CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta, rispettivamente, l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen., dell'art. 649 cod. proc. pen., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla mancata pronuncia, da parte della Corte d'appello di Milano, di una sentenza di non doversi procedere per il divieto di un secondo giudizio, a norma dell'art. 649 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati; che, infatti, come è stato correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Milano, in tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.), nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo a una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01), con la conseguenza che, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, poiché la precedente sentenza di condanna ha determinato la cessazione della permanenza, la sottoposizione a un nuovo procedimento penale per la prosecuzione dell'occupazione dopo tale sentenza di condanna ha a oggetto non il medesimo fatto per il quale essa è intervenuta ma un nuovo reato di invasione, che si sostanzia nella suddetta prosecuzione dell'occupazione, con la conseguente insussistenza di alcuna violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottob