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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 34782/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.

Motivi della decisione Con provvedimento in data 30 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Cosenza ha respinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Gip del tribunale di Castrovillari che il 4 novembre 2022 aveva disposto la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della farmacia Menga fino alla concorrenza del valore del profitto pari ad euro 17624,82.

All'indagato sono contestati i reati di cui agli articoli 416, 640 comma 2 e 484 cod.pen. per essere stato partecipe di un'associazione a delinquere volta a truffare il servizio sanitario nazionale.

È stato anche prospettato l'ingiusto profitto lucrato dalla farmacia in cui il Menga era impiegato, consistente nella differenza tra quanto pagato per l'acquisto dei medicinali e quanto poi rimborsato dall'azienda sanitaria provinciale.

Avverso il provvedimento del tribunale del riesame ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo nullità del provvedimento impugnato per omessa motivazione in ordine al periculum in mora.

Sostiene che il tribunale del riesame non si è confrontato con il più recente e ormai univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità che, escludendo qualsiasi automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua pericolosità, richiede che il giudice della cautela dia espressamente atto del periculum in mora (Sezioni unite n. 35.959 del 2021).

Sostiene che la natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro ad essa funzionale.

In altre parole, sostiene che il giudice deve sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso deteriorato o utilizzato, anche in caso di sequestro preventivo di beni soggetti a confisca obbligatoria.

Il motivo verte esclusivamente sul periculum in mora e deduce motivazione apparente, integrante violazione di legge, sul punto.

Il tribunale del riesame con riferimento al periculum in mora ha ritenuto condivisibili e sufficientemente articolate le motivazioni offerte dal Gip a pagina 1114 dell'ordinanza.

In particolare, ha ritenuto che sussista il pericolo che l'indagato, consapevole della struttura associativa ben articolata anche all'estero (come comunicato al Menga in occasione del primo incontro del 21/10/2021, nel corso del quale il Contafio e il Calabrò illustravano le modalità operative dell'associazione, pag. 4 ordinanza impugnata), potrebbe disfarsi illecitamente del profitto ottenuto con i reati presuntivamente commessi ovvero potrebbe utilizzarlo per commettere altri reati.

Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché dedotto in maniera aspecifica.

La doglianza, infatti, per la gran parte si limita a richiamare i principi generali sulla motivazione del sequestro preventivo, e solo nell'ultima parte, ed in maniera estremamente sintetica, si confronta con l'ordinanza impugnata.

Nella specie, si discute di un sequestro per equivalente (particolare su cui il motivo di ricorso non si sofferma) e l'ordinanza afferma che la misura anticipatoria della confisca è necessaria per prevenire la dispersione del profitto, considerato che l'associazione riconosciuta nella specie aveva contatti anche all'estero.

Si tratta di motivazione sintetica, ma che appare sufficiente perché dà comunque conto della ragione per cui è stato confermato il sequestro (ragione non sindacabile nel merito in questa sede) secondo quanto richiesto da codesta Corte (si veda la giurisprudenza citata da ultimo da sez. 2, n. 13734 del 23/3/2023).

Si ritiene, quindi, che la stessa non integri motivazione apparente.

Questa sola considerazione risponde già di per sé al vizio dedotto e, in questa sede cautelare, non appaiono necessarie valutazioni più pregnanti sulla sussistenza del reato, considerato che il ricorso investe solo il periculum.

La difesa ha presentato motivi nuovi con i quali ha ribadito i motivi principali e in particolare ha lamentato che il Tribunale, nel rigettare le cloglianze difensive, non si è confrontato con taluni elementi critici del provvedimento ablativo, rilevanti ai fini della specificità della motivazione che giustifica l'apposizione del vincolo, incorrendo nel vizio di legge dedotto.

Ha evidenziato che l'odierno ricorrente, non detiene alcuna quota di partecipazione societaria della "[OSCURATO:PERSONA]".

Non sarebbe emerso alcun elemento dimostrativo dell'acquisizione da parte dell'odierno indagato della qualità di legale rappresentani:e, della materiale disponibilità dei suoi beni (ad esempio, mediante una delega ad operare sul conto corrente della stessa), dell'esercizio di attività lavorativa all'interno della stessa.

Trattasi di doglianze che hanno avuto espressa risposta nell'ordinanza impugnata (pag. 4) e comunque non può non rilevarsi che l'inammissibilità dei motivi principali si comunica ai motivi nuovi. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. Motivi della decisione Con provvedimento in data 30 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Cosenza ha respinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Gip del tribunale di Castrovillari che il 4 novembre 2022 aveva disposto la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della farmacia Menga fino alla concorrenza del valore del profitto pari ad euro 17624,82. All'indagato sono contestati i reati di cui agli articoli 416, 640 comma 2 e 484 cod.pen. per essere stato partecipe di un'associazione a delinquere volta a truffare il servizio sanitario nazionale. È stato anche prospettato l'ingiusto profitto lucrato dalla farmacia in cui il Menga era impiegato, consistente nella differenza tra quanto pagato per l'acquisto dei medicinali e quanto poi rimborsato dall'azienda sanitaria provinciale. Avverso il provvedimento del tribunale del riesame ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo nullità del provvedimento impugnato per omessa motivazione in ordine al periculum in mora. Sostiene che il tribunale del riesame non si è confrontato con il più recente e ormai univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità che, escludendo qualsiasi automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua pericolosità, richiede che il giudice della cautela dia espressamente atto del periculum in mora (Sezioni unite n. 35.959 del 2021). Sostiene che la natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro ad essa funzionale. In altre parole, sostiene che il giudice deve sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso deteriorato o utilizzato, anche in caso di sequestro preventivo di beni soggetti a confisca obbligatoria. Il motivo verte esclusivamente sul periculum in mora e deduce motivazione apparente, integrante violazione di legge, sul punto. Il tribunale del riesame con riferimento al periculum in mora ha ritenuto condivisibili e sufficientemente articolate le motivazioni offerte dal Gip a pagina 1114 dell'ordinanza. In particolare, ha ritenuto che sussista il pericolo che l'indagato, consapevole della struttura associativa ben articolata anche all'estero (come comunicato al Menga in occasione del primo incontro del 21/10/2021, nel corso del quale il Contafio e il Calabrò illustravano le modalità operative dell'associazione, pag. 4 ordinanza impugnata), potrebbe disfarsi illecitamente del profitto ottenuto con i reati presuntivamente commessi ovvero potrebbe utilizzarlo per commettere altri reati. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché dedotto in maniera aspecifica. La doglianza, infatti, per la gran parte si limita a richiamare i principi generali sulla motivazione del sequestro preventivo, e solo nell'ultima parte, ed in maniera estremamente sintetica, si confronta con l'ordinanza impugnata. Nella specie, si discute di un sequestro per equivalente (particolare su cui il motivo di ricorso non si sofferma) e l'ordinanza afferma che la misura anticipatoria della confisca è necessaria per prevenire la dispersione del profitto, considerato che l'associazione riconosciuta nella specie aveva contatti anche all'estero. Si tratta di motivazione sintetica, ma che appare sufficiente perché dà comunque conto della ragione per cui è stato confermato il sequestro (ragione non sindacabile nel merito in questa sede) secondo quanto richiesto da codesta Corte (si veda la giurisprudenza citata da ultimo da sez. 2, n. 13734 del 23/3/2023). Si ritiene, quindi, che la stessa non integri motivazione apparente. Questa sola considerazione risponde già di per sé al vizio dedotto e, in questa sede cautelare, non appaiono necessarie valutazioni più pregnanti sulla sussistenza del reato, considerato che il ricorso investe solo il periculum. La difesa ha presentato motivi nuovi con i quali ha ribadito i motivi principali e in particolare ha lamentato che il Tribunale, nel rigettare le cloglianze difensive, non si è confrontato con taluni elementi critici del provvedimento ablativo, rilevanti ai fini della specificità della motivazione che giustifica l'apposizione del vincolo, incorrendo nel vizio di legge dedotto. Ha evidenziato che l'odierno ricorrente, non detiene alcuna quota di partecipazione societaria della "[OSCURATO:PERSONA]". Non sarebbe emerso alcun elemento dimostrativo dell'acquisizione da parte dell'odierno indagato della qualità di legale rappresentani:e, della materiale disponibilità dei suoi beni (ad esempio, mediante una delega ad operare sul conto corrente della stessa), dell'esercizio di attività lavorativa all'interno della stessa. Trattasi di doglianze che hanno avuto espressa risposta nell'ordinanza impugnata (pag. 4) e comunque non può non rilevarsi che l'inammissibilità dei motivi principali si comunica ai motivi nuovi. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa dell
Decreto Cassazione n. 34782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris