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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07672/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 10/3/2021 del Tribunale di Roma, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di cessione 403 grammi di hashish).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, il mancato riconoscimento della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in quanto la condotta contestata costituiva un fatto di piccolo spaccio, come dimostrato anche dalla disponibilità della sola somma di 940 euro; con un secondo motivo ha lamentato la conferma della applicazione della recidiva, in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, essendo gravato da un solo e risalente precedente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo affidato a doglianze generiche e riproduttive di analoghi motivi di censura adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello, volte a sollecitare una rivalutazione sul piano del merito della condotta.

La Corte d'appello ha escluso la configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità in considerazione della modalità della condotta e del rilevante dato ponderale della sostanza stupefacente e ha ribadito l'applicabilità della recidiva a causa dell'esistenza di un precedente specifico, non remoto, e della condotta del ricorrente, ritenuta indice della sua insensibilità al precetto e alla sanzione penale.

Si tratta di motivazione corretta, essendo stati indicati gli elementi di non modesta gravità della condotta e di offensività della stessa, per la sua idoneità a mettere gravemente in pericolo l'interesse protetto, costituito dalla salute pubblica, idonei a escludere la configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità, e anche gli aspetti dimostrativi della maggior pericolosità del ricorrente, e tale motivazione è stata censurata in modo generico, privo di analisi della condotta e della personalità del ricorrente e di confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, e sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo non consentito nel giudizio dì legittimità, con la conseguente inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 10/3/2021 del Tribunale di Roma, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di cessione 403 grammi di hashish). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, il mancato riconoscimento della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in quanto la condotta contestata costituiva un fatto di piccolo spaccio, come dimostrato anche dalla disponibilità della sola somma di 940 euro; con un secondo motivo ha lamentato la conferma della applicazione della recidiva, in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, essendo gravato da un solo e risalente precedente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo affidato a doglianze generiche e riproduttive di analoghi motivi di censura adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello, volte a sollecitare una rivalutazione sul piano del merito della condotta. La Corte d'appello ha escluso la configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità in considerazione della modalità della condotta e del rilevante dato ponderale della sostanza stupefacente e ha ribadito l'applicabilità della recidiva a causa dell'esistenza di un precedente specifico, non remoto, e della condotta del ricorrente, ritenuta indice della sua insensibilità al precetto e alla sanzione penale. Si tratta di motivazione corretta, essendo stati indicati gli elementi di non modesta gravità della condotta e di offensività della stessa, per la sua idoneità a mettere gravemente in pericolo l'interesse protetto, costituito dalla salute pubblica, idonei a escludere la configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità, e anche gli aspetti dimostrativi della maggior pericolosità del ricorrente, e tale motivazione è stata censurata in modo generico, privo di analisi della condotta e della personalità del ricorrente e di confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, e sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo non consentito nel giudizio dì legittimità, con la conseguente inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 07672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris