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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 1966

Cassazione n. 15402/2026

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sito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1966avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore, Luigi BIRRITTERI che ha concluso chiedendo dichirarsi inammissibilii ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 12.9.2025, la Corte di appello di Napoli ha, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Napoli che ha ritenuto gli odierni ricorrentiresponsabili del reato di furto aggravato, a loro ascritto in concorso, ridotto la penaa ciascuno inflitta, rideterminandola in anni due e mesi due di reclusione e in euro800 di multa.2.Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione gli imputati,tramite i rispettivi difensori di fiducia.3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con l’unicomotivo articolato, l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli597 c.p.p. e 625 c.p.

Il giudice di primo grado, accertata la penale responsabilitàdell'imputato, lo aveva condannato alla pena finale di anni due, mesi sei direclusione ed euro 927 di multa.

La pena era stata così determinata: pena baseanni due di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata per le aggravanti di cuiall'art. 625 nn. 4 e 5 c.p. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 927di multa, aumentata per la contestata recidiva ad anni tre mesi 9 di reclusione edeuro 1391 di multa, ridotta come sopra per il rito.La Corte di appello, in accoglimento del motivo di appello relativo al mancatorispetto della disposizione di cui all'art. 63 comma 4 c.p.p., ha riformato la sentenzae, richiamando il combinato disposto di cui agli articoli 63 comma 4 e 64 comma 1c.p.p., ha rideterminato la pena nel modo seguente: pena base anni due direclusione ed euro 927 di multa, aumentata per le circostanze aggravanti di cuiall’art. 625 nn. 4 e 5, ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 930 di multa,aumentata per la recidiva ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa,ridotta per il rito alla pena finale di anni due, mesi due di reclusione ed euro 800 dimulta.Dunque, il primo errore in cui è incorsa la Corte di appello è la violazionedell'art. 597 del codice di rito.

Invero quando il giudice di primo grado effettual'aumento di pena per le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5, lascia inalterata lamulta individuando quella di 927 € sia come pena base sia all'esito dell'aumento perle dette aggravanti, laddove la Corte di appello aumenta la pena pecuniaria ad euro930 di multa violando di fatto il divieto di reformatio in peius.Il secondo errore in cui incorre la Corte di merito è l'aumento di pena per leaggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5, infatti trattasi di aggravanti ad effettospeciale che nel caso di specie prevedono una cornice edittale che va da tre a diecianni di reclusione, da euro 206 ad euro 1549 di multa.

Il giudice di primo gradosarebbe dovuto partire da una pena base pari ad anni tre di reclusione ed euro 206di multa per poi applicare l'aumento della recidiva.

Come visto il primo giudice haindividuato la pena base di cui all'art. 624 in quella di anni due ed euro 927 per poieffettuare un aumento di mesi sei di reclusione, lasciando invariata la multa per leaggravanti.

La Corte ha sostanzialmente ripetuto l'errore lasciando invariatol'aumento per le contestate aggravanti, aumentando, come visto, in peius solo lapena pecuniaria.

In particolare, la Corte si duole di non poter partire da una penabase di anni tre di reclusione (pena minima per le aggravanti contestate) stante ilmancato appello della Procura e il divieto di cui all'art. 597 del codice di rito.Tuttavia, la medesima Corte avrebbe dovuto, stante l'erronea applicazione,escludere l'aumento di pena per le contestate aggravanti.4.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], col motivo di seguito indicato, le medesime censure.

In particolare, sidolgono entrambi, con identici argomenti, dell'apparenza della motivazione dellasentenza impugnata, con conseguente violazione di legge e vizio argomentativo,per non avere la Corte di appello offerto un’adeguata risposta in ordine allarichiesta della difesa di concessione delle circostanze attenuanti generiche in misuraequivalente alla recidiva contestata.3.

I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta ditrattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono fondati limitatamente alla determinazione della penapecuniaria.

Quelli proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] inammissibili nel resto.È in particolare fondata la deduzione svolta nel ricorso proposto nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla determinazione della pena pecuniaria dellamulta che, in violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte territoriale,nell’accogliere il terzo motivo di appello, ha rideterminato in misura superiore aquella stabilita dal Tribunale, aumentandola, sia pure nel passaggio intermedio, adeuro 930 di multa.

Terzo motivo di appello che si era limitato a richiedere, nellamentare genericamente la violazione dell’art. 63 comma 4 c.p., la modifica del“trattamento sanzionatorio riservato all’imputato, diminuendo gli aumenti derivantidall’errata applicazione dell’art. 63 comma 4 c.p.”, riduzione degli aumenti che èstata poi correttamente eseguita dalla Corte di merito (essendo partita dalla pena dicui all’art. 625 comma 1, aumentandola, di fatto, nel limite di un terzo di cui alcomma quarto dell’art. 63), salvo incorrere nell’illegittimo aumento dell’importodella multa, sopra indicato, denunciato in ricorso.Consegue che la sentenza impugnata deve essere censurata in punto dideterminazione della pena pecuniaria, nei confronti di tutti gli imputati, risultandoanche per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena della multa rideterminata in euro 930 nelpassaggio intermedio.2.Manifestamente infondati sono invece nel resto i ricorsi propostinell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che possono trattarsicongiuntamente perché di identico contenuto.Con essi, invero, si deducono vizi in punto di motivazione sul mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche manifestamente insussistenti.Ed invero, pure a fronte del generico motivo di appello svolto al riguardo –col quale anche in quella sede si lamentava genericamente il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche a fronte della puntuale motivazionesvolta già in primo grado che aveva evidenziato la mancata indicazione/emersionedi elementi positivi di valutazione in tale senso – la Corte di appello ha ritenuto didover confermare la valutazione del Tribunale reputando la pena già determinata inmisura inferiore a quella effettivamente congrua rispetto al reato commesso (furtopluriaggravato commesso, in concorso, da parte di tre soggetti che agivano condestrezza e ai danni di un passeggero straniero a bordo di un autobus, tutti e tregravati da molteplici precedenti penali anche specifici e recenti), elementi ritenutitutti assolutamente ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche ovveroall’applicazione di una pena bese inferiore a quella ravvisata.Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere lepossibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato – nel caso dispecie peraltro comunque ridotta dalla corte territoriale - in considerazione disituazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entitàdel reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esserichiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299del 07/11/2018, dep. 04/03/2019, Rv. 275640 – 01), non ravvisati dai giudici dimerito nel caso di specie, neppure indicati dai ricorrenti.3.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed AlessandroEsposito, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiarainammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione dellapena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Napoli.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e diAlessandro [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1966avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore, Luigi BIRRITTERI che ha concluso chiedendo dichirarsi inammissibilii ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 12.9.2025, la Corte di appello di Napoli ha, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Napoli che ha ritenuto gli odierni ricorrentiresponsabili del reato di furto aggravato, a loro ascritto in concorso, ridotto la penaa ciascuno inflitta, rideterminandola in anni due e mesi due di reclusione e in euro800 di multa.2.Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione gli imputati,tramite i rispettivi difensori di fiducia.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con l’unicomotivo articolato, l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli597 c.p.p. e 625 c.p. Il giudice di primo grado, accertata la penale responsabilitàdell'imputato, lo aveva condannato alla pena finale di anni due, mesi sei direclusione ed euro 927 di multa. La pena era stata così determinata: pena baseanni due di reclusione ed euro 927 di multa, aumentata per le aggravanti di cuiall'art. 625 nn. 4 e 5 c.p. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 927di multa, aumentata per la contestata recidiva ad anni tre mesi 9 di reclusione edeuro 1391 di multa, ridotta come sopra per il rito.La Corte di appello, in accoglimento del motivo di appello relativo al mancatorispetto della disposizione di cui all'art. 63 comma 4 c.p.p., ha riformato la sentenzae, richiamando il combinato disposto di cui agli articoli 63 comma 4 e 64 comma 1c.p.p., ha rideterminato la pena nel modo seguente: pena base anni due direclusione ed euro 927 di multa, aumentata per le circostanze aggravanti di cuiall’art. 625 nn. 4 e 5, ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 930 di multa,aumentata per la recidiva ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa,ridotta per il rito alla pena finale di anni due, mesi due di reclusione ed euro 800 dimulta.Dunque, il primo errore in cui è incorsa la Corte di appello è la violazionedell'art. 597 del codice di rito. Invero quando il giudice di primo grado effettual'aumento di pena per le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5, lascia inalterata lamulta individuando quella di 927 € sia come pena base sia all'esito dell'aumento perle dette aggravanti, laddove la Corte di appello aumenta la pena pecuniaria ad euro930 di multa violando di fatto il divieto di reformatio in peius.Il secondo errore in cui incorre la Corte di merito è l'aumento di pena per leaggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 5, infatti trattasi di aggravanti ad effettospeciale che nel caso di specie prevedono una cornice edittale che va da tre a diecianni di reclusione, da euro 206 ad euro 1549 di multa. Il giudice di primo gradosarebbe dovuto partire da una pena base pari ad anni tre di reclusione ed euro 206di multa per poi applicare l'aumento della recidiva. Come visto il primo giudice haindividuato la pena base di cui all'art. 624 in quella di anni due ed euro 927 per poieffettuare un aumento di mesi sei di reclusione, lasciando invariata la multa per leaggravanti. La Corte ha sostanzialmente ripetuto l'errore lasciando invariatol'aumento per le contestate aggravanti, aumentando, come visto, in peius solo lapena pecuniaria. In particolare, la Corte si duole di non poter partire da una penabase di anni tre di reclusione (pena minima per le aggravanti contestate) stante ilmancato appello della Procura e il divieto di cui all'art. 597 del codice di rito.Tuttavia, la medesima Corte avrebbe dovuto, stante l'erronea applicazione,escludere l'aumento di pena per le contestate aggravanti.4. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], col motivo di seguito indicato, le medesime censure. In particolare, sidolgono entrambi, con identici argomenti, dell'apparenza della motivazione dellasentenza impugnata, con conseguente violazione di legge e vizio argomentativo,per non avere la Corte di appello offerto un’adeguata risposta in ordine allarichiesta della difesa di concessione delle circostanze attenuanti generiche in misuraequivalente alla recidiva contestata.3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta ditrattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono fondati limitatamente alla determinazione della penapecuniaria. Quelli proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] inammissibili nel resto.È in particolare fondata la deduzione svolta nel ricorso proposto nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla determinazione della pena pecuniaria dellamulta che, in violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte territoriale,nell’accogliere il terzo motivo di appello, ha rideterminato in misura superiore aquella stabilita dal Tribunale, aumentandola, sia pure nel passaggio intermedio, adeuro 930 di multa. Terzo motivo di appello che si era limitato a richiedere, nellamentare genericamente la violazione dell’art. 63 comma 4 c.p., la modifica del“trattamento sanzionatorio riservato all’imputato, diminuendo gli aumenti derivantidall’errata applicazione dell’art. 63 comma 4 c.p.”, riduzione degli aumenti che èstata poi correttamente eseguita dalla Corte di merito (essendo partita dalla pena dicui all’art. 625 comma 1, aumentandola, di fatto, nel limite di un terzo di cui alcomma quarto dell’art. 63), salvo incorrere nell’illegittimo aumento dell’importodella multa, sopra indicato, denunciato in ricorso.Consegue che la sentenza impugnata deve essere censurata in punto dideterminazione della pena pecuniaria, nei confronti di tutti gli imputati, risultandoanche per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena della multa rideterminata in euro 930 nelpassaggio intermedio.2.Manifestamente infondati sono invece nel resto i ricorsi propostinell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che possono trattarsicongiuntamente perché di identico contenuto.Con essi, invero, si deducono vizi in punto di motivazione sul mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche manifestamente insussistenti.Ed invero, pure a fronte del generico motivo di appello svolto al riguardo –col quale anche in quella sede si lamentava genericamente il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche a fronte della puntuale motivazionesvolta già in primo grado che aveva evidenziato la mancata indicazione/emersionedi elementi positivi di valutazione in tale senso – la Corte di appello ha ritenuto didover confermare la valutazione del Tribunale reputando la pena già determinata inmisura inferiore a quella effettivamente congrua rispetto al reato commesso (furtopluriaggravato commesso, in concorso, da parte di tre soggetti che agivano condestrezza e ai danni di un passeggero straniero a bordo di un autobus, tutti e tregravati da molteplici precedenti penali anche specifici e recenti), elementi ritenutitutti assolutamente ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche ovveroall’applicazione di una pena bese inferiore a quella ravvisata.Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere lepossibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato – nel caso dispecie peraltro comunque ridotta dalla corte territoriale - in considerazione disituazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entitàdel reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esserichiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299del 07/11/2018, dep. 04/03/2019, Rv. 275640 – 01), non ravvisati dai giudici dimerito nel caso di specie, neppure indicati dai ricorrenti.3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed AlessandroEsposito, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiarainammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione dellapena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e diAlessandro [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
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