricorsi proposti da: PAVAN Riccardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1998; PIEROPAN Niccola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vr) il 10 aprile 1998; avverso le ordinanze del Tribunale di Verona del 27 febbraio 2021; letti gli atti di causa, le ordinanze impugnate e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del Pavan e, pertanto, l'annullamento con rinvio della relativa ordinanza, ed il rigetto del ricorso presentato da Pieropan.[OSCURATO:PERSONA] Con due ordinanze, di identico contenuto ed entrambe depositate in data 27 febbraio 2021 alle ore 9 e 15, ancorchè una datata 26 febbraio, l'altra 27 febbraio, il Gip del Tribunale di Verona ha convalidato il DASPO adottato dal Questore di quella medesima città a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], notificato ai medesimi in data 24 febbraio 2021 rispettivamente alle ore 13 ed alle ore 13 e 20, in ragione del fatto che i predetti, ambedue oggetto di denunzia per il reato di cui all'art. 419 cod. pen ed all'art. 5 della legge n. 152 del 1975, avevano partecipato il giorno 18 ottobre 2020 ad una manifestazione non autorizzata nel corso della quale erano stati ripresi fotograficamente nell'atto di estrarre dalla tasca un fumogeno e di consegnarlo ad altro manifestante, avendo altresì partecipato agli scontri di piazza verificatisi in quella occasione e tentando di accedere nelle immediatezze della locale Prefettura sfondando il cordone di polizia posto a presidio di quella. Premesso che fra le prescrizioni contenute nel provvedimento questorile vi era anche l'obbligo di periodica presentazione presso gli uffici della polizia di Stato, ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei due destinatari del provvedimento lamentando in prima battuta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la adozione del cosiddetto DASPO fuori contesto, posto che il Pavan non risultava essere stato condannato per alcuno dei reati indicati dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 tanto che il DASPO in tale occasione emesso dal Questore di Frosinone in data 29 febbraio 2016 era stato revocato; in subordine la difesa dei due interessati ha lamentato la mancanza di collegamenti fra í fatti in relazione ai quali è stato emesso il DASPO e le vicende sportive che lo avrebbero potuto diversamente giustificare. In via ulteriormente subordinata la difesa dei due ricorrente ha sollecitato la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della disciplina che giustifica la adozione della misura di prevenzione particolare, pur in assenza dì fattori che evidenzino il rapporto di vicinanza fra le condotte che la hanno giustificata ed i fatti di violenza sportiva, rispetto alla ordinaria disciplina regolante il procedimento volto alla adozione delle misure di prevenzione, le quali prevedono, anche in relazione a condotte sintomatiche di ben più gravi reati, una forma di procedimento assai più garantista di quella prevista per la fase della convalida del DASPO, anche laddove esso sia "fuori contesto" tale da apparire non solo illogica ed espressiva di una ingiustificata disparìtà di trattamento ma anche violativa delle regole costituzionali a presidio del diritto di difesa.[OSCURATO:PERSONA] Valutati separatamente i due ricorsi propost4 dai ricorrenti si rileva che, mentre quello del Pavan è, sia pure limitatamente alla durata della misura disposta nei suoi confronti, fondato, sicchè in parte qua la ordinanza pronunziata in data 26 febbraío 2021 dal Gip del Tribunale di Verona deve essere annullata con rinvio, il ricorso del Píeropan è infondato e, pertanto, la sua impugnazione deve essere rigettata. Prendendo in esame, in quanto logicamente prioritaria, la doglianza comune aí due ricorrenti, sí rileva che l'oggetto di essa riposa nella affermazione della illegittimità della applicazione a carico dei medesimi della misura dí prevenzione in questione in quanto la stessa avrebbe come sua causale la partecipazione dei predetti ad una manifestazione di piazza che, per non essere in alcun modo collegata al fenomeno della violenza connessa allo sport ed alle passionì che tale fenomeno smuove, non avrebbe assolutamente giustificato la adozione della particolare misura, la cui ratio giustificatrice sarebbe da collocare esclusivamente nell'intento perseguito dal legislatore di moderare gli eccessi di violenza che caratterizzano gli ambienti della tifoseria organizzata. Diversamente, laddove cioè la misura del DASPO si caratterizzasse per essere ad ampio spettro, la stessa, stante le peculiarità procedimentali che ne segnano le modalità dì adozione e di controllo giurisdizionale si porrebbe, ad avviso dei ricorrenti, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, atteso il grave pregiudizio arrecato alla libertà personale dei soggetti che ne sono attinti a causa delle minori garanzie che connotano il procedimento applicativo di esso ríspetto a quelle che ordinariamente concernono le altre misure di prevenzione applicate ante delictum. La doglianza, sotto ambedue i profili attraverso la quale la stessa risulta essere declinata, non ha pregío. Deve prioritariamente osservarsi, quanto alla questione connessa al fatto che le condotte realizzate dai due ricorrenti, e che hanno costituito il presupposto comportamentale sulla base del quale è stato emesso il provvedimento questorile oggetto della ímpugnata convalida giudiziaria, siano state poste in essere in un contesto non specificamente connesso ad eventi di carattere sportivo, che la stessa è priva di fondamento. Il presupposto logico su cui si fonda la doglianza dei ricorrenti, doglianza sviluppata sotto il versante sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, è che, essendo i fatti realizzati dai due ricorrenti avulsi da manifestazioni sportive, ad essi non poteva essere applicata la normativa in base alla quale gli stessi sono stati attinti dalla misura in questione. Siffatta presupposto è privo di fondamento. Invero, il legislatore ha, previsto, in particolare all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 401 del 1989, che nei confronti di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti nella elencazione normativa contenuta nella disposizione citata (reati fra i quali vi sono, fra gli altri, i delitti rispettivamente sanzionati dall'art. 419 cod. pen. e dall'art. 5 della legge n. 152 del 1975) possa essere applicato da parte del competente Questore, oltre al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, anche la specifica prescrizione avente ad oggetto l'obbligo di presentazione, a ulteriore garanzia del rispetto del divieto precedentemente indicato, in determinate circostanza agli uffici di pubblica sicurezza, secondo le modalità indicate nel provvedimento applicativo della misura (provvedimento oggetto della convalida giurisdizionale ora in discussione), "anche se il fatto non è stato commesso ín occasione o a causa di manifestazioni sportive". In tale senso si rileva che il legislatore ha inteso individuare un nucleo di illeciti che, denotando una specifica pericolosità in relazione alla sicurezza pubblica, giustificano una reazione da parte dell'ordinamento volta a conseguire, per la generalità dei consociati, una tutela anticipata rispetto potenziali condotte pericolose realizzate da soggetti che manifestano una più evidente inclinazione a sfogare i propri impulsi antisociali in un contesto caratterizzato da una collettiva condizione di disordine pubblico (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 dicembre 2019, n. 50784, e le altre sentenze ivi richiamate). Considerato, pertanto, l'espresso dettato normativo, ritiene il Collegio che sia evidentemente privo di pregio il motivo dì ricorso con il quale si lamenta la applicazione non pertinente della normativa in tema di DASPO, atteso che, incontestatamente sia il Pavan che il Pieropan sono statì denunziati per la violazione di due delle disposizioni legislative indicate nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 401 del 1989, per cui sotto il profilo della violazione di legge non è dato rilevare alcuna illegittimità nei due provvedimenti di convalida, essendo stato applicato il DASPO per una delle ipotesi ín cui esso è specificamente previsto.Né, incline sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato è carente, avendo il Tribunale veronese dato puntualmente conto delle ragioni per le quali il provvedimento è stato applicato ai due predetti. Né può ritenersi che abbiano un qualche rilievo decisivo le numerose peculiarità procedimentali segnalate dai due ricorrenti come rappresentative di situazioni di disparità di trattamento ovvero di violazione dei diritto di difesa, ridondanti a livello di illegittimità costituzionale della normativa in questione. Infatti, va rilevato che, appunto, la ipotetica questione di legittimità costituzionale prospettata da parte dei ricorrenti è stata da costoro segnalata sotto i! versante della violazione del diritto di difesa. Ma una siffatta violazione non appare riscontrabile posto che al soggetto raggiunto dal DASPO sono assicurati - sia sotto il profilo del controllo, sostanziale e necessariamente tempestivo, da parte della autorità giurisdizionale, sia sotto quello della assistenza di una difesa tecnica, potendo il ricorrente godere di tale assistenza ed essendo previsti dei precisi termini entro i quali essa può essere efficacemente espletata - dei ragionevoli margini di esercizio del diritto di difesa. Né questi possono dirsi conculcati dal fatto che i tempi per l'esercizio di tale diritto sono particolarmente serrati; ciò, infatti, avviene in ragione della immediata efficacia del provvedimento incidente sulla libertà personale del soggetto che impone dei tempi spediti di definizione delle fasi giurisdizionali di merito (stringatezza dei tempi che è, d'altra parte, bilanciata dalla rapidità entro la quale deve essere emesso, a pena di predita di efficacia del provvedimento convalidando, anche l'atto con il quale viene verificata da parte della Autorità giudiziaria la correttezza di esso). Altro versante in ordine al quale viene dedotta la illegittimità costituzionale della normativa in esame è quello della disparità di trattamento rispetto alla disciplina processuale della fase applicativa ed, eventualmente, contenziosa delle altre misure di prevenzione; ma, rileva la Corte, anche tale secondo aspetto di dedotta illegittimità costituzionale appare manifestamente infondato posto che rientra indubbiamente nella libera discrezionalità del legislatore, insindacabile sotto il profilo della disparità di trattamento laddove la stessa non sconfini oltre il limite della manifesta irragionevolezza e del capriccioso arbitrio, la facoltà di modulare gli strumenti processuali in funzione del differente modo di atteggiarsi degli interessi e dei fini che, attraverso tali strumenti, il legislatore stesso intende soddisfare e perseguire.Per tali motivi la questione di legittimità costituzionale, nei termini in cui la stessa è stata prospettata dai ricorrenti, si palesa, al sindacato delibativo che spetta al giudice a quo compiere, manifestamente infondata se non direttamente inammissibile. Il motivo di impugnazione comune ai due ricorrenti è, pertanto, infondato e lo stesso va, di conseguenza rigettato. Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non contiene altri motivi di impugnazione, questi deve, perciò, essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Fondato è, viceversa, il motivo di ricorso, proprio del solo [OSCURATO:PERSONA], riguardante la motivazione in ordine alla durata temporale della misura a quello applicata. Infatti, nel provvedimento impugnato, si rileva, quanto alla durata della misura applicata nei confronti di quello, che la stessa è stata commisurata in anni 5 in funzione di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, secondo il quale nei confronti di persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo e sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a 5 anni e superiore ad 8 anni" (ora portati nel massimo a 10 anni, per effetto della entrata in vigore del decreto-legge n. 53 del 2019, convertito con legge n. 77 del 2019); si aggiunge al riguardo, da parte del Tribunale di Verona che il Pavan è già stato in passato destinatario di un divieto di accesso agli stadi, emesso dal Questore di Frosinone il 29 febbraio 2016, sicchè nei suoi confronti la durata della prescrizione, in ragione della previsione normativa dianzi richiamata, non poteva essere inferiore ai 5 anni. Rileva il Collegio come siffatta motivazione - corretta in linea di principio, posto che, effettivamente, la citata disposizione normativa prevede il minimo di 5 anni di durata del DASPO per il soggetto "recidivo" - sia, tuttavia, non pertinente quanto al caso di specie. Infatti, secondo quanto documentato dalla difesa del ricorrente già in data 10 gennaio 2019, quindi ben prima che il Questore di Verona adottasse, in data 23 febbraio 2021, il provvedimento oggetto della convalida ora in discussione, il DASPO emesso a carico del Pavan dal Questore del capoluogo della Ciociaria, avendo questi preso atto del fatto che il predetto era stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" dalle imputazioni in ragione delle quali il precedete DASPO era stato adottato, era stato da questa stessa Autorità privato di efficacia. Tale circostanza, del tutto pretermessa dai Gip del Tribunale scaligero in sede di convalida del provvedimento del Questore di Verona, rende del tutto claudicante la motivazione sulla base della quale era stata determinata nella misura di 5 anni la durata degli effetti del DASPO applicato al Pavan, posto che la ragione unica che aveva indotto il citato Tribunale a ritenere congrua la durata sopra indicata si è rivelata essere quanto meno incerta, atteso che la presunta "recidiva" di cui il Pavan era stato ritenuto essere gravato, in realtà era già da tempo venuta meno al momento della adozione del provvedimento convalidato, sicchè siffatta motivazione non può essere ritenuta adeguata a giustificare, sul punto ora in questione, la avvenuta convalida. L'ordinanza del Gip veronese deve, pertanto, essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione personale, affinchè esso riesamini il profilo relativo alla convalidabilità del DASPO emesso a carico del Pavan quanto alla durata della efficacia delle prescrizioni, afferenti all'obbligo di presentazione dello stesso in determinate circostanze di fronte agli organi di Pubblica sicurezza, in esso contenute. PQM Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura applicata a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Gip del Tribunale di Verona, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rig