CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 agosto 2026
Cassazione n. 24623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliato presso lo studiodell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. eche disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] di CASERTA – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – inpersona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Casandrino (Na), alla via Trento, n. 7, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.Numero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/2026e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2991/2024 della Corte d’appello di Napoli;udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., strutturasanitaria privata erogante prestazioni di tipo riabilitativo in regime ambulatorialeper conto e a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel territorio della A.S.L. diCaserta, adiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Esponeva le seguenti circostanze (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4):che in virtù del rapporto intercorrente con il S.S.N. aveva nel periodocompreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 30.6.2007 erogato prestazioni sanitarie ed avevaemesso ai fini del pagamento le correlate fatture;che l’A.S.L. di Caserta aveva corrisposto in ritardo la remunerazione dovuta,sicché erano maturati interessi ex d.lgs. n. 231/2002 per il complessivo importodi euro 313.864,061.Chiedeva ingiungersi all’A.S.L. di Caserta il pagamento dell’importo anzidettocon interessi e spese.2. Con decreto n. 2256/2016 il Tribunale pronunciava l’ingiunzione.3. L’A.S.L. Caserta proponeva opposizione.Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.Resisteva il [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/20264. Con sentenza n. 3091/2020 il Tribunale accoglieva in parte l’opposizione,revocava l’ingiunzione e condannava l’A.S.L. a pagare all’opposto la minorsomma di euro 95.225,15 con gli interessi ex art. 1284, 4° co., cod. civ.;compensava le spese di lite.Reputava il tribunale quanto segue (cfr. ricorso, pag. 7):che non vi era margine per riconoscere “gli importi di cui alle fatture 5M, 6Me 7M del 31.01.2008 in quanto riguardanti gli interessi per ritardi nei pagamentirelativi alle prestazioni attinenti agli anni 2003, 2004 e 2005 disciplinate, cometitolo, dal contratto datato 24.01.1997 (…) e, quindi, antecedente al 08.08.2012[dì di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002]”;che, viceversa, vi era margine per riconoscere “il rimanente importo di €95.225,15, portato dalle fatture 1M, 2M e 8M (…), riguarda[nte] gli interessi daritardato pagamento delle prestazioni di cui al I e II semestre 2006 e di cui al Itrimestre 2007”; che “nel caso di cui a dette ultime tre fatture (…) i titoli cui farriferimento [erano] gli altri due accordi depositati da parte opposta (…) esuccessivi alla data di entrata in vigore del d.lgs. 231/2002”, sicché tal ultimadisciplina era senz’altro applicabile.5. L’A.S.L. Caserta proponeva appelloSi costituiva il [OSCURATO:PERSONA].Instava per il rigetto del gravame.6. Con sentenza n. 2991/2024 la Corte d’appello di Napoli accoglieva ilgravame, rigettava la domanda esperita in via monitoria dall’appellato econdannava l’appellato alle spese del doppio grado.Numero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/2026Reputava la Corte di Napoli che i documenti allegati dall’opposto, ovvero i dueaccordi relativi agli anni 2006 e 2007 e dunque successivi alla data di entrata invigore del d.lgs. n. 231/2002, costituivano “effettivamente due semplici accordicon cui il [OSCURATO:PERSONA] del distretto n. 36 dell’ASL CE2, si assicuravaall’art. 4 che le prestazioni erogate dovessero rientrare nel complessivo volumemassimo delle prestazioni previste per la branca di assistenza Specialistica FKT,per le quali il centro era provvisoriamente accreditato” (così sentenza d’appello,pag. 7).Reputava del resto che l’ “art. 3 di tali accordi specificava chiaramente che leprestazioni venivano rese dal Centro in regime di provvisorio accreditamento,essendo quindi da escludere che il titolo vantato da quest’ultimo quanto alleprestazioni rese negli anni 2006 e 2007, fosse diverso da quello riguardante leprestazioni precedenti” (così sentenza d’appello, pagg. 7 - 8).Reputava che “erroneamente, pertanto, il primo giudice [aveva] ritenuto didifferenziare la propria pronuncia quanto alle prestazioni relative agli anni 2006e 2007, erroneamente individuando detti accordi come utili per il riconoscimentodegli interessi ex D.lgs. n. 231/2002” (così sentenza d’appello, pag. 8).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ne hachiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.L’A.S.L. Caserta ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore – con distrazione – delle spesedel presente giudizio di legittimità.8. Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.Numero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/2026CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell’art.6, comma 6, della l. n. 724/1994, dell’art. 44, della l. n. 833/1978, degli artt.16 e 17, del r.d. n. 2440 del 18.11.1923, dell’art. 2, comma 7, del d.p.r.14.1.1997, dell’art. 32, comma 8, della l. n. 449 del 27.12.1997, degli artt. 1,2 e 11, del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., e degli artt. 3, 41 e 97 Cost., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” (così ricorso, pag. 9).Deduce che i rilievi della gravata pronuncia si basano su di un’erroneainterpretazione della normativa di riferimento e su di un errato apprezzamentodella documentazione prodotta in giudizio dalle parti (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce ulteriormente che il suo accreditamento provvisorio nel periodo diriferimento è circostanza pacifica e non contestata (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce quindi che “anche nel regime di accreditamento temporaneo il titoloda cui deriva il diritto della struttura sanitaria alla remunerazione delleprestazioni rese e al pagamento dei connessi interessi moratori non è ilprovvedimento di accreditamento (nella specie sostituito da un accreditamentoex lege), né la vecchia convenzione (…), ma proprio e solo l’accordo contrattualestipulato con la ASL, nel quale viene individuata la quantità delle prestazioni daerogare nell’annualità di riferimento e la corrispondente remunerazione a caricodel SSN” (così ricorso, pag. 15).Deduce dunque che ha errato la Corte di Napoli a ritenere che le prestazionida esso ricorrente erogate negli anni 2006 e 2007 “troverebbero titolo nellaconvenzione del 1997, anziché nei contratti annuali stipulati dalla ricorrente conNumero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/2026la [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 16) e a valutare “l’applicabilità degliinteressi moratori in relazione alla data di stipula della convenzione del 1997,anziché dei contratti 2006 e 2007 versati in atti” (così ricorso, pag. 17).10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363, c.c., degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell’art. 6, comma 6, della l. n.724/1994, degli artt. 16 e 17, del r.d. n. 2440 del 18.11.1923, dell’art. 2,comma 7, del d.p.r. 14.1.1997, dell’art. 32, comma 8, della l. n. 449 del27.12.1997, degli artt. 1, 2 e 11, del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., e degli artt. 3,41 e 97, cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” (così ricorso, pag.17).Deduce che la Corte di Napoli ha erroneamente apprezzato la produzionedocumentale delle parti, allorché ha ritenuto che i contratti 2006 e 2007costituirebbero semplici accordi esecutivi della convenzione stipulata con l’A.S.L.di Caserta in regime di accreditamento provvisorio, come tali inidonei agiustificare la pretesa azionata in via monitoria (cfr. ricorso pag. 18).Deduce segnatamente che il contratto del 2006, datato 28.1.2008, ed ilcontratto del 2007, datato 7.6.2007, hanno sia la forma sia il contenuto degliaccordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 (cfr. ricorso pag. 21).Deduce segnatamente che la Corte d’appello ha fatto luogo ad unainterpretazione ingiustificatamente restrittiva del “contenuto delle pattuizioniintercorse tra le parti, in contrasto con quanto risultante dal tenore letteraledelle clausole contrattuali” (così ricorso, pag. 22).Numero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/202611. Si giustifica la disamina contestuale di ambedue i motivi di ricorso,siccome le ragioni che militano nel senso della loro inammissibilità – i motiviinvero sono inammissibili - tendono a sovrapporsi e a riproporsi (l’esamesimultaneo di entrambi i mezzi di impugnazione viepiù si impone, siccome ilsecondo motivo di ricorso è introdotto - cfr. pag. 17 - dal seguente incipit: “sottoun connesso profilo (…)”).12. Nonostante la prefigurazione – e con l’uno e con l’altro motivo - di asseriti“errores in iudicando”, i motivi di ricorso veicolano censure di “merito”, con cui,sostanzialmente e pur in chiave interpretativa, ci si duole giacché la Cortepartenopea non ha inteso scorgere nei contratti del 2006 e del 2007 il titolodelle prestazioni cui ineriscono gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 domandati invia monitoria, sì da escludere l’operatività, ratione temporis, del medesimodecreto legislativo (“il titolo su cui si fondano le prestazioni rese dalla ricorrentenegli anni 2006 e 2007 (…) è rappresentato proprio e solo dai contratti 2006 e2007”: così ricorso, pag. 16; “la convenzione del 1997, invece, (…) è rimastaproduttiva di effetti solo limitatamente alla individuazione della tipologia diprestazioni che la struttura era abilitata ad erogare”: così memoria delricorrente, pag. 2).Le censure, dunque, afferiscono al piano del giudizio “di fatto”, sicchésollecitano l’esplicazione di compiti che – al di là dell’omesso esame circa fattodecisivo e controverso – fuoriescono dalle prerogative giurisdizionali di questoGiudice (si condivide, quindi, il rilievo in tal senso di cui al controricorso: cfr.pag. 4).Numero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/202613. Sovviene di conseguenza l’elaborazione di questa Corte secondo cui èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazionee di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un.27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 - 03)).E secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questiultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).14. In ogni caso, nessuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” rilevantiin rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. ed allaluce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte –ipotesi tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione - inficia l’impugnato dictum.La Corte territoriale ha esplicitato in maniera compiuta, congrua ed esaustival’iter logico – giuridico che sorregge la propria statuizione.Al contempo, il dictum della Corte napoletana è ineccepibile “in diritto”.15. I motivi di ricorso – precipuamente il secondo - veicolano censure“interpretative” (“l’errore del giudice nella interpretazione dei contratti intercorsitra le parti nasce (…)”: così ricorso, pag. 22; “l’interpretazione dei contrattifornita dal giudice di appello è manifestamente erronea (…)”: così ricorso, pag.Numero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/202623; “in base al tenore letterale degli accordi depositati in giudizio (…)”: cosìricorso, pag. 24).Sovviene perciò l’elaborazione di questa Corte secondo cui l’interpretazionedel contratto si risolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito,censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ovvero peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass.sez. lav. 4.4.2022, n. 10745). E secondo cui, altresì, che né la censura ex n. 3né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono tradursi inuna critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nellamera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007,n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).16. Ebbene – e pur al di là del mancato compiuto assolvimento degli oneri dispecificità e di autosufficienza - non si scorge alcun margine per assumere cheil dictum della Corte distrettuale sia inficiato da errori ovvero da anomalierilevanti in chiave ermeneutica.Le doglianze veicolate in particolare con il secondo mezzo si risolvono al piùnella prospettazione della maggiore plausibilità di divergenti ed alternativeopzioni esegetiche (“non è predicabile l’interpretazione del giudice di appello,secondo cui i contratti in esame costituirebbero dei semplici accordi ”: cosìricorso, pag. 24).17. Il controricorso è stato depositato tardivamente.Più esattamente, il ricorso è stato notificato all’A.S.L. Caserta in data lunedì3 febbraio 2025.Numero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/2026L’A.S.L. Caserta, a sua volta, ha depositato il proprio controricorso in datavenerdì 21 marzo 2025.Propriamente il controricorso, in spregio alla previsione del 1° co. dell’art.370 cod. proc. civ., è stato depositato ben oltre il quarantesimo giorno ex art.370, 1° co., cod. proc. civ. dal dì della notifica del ricorso.18. Il controricorso, in quanto tardivo, è inammissibile.In conseguenza dell’inammissibilità del controricorso nessuna statuizione vaassunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Difatti, questa Corte non solo spiega che è inammissibile il controricorsonotificato e depositato (a decorrere dal 1° gennaio 2023, in virtù della novelladi cui al d.lgs. n. 149/2022, il controricorso è unicamente da depositare) oltre itermini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. e che da tale inammissibilità derivail divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositarememorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest’ultimoalla discussione orale (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2006, n. 9396; cfr. altresì Cass.(ord.) 23.4.2025, n. 10608, secondo cui in tema di giudizio di legittimità, pur inassenza di un’espressa previsione normativa, il tardivo deposito delcontroricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principigenerali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti coni quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell’avversario le proprie difese,con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione nédel controricorso stesso, né dell’eventuale memoria depositata ai sensi dell'art.380-bis.1., 1° co., terzo periodo, cod. proc. civ.).Numero registro generale 2607/2025Numero sezionale 2909/2026Numero di raccolta generale 24623/2026Data pubblicazione 13/08/2026Ma spiega inoltre che nel giudizio di cassazione svolto – è il caso de quo -nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista lafase della discussione orale propria dell’ordinario giudizio di legittimità inpubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensoremediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alladiscussione, poiché la Corte giudica senza l’intervento del Pubblico Ministero edelle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in formascritta, mediante il deposito di memorie (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n.27124).19. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 26 giugno 2026.Il presidenteAlberto Giusti