CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09173/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 29865-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] BRUNO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - Avverso l ’ordinanza n. 28866 /20 2 2 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 05/10/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Correzione errore materiale R.G.N.29865/2022 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] -che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza per correzione di errore materiale, evidenziando che nell’ordinanza di questa Corte n. 28866/22, del 5 ottobre 2022, che rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei suoi confronti , le spese del giudizio di legittimità erano liquidatesenza fare menzione del fatto che il suo legale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si fosse dichiarato antistatario; -che l’istanza suddetta è stata ritualmente notificata al le altre parti di quel giudizio; - che sussist ono le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.(cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01); che, peraltro, il Collegio rileva d’ufficio la presenza nel dispositivo dell’ordinanza di un refuso, là dove si è scritto “al” al posto di “la” nel primo rigo del dispositivo; -che, pertanto, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 28866/22, del 5 ottobre 2022, la seconda proposizione del si deve sostituire con la seguente: “Condanna la parte ricorrente in favore della parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7.000,00 oltre 200,00 di spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. PQM La Corte dispone che la propria ordinanza n. 28866 /2 2 , depositata il 5 ottobre 2022, sia corretta, con sostituzione nel dispositivo della seconda proposizione con la seguente: “Condanna la parte ricorrente in favore della parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7.000,00 oltre 200,00 di spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”.Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della