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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 44340/2024

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la seguente SENTENZA oggi, - 4 r" ! C, 2624 sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -7/7, 17,Tn nel procedimento a carico della medesima; n n m.T77(- 1/47A7s- avverso la sentenza del 08/04/2024 della corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Salerno, adita con atto di appello dal pubblico ministero del tribunale di Salerno, avverso la sentenza del medesimo tribunale del 3 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato di cui all'art. 349 comnna 2 cod. pen. con contestuale dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai restanti reati, per intervenuta estinzione per prescrizione, riformava parzialmente la predetta sentenza e dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile per i reati di cui agli artt. 181 comma 1 bis Dlgs 42/04 oltre che 349 comma 2 cod. pen., unificati dalla continuazione, applicava le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e stabiliva la pena finale in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 700 di multa, ordinando la rimessione in pristino delle opere abusive.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto, con tre motivi, ricorso per cassazione.

3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per intervenuta estinzione dei reati per cui è condanna, alla data del 29.2.2024, pur considerando i periodi di sospensione della stessa.

Prescrizione mai rilevata, nonostante la corrispondente eccezione difensiva.

Peraltro sarebbe emersa la consumazione dei reati al gennaio e aprile 2014.

4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge processuale e di motivazione, Si lamenta la mancata notifica al difensore dell'imputata del decreto di differimento del processo, del 19.11.2020, intervenuto fuori udienza, a causa della emergenza sanitaria per Covid 19, con violazione del Dlgs. 149 del 9.11.2020 ed integrazione di nullità a regime intermedio.

5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di due precedenti concessioni del medesimo beneficio, atteso che una di esse farebbe riferimento al reato ex art. 20 della L. 47/85, abrogato con il DPR 380/01.

Inoltre, i dati di cui al certificato penale non potrebbero di per sé costituire validi indici a sostegno della mancata concessione.

Tanto più a fronte di reati risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile.

Va premesso che in tema di reati edilizi, come anche paesaggistici, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (cfr. Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 Rv. 270256 - 01 Tonnasulo P; Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 - 01 cit.).

Va aggiunto, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in caso di procedimento per violazione dell'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (rectius 44 DPR 380/01), e si tratta di un principio estensibile anche per i reati paesaggistici, sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto S.; di recente, Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso.).

Nel caso di specie, da una parte, il ricorso è generico, laddove si limita a richiamare - senza migliore specificazione circa i passaggi di diretto interesse e inequivoco significato, tale da sancire la precisa decorrenza della fine dell'abuso e dell'inizio della prescrizione - dichiarazioni di testi e una non meglio illustrata documentazione difensiva, dall'altra, non si confronta con le sentenza, laddove si dà atto che, che come emergente dal relativo verbale, al momento dell'ultimo sopralluogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si accertava, da parte di personale operante la avvenuta prosecuzione delle opere rispetto a come accertate in precedenza, così che appare corretta in assenza di diversi elementi obiettivi, la considerazione di opere ancora in corso al momento dell'accertamento.

Di converso, calcolando per entrambi i delitti il termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi sei e 985 di sospensione della stessa (come ben illustrato con la prima sentenza), essa corrisponde a date successive a quelle di cui alla pubblicazione delle sentenze di merito.

E invero in tale computo va considerato anche il periodo, citato nella stessa sentenza di primo grado, compreso tra la udienza del 29 settembre 2016, in cui si disponeva rinvio su richiesta della difesa di un coimputato e il 25 maggio 2017, senza che fosse necessario, come invece ritenuto dal Procuratore Generale, la adesione della ricorrente alla richiesta avanzata da altro coimputato.

Invero l'indirizzo citato dalla Procura con sua memoria, per cui il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta stessa. (Sez. 2, Sentenza n. 11100 del 14/02/2017 Ud. (dep. 08/03/2017 ) Rv. 269687 - 01) attiene appunto al caso, diverso, di una richiesta avanzata dalla parte civile.

Così che, al contrario, la mancata opposizione, da parte della difesa della imputata, alla estensione nei suoi confronti della sospensione della prescrizione conseguente al rinvio disposto in accoglimento della istanza di un coimputato, estende tale sospensione anche alla attuale ricorrente.

Quanto alla dedotta carenza di motivazione sul punto in questione, occorre osservarsi che si tratta di questione giuridica, per cui vige il principio secondo il quale il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti.

Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso di specie, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).

2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Esso innanzitutto non si confronta con la valida motivazione dei giudici, conforme al principio, di portata generale, per cui la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comnna 2, cod. proc. pen. (Sez. 2 - n. 49717 del 07/11/2023 Ud. (dep. 14/12/2023 ) Rv. 285545 - 01).

E ancora, quale portato di tale principio, in tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica nel giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori (Sez. 4 - , Sentenza n. 51539 del 18/10/2018 Cc. (dep. 15/11/2018 ) Rv. 274496 - 01).

Nel caso di specie, peraltro, dalla prima sentenza emerge che alla udienza conclusiva del 3.2.2022 era presente, per le conclusioni, il difensore di fiducia della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del secondo, ad evidente sanatoria dell'eccepito difetto.

3. Quanto al terzo motivo, è anche esso inammissibile, sul rilievo per cui le norme inserite nel testo unico si pongono in continuità normativa con le precedenti.

Come già evidenziato da questa Suprema Corte (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 22943 del 27/03/2003 Rv. 225464 - 01), l'abrogazione dell'art. 20 della legge n. 47/1985 è coessenziale alla introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice disciplinata dall'art. 44 del testo unico, sostanzialmente identica a quella precedente.

Si tratta, cioè, non di pura abrogatio, ma di abrogatio sine abolitione, o tutt'al più di 'obrogatio', tenuto conto della distinzione, già specificata da Ulpiano, tra il caso in cui 'lex abrogatur id est prior lex tollitur" ed il caso in cui 'lex obrogatur id est mittatur aliqui ex prima lege.

Dette conclusioni trovano conferma allorché si consideri il rapporto genetico e anche funzionale che stringe le disposizioni di un "testo unico" con quelle, precedentemente contenute in atti normativi distinti, che in esso sono raccolte.

Le norme precedenti sono abrogate, espressamente (come nel testo unico de quo) o implicitamente, e l'abrogazione delle vecchie norme si giustifica proprio e soltanto perché esse sono sostituite dalle nuove norme del testo unico, che si pone le finalità di unificare e sostituire una pluralità di testi disciplinanti la stessa materia, sì da favorire la certezza e la conoscenza del diritto, e produce l'effetto di adottare un nuovo e coordinato diritto in sostituzione di quello precedente, disperso e frammentato.

Consegue che a fronte di due precedenti giudicati assistiti dalla concessione della sospensione condizionale della pena, il precedente giudicato di condanna per art. 20 L. 47/85 conserva i suoi effetti ostativi alla applicazione per la terza volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la continuità normativa con la fattispecie ex art. 44 DPR 380/01, senza che quindi possa trovare applicazione il principio ( di cui tra l'altro alla sentenza Sez. 1, n. 7652 del 11/02/2004 Rv. 227192 - 01) valevole per i casi di più semplice e netta abrogazione di un reato, priva di rapporti con successive e analoghe nuove disposizioni, per cui l'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA oggi, - 4 r" ! C, 2624 sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -7/7, 17,Tn nel procedimento a carico della medesima; n n m.T77(- 1/47A7s- avverso la sentenza del 08/04/2024 della corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Salerno, adita con atto di appello dal pubblico ministero del tribunale di Salerno, avverso la sentenza del medesimo tribunale del 3 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato di cui all'art. 349 comnna 2 cod. pen. con contestuale dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai restanti reati, per intervenuta estinzione per prescrizione, riformava parzialmente la predetta sentenza e dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile per i reati di cui agli artt. 181 comma 1 bis Dlgs 42/04 oltre che 349 comma 2 cod. pen., unificati dalla continuazione, applicava le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e stabiliva la pena finale in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 700 di multa, ordinando la rimessione in pristino delle opere abusive. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto, con tre motivi, ricorso per cassazione. 3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per intervenuta estinzione dei reati per cui è condanna, alla data del 29.2.2024, pur considerando i periodi di sospensione della stessa. Prescrizione mai rilevata, nonostante la corrispondente eccezione difensiva. Peraltro sarebbe emersa la consumazione dei reati al gennaio e aprile 2014. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge processuale e di motivazione, Si lamenta la mancata notifica al difensore dell'imputata del decreto di differimento del processo, del 19.11.2020, intervenuto fuori udienza, a causa della emergenza sanitaria per Covid 19, con violazione del Dlgs. 149 del 9.11.2020 ed integrazione di nullità a regime intermedio. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di due precedenti concessioni del medesimo beneficio, atteso che una di esse farebbe riferimento al reato ex art. 20 della L. 47/85, abrogato con il DPR 380/01. Inoltre, i dati di cui al certificato penale non potrebbero di per sé costituire validi indici a sostegno della mancata concessione. Tanto più a fronte di reati risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile. Va premesso che in tema di reati edilizi, come anche paesaggistici, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (cfr. Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 Rv. 270256 - 01 Tonnasulo P; Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 - 01 cit.). Va aggiunto, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in caso di procedimento per violazione dell'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (rectius 44 DPR 380/01), e si tratta di un principio estensibile anche per i reati paesaggistici, sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto S.; di recente, Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso.). Nel caso di specie, da una parte, il ricorso è generico, laddove si limita a richiamare - senza migliore specificazione circa i passaggi di diretto interesse e inequivoco significato, tale da sancire la precisa decorrenza della fine dell'abuso e dell'inizio della prescrizione - dichiarazioni di testi e una non meglio illustrata documentazione difensiva, dall'altra, non si confronta con le sentenza, laddove si dà atto che, che come emergente dal relativo verbale, al momento dell'ultimo sopralluogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si accertava, da parte di personale operante la avvenuta prosecuzione delle opere rispetto a come accertate in precedenza, così che appare corretta in assenza di diversi elementi obiettivi, la considerazione di opere ancora in corso al momento dell'accertamento. Di converso, calcolando per entrambi i delitti il termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi sei e 985 di sospensione della stessa (come ben illustrato con la prima sentenza), essa corrisponde a date successive a quelle di cui alla pubblicazione delle sentenze di merito. E invero in tale computo va considerato anche il periodo, citato nella stessa sentenza di primo grado, compreso tra la udienza del 29 settembre 2016, in cui si disponeva rinvio su richiesta della difesa di un coimputato e il 25 maggio 2017, senza che fosse necessario, come invece ritenuto dal Procuratore Generale, la adesione della ricorrente alla richiesta avanzata da altro coimputato. Invero l'indirizzo citato dalla Procura con sua memoria, per cui il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta stessa. (Sez. 2, Sentenza n. 11100 del 14/02/2017 Ud. (dep. 08/03/2017 ) Rv. 269687 - 01) attiene appunto al caso, diverso, di una richiesta avanzata dalla parte civile. Così che, al contrario, la mancata opposizione, da parte della difesa della imputata, alla estensione nei suoi confronti della sospensione della prescrizione conseguente al rinvio disposto in accoglimento della istanza di un coimputato, estende tale sospensione anche alla attuale ricorrente. Quanto alla dedotta carenza di motivazione sul punto in questione, occorre osservarsi che si tratta di questione giuridica, per cui vige il principio secondo il quale il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso di specie, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso innanzitutto non si confronta con la valida motivazione dei giudici, conforme al principio, di portata generale, per cui la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comnna 2, cod. proc. pen. (Sez. 2 - n. 49717 del 07/11/2023 Ud. (dep. 14/12/2023 ) Rv. 285545 - 01). E ancora, quale portato di tale principio, in tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica nel giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori (Sez. 4 - , Sentenza n. 51539 del 18/10/2018 Cc. (dep. 15/11/2018 ) Rv. 274496 - 01). Nel caso di specie, peraltro, dalla prima sentenza emerge che alla udienza conclusiva del 3.2.2022 era presente, per le conclusioni, il difensore di fiducia della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del secondo, ad evidente sanatoria dell'eccepito difetto. 3. Quanto al terzo motivo, è anche esso inammissibile, sul rilievo per cui le norme inserite nel testo unico si pongono in continuità normativa con le precedenti. Come già evidenziato da questa Suprema Corte (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 22943 del 27/03/2003 Rv. 225464 - 01), l'abrogazione dell'art. 20 della legge n. 47/1985 è coessenziale alla introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice disciplinata dall'art. 44 del testo unico, sostanzialmente identica a quella precedente. Si tratta, cioè, non di pura abrogatio, ma di abrogatio sine abolitione, o tutt'al più di 'obrogatio', tenuto conto della distinzione, già specificata da Ulpiano, tra il caso in cui 'lex abrogatur id est prior lex tollitur" ed il caso in cui 'lex obrogatur id est mittatur aliqui ex prima lege. Dette conclusioni trovano conferma allorché si consideri il rapporto genetico e anche funzionale che stringe le disposizioni di un "testo unico" con quelle, precedentemente contenute in atti normativi distinti, che in esso sono raccolte. Le norme precedenti sono abrogate, espressamente (come nel testo unico de quo) o implicitamente, e l'abrogazione delle vecchie norme si giustifica proprio e soltanto perché esse sono sostituite dalle nuove norme del testo unico, che si pone le finalità di unificare e sostituire una pluralità di testi disciplinanti la stessa materia, sì da favorire la certezza e la conoscenza del diritto, e produce l'effetto di adottare un nuovo e coordinato diritto in sostituzione di quello precedente, disperso e frammentato. Consegue che a fronte di due precedenti giudicati assistiti dalla concessione della sospensione condizionale della pena, il precedente giudicato di condanna per art. 20 L. 47/85 conserva i suoi effetti ostativi alla applicazione per la terza volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la continuità normativa con la fattispecie ex art. 44 DPR 380/01, senza che quindi possa trovare applicazione il principio ( di cui tra l'altro alla sentenza Sez. 1, n. 7652 del 11/02/2004 Rv. 227192 - 01) valevole per i casi di più semplice e netta abrogazione di un reato, priva di rapporti con successive e analoghe nuove disposizioni, per cui l'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell
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