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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 23300/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale con motivazione lineare e coerente, oltre che esente da vizi logici, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua, avendo valorizzato la gravità della violenza esercitata nei confronti della persona offesa (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale con motivazione lineare e coerente, oltre che esente da vizi logici, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua, avendo valorizzato la gravità della violenza esercitata nei confronti della persona offesa (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 23300/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris