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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 08504/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata tra le parti in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish nelle quantità indicate in imputazione.

L'esponente, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen.

Si duole della disposta confisca della somma di euro 200.215,00 nella disponibilità dell'imputato.

Sul punto il Giudice di merito non avrebbe espresso alcuna motivazione, facendo ricorso a formule generiche e di stile, senza alcun riferimento al caso di specie.

Rammenta come la confisca facoltativa, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possa essere disposta allorquando le cose abbiano costituito il prodotto o il profitto dei reato ed esista un nesso di strumentalità con il reato.

In relazione al caso in esame, riguardante la fattispecie dell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il giudice avrebbe dovuto illustrare le ragioni dell'asservimento della somma di danaro confiscata alla detenzione dello stupefacente.

2. Il P.G., con requisitoria scritta (art. 23 co. 8 di. 137/2020), ha concluso per l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

All'imputato era addebitato di avere illecitamente detenuto kg. 6,017 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; kg 3,945 di sostanza stupefacente del tipo hashish, grammi 12,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; grammi 225 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il giudice, dopo avere dato atto della corretta qualificazione giuridica del fatto e dell'assenza di elementi idonei a consentire un immediato proscioglimento dell'imputato, ha disposto la confisca delle cose in sequestro, tra cui la somma di danaro detenuta dall'imputato, esprimendo una motivazione nella quale si fa riferimento alle "condizioni personali dell'imputato, privo di stabile attività lavorativa".

Il richiamo, sia pure conciso, a tali condizioni giustifica le ragioni del provvedimento.

Sebbene il giudice non abbia fatto esplicita menzione delle norme in base alle quali ha disposto la confisca delle somme di danaro, si ricava dalla motivazione che essa discende dalla previsione di cui all'art. 12-sexies del dl. n. 306 del 1992 (convertito con I. n. 356 del 1992).

Va ricordato come la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, decreto-legge n.306/92, tra cui è ricompreso il deiitto di cui all'art.73 T.U.

Stup. (con la sola esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), comporti la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

Nel presente caso il giudice ha sottolineato che l'imputato era privo di attività lavorativa, circostanza che rende del tutto ingiustificato il possesso della rilevante somma di danaro rinvenuta.

La motivazione, pur nella sua brevità, risponde ai criteri stabiliti in sede di legittimità [cfr. Sez. 4, n. 28750 del 21/03/2002, Rv. 222062 - 01: "t legittima la confisca disposta, anche a seguito di patteggiamento, in forza dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992 (convertito con L. n. 356 del 1992), a condizione che il giudice motivi adeguatamente in ordine alla mancanza di giustificazione circa ia provenienza dei beni o dei denaro confiscato, e la sproporzione tra ii valore dei beni posseduti e il reddito dell'imputato.

Ciò in quanto la motivazione sommaria propria del rito speciale non può estendersi automaticamente alla misura di sicurezza patrimoniale"].

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata tra le parti in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish nelle quantità indicate in imputazione. L'esponente, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. Si duole della disposta confisca della somma di euro 200.215,00 nella disponibilità dell'imputato. Sul punto il Giudice di merito non avrebbe espresso alcuna motivazione, facendo ricorso a formule generiche e di stile, senza alcun riferimento al caso di specie. Rammenta come la confisca facoltativa, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possa essere disposta allorquando le cose abbiano costituito il prodotto o il profitto dei reato ed esista un nesso di strumentalità con il reato. In relazione al caso in esame, riguardante la fattispecie dell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il giudice avrebbe dovuto illustrare le ragioni dell'asservimento della somma di danaro confiscata alla detenzione dello stupefacente. 2. Il P.G., con requisitoria scritta (art. 23 co. 8 di. 137/2020), ha concluso per l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. All'imputato era addebitato di avere illecitamente detenuto kg. 6,017 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; kg 3,945 di sostanza stupefacente del tipo hashish, grammi 12,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; grammi 225 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il giudice, dopo avere dato atto della corretta qualificazione giuridica del fatto e dell'assenza di elementi idonei a consentire un immediato proscioglimento dell'imputato, ha disposto la confisca delle cose in sequestro, tra cui la somma di danaro detenuta dall'imputato, esprimendo una motivazione nella quale si fa riferimento alle "condizioni personali dell'imputato, privo di stabile attività lavorativa". Il richiamo, sia pure conciso, a tali condizioni giustifica le ragioni del provvedimento. Sebbene il giudice non abbia fatto esplicita menzione delle norme in base alle quali ha disposto la confisca delle somme di danaro, si ricava dalla motivazione che essa discende dalla previsione di cui all'art. 12-sexies del dl. n. 306 del 1992 (convertito con I. n. 356 del 1992). Va ricordato come la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, decreto-legge n.306/92, tra cui è ricompreso il deiitto di cui all'art.73 T.U. Stup. (con la sola esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), comporti la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Nel presente caso il giudice ha sottolineato che l'imputato era privo di attività lavorativa, circostanza che rende del tutto ingiustificato il possesso della rilevante somma di danaro rinvenuta. La motivazione, pur nella sua brevità, risponde ai criteri stabiliti in sede di legittimità [cfr. Sez. 4, n. 28750 del 21/03/2002, Rv. 222062 - 01: "t legittima la confisca disposta, anche a seguito di patteggiamento, in forza dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992 (convertito con L. n. 356 del 1992), a condizione che il giudice motivi adeguatamente in ordine alla mancanza di giustificazione circa ia provenienza dei beni o dei denaro confiscato, e la sproporzione tra ii valore dei beni posseduti e il reddito dell'imputato. Ciò in quanto la motivazione sommaria propria del rito speciale non può estendersi automaticamente alla misura di sicurezza patrimoniale"]. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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