CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44686/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19143/24 Gallo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per plurimi reati di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i sovrapponibili motivi di ricorso degli imputati; Ritenuto che le prime due doglianze contenute nel ricorso per cassazione comune ad entrambi, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della destinazione al "consumo di gruppo" e quindi all'uso personale e in generale alla sussistenza della responsabilità non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto che l'ultima doglianza è priva di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni proposte nei due provvedimenti di merito (pag. 40 della sentenza di primo grado e pag. 16 della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i