Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36725/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] — ha concluso chiedendo udito il difen •re FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecce, in data 20.3.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle parti civili costituite, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli ai capi A); C); D); E); G) dell'imputazione, ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 2, co. 3, c.p., e all'art. 129, c.p.p., in quanto, in ordine ai reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione, in applicazione della disciplina vigente al momento della consumazione degli stessi (4.4.2013 e 20.4.2013), in caso di reati unificati sotto il vincolo della continuazione, il termine di prescrizione decorreva non dalla data di cessazione della continuazione, ma da quello di consumazione di ogni singolo reato, con la conseguenza che il suddetto termine, per entrambi i reati, era perento, rispettivamente, al 4.10.20020 e al 20.10.2020, dunque prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 2.12.2020; 2) vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, in quanto la corte territoriale non ha dato conto di fatti e circostanze indicati dall'imputato, oggetto di specifica censura in secondo grado, tutti decisivi, perché dimostrativi (per documento e testimoni) che i luoghi di consumazione dei reati appartenevano al Gemma, così da elidere ben due elementi costituitivi del reato, l'antigiuridicità e la colpevolezza.

2.1. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso.

Il ricorrente, infatti, non considera che, come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni (cfr. Cass., Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432).

Il comma 4 del citato art. 83 prevede la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali "per lo stesso periodo" di cui al comma 2, vale a dire dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 e in tale periodo rientra il procedimento penale a carico del ricorrente.

Ed invero, come si evince dalla lettura degli atti, il giudizio di appello era stato fissato con decreto emesso il 13.2.2020 per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data nella quale veniva adottato provvedimento di rinvio dell'udienza di trattazione al 2.12.2020, ai sensi dell'art. 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 11.

Appare, pertanto, evidente che, aggiungendo il menzionato periodo di sospensione di sessantaquattro giorni alle date indicate dallo stesso ricorrente in cui si sarebbe perento il relativo termine di prescrizione, tale termine non può considerarsi consumato prima della data della pronuncia della sentenza di secondo grado, ma solo successivamente ad essa.

5. Del tutto generico e di natura meramente fattuale appare il secondo motivo di ricorso dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).

L'inammissibilità originaria dei motivi di ricorso, cristallizzando l'affermazione di responsabilità al momento della pronuncia della sentenza di appello, impedisce ovviamente di rilevare il compimento del termine prescrizionale maturato successivamente.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna delI.6' ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima' immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna sl' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] — ha concluso chiedendo udito il difen •re FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecce, in data 20.3.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle parti civili costituite, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli ai capi A); C); D); E); G) dell'imputazione, ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 2, co. 3, c.p., e all'art. 129, c.p.p., in quanto, in ordine ai reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione, in applicazione della disciplina vigente al momento della consumazione degli stessi (4.4.2013 e 20.4.2013), in caso di reati unificati sotto il vincolo della continuazione, il termine di prescrizione decorreva non dalla data di cessazione della continuazione, ma da quello di consumazione di ogni singolo reato, con la conseguenza che il suddetto termine, per entrambi i reati, era perento, rispettivamente, al 4.10.20020 e al 20.10.2020, dunque prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 2.12.2020; 2) vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, in quanto la corte territoriale non ha dato conto di fatti e circostanze indicati dall'imputato, oggetto di specifica censura in secondo grado, tutti decisivi, perché dimostrativi (per documento e testimoni) che i luoghi di consumazione dei reati appartenevano al Gemma, così da elidere ben due elementi costituitivi del reato, l'antigiuridicità e la colpevolezza. 2.1. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Il ricorrente, infatti, non considera che, come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni (cfr. Cass., Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432). Il comma 4 del citato art. 83 prevede la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali "per lo stesso periodo" di cui al comma 2, vale a dire dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 e in tale periodo rientra il procedimento penale a carico del ricorrente. Ed invero, come si evince dalla lettura degli atti, il giudizio di appello era stato fissato con decreto emesso il 13.2.2020 per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data nella quale veniva adottato provvedimento di rinvio dell'udienza di trattazione al 2.12.2020, ai sensi dell'art. 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 11. Appare, pertanto, evidente che, aggiungendo il menzionato periodo di sospensione di sessantaquattro giorni alle date indicate dallo stesso ricorrente in cui si sarebbe perento il relativo termine di prescrizione, tale termine non può considerarsi consumato prima della data della pronuncia della sentenza di secondo grado, ma solo successivamente ad essa. 5. Del tutto generico e di natura meramente fattuale appare il secondo motivo di ricorso dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). L'inammissibilità originaria dei motivi di ricorso, cristallizzando l'affermazione di responsabilità al momento della pronuncia della sentenza di appello, impedisce ovviamente di rilevare il compimento del termine prescrizionale maturato successivamente. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna delI.6' ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima' immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna sl' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
Sentenza Cassazione n. 36725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris