Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2014

Cassazione n. 35503/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ia [OSCURATO:SOCIETA]) che si è riportato, [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1106/2/2014 pubblicata il 16 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia n. 206/1/11 con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso le cartelle esattoriali n. 05220010032768791501, 05220010032768387501, 0522001 0032768488501, 05220010032768589501, 05220010032768892501, 05220010032768690501, a lui notificate dall'agente per la riscossione per la provincia di [OSCURATO:PERSONA] successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relative ad imposte varie dovute dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 1996.

La CTR della Liguria ha motivato tale sentenza di rigetto considerando valida la cartella impugnata sia per quanto riguarda la tempestività della notifica che per quanto riguarda il soggetto passivo della pretesa tributaria. [OSCURATO:PERSONA] era coobbligato in solido con la società di cui era socio e legittimamente la pretesa tributaria era stata proposta nei suoi confronti dopo che era stata proposta senza esito nei confronti della società, mentre il termine per la notifica della cartella di pagamento era stato rispettato in quanto decorrente dal momento in cui la pretesa tributaria è divenuta definitiva e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il merito dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 25 primo comma lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973 con riferimento all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

In particolare si deduce che la CTR non avrebbe preso in esame il motivo di appello relativo alla notifica della cartella di pagamento eseguita oltre il termine di cui al detto art. 25, ed alla conseguente decadenza in cui era incorso l'agente per la riscossione.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 25 primo comma lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si lamenta l'erroneità dell'affermazione secondo cui una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio senza la necessità di un'ulteriore notifica dell'avviso di accertamento, in quanto l'art. 25 suddetto imporrebbe comunque la notifica della cartella di pagamento entro i termini indicati anche in relazione al coobbligato.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente riferendosi entrambi alla decadenza di cui all'art. 25, primo comma lett. c) del d.P.R. n, 602 del 1973.

I motivi sono infondati.

In particolare il primo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, lungi dall'omettere ogni pronuncia riguardo alla lamentata decadenza per la tardività della notifica, ha affermato che tale decadenza non è maturata in quanto non sono spirati i relativi termini poiché questi decorrono dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il merito.

Pure infondato è l'assunto esposto con il secondo motivo secondo cui anche nei confronti del socio coobbligato sarebbe necessario rispettare il termine per la notifica di cui all'art. 25 citato, in quanto, come chiarito da questa Corte con sentenza n. 24322 del 14 novembre 2014, il termine di decadenza è definitivamente interrotto con la notifica della cartella nei confronti dell'obbligato principale, mentre eventuali successive cartelle emesse nei confronti di coobbligati hanno funzione meramente strumentale ai fini esecutivi, e sono assoggettate all'ordinario termine di prescrizione senza avere alcun rilevo ai fini della decadenza già definitivamente interrotta, e il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione (Cass. 30 agosto 2013 n. 19985).

Resta, dunque, ferma l'ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della s.a.s. (art. 2291 cod. civ.), che opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni tributarie (Cass: 9 maggio 2007 n. 10584).

Infatti, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società (Cass.24 marzo 2011 n. 6734).

Sul piano tributario, essendo il debito del socio il medesimo della s.a.s., egli è, quindi, legittimamente sottoposto all'esazione del debito fiscale accertato nei confronti della s.a.s., alle ordinarie condizioni poste dall'art. 2304 c.c., senza che sia necessario notificargli l'atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi conseguenti (Cass. 6 settembre 2006 n. 19188); più recentemente le Sezioni Unite hanno affermato, nello stesso senso, che il presupposto impositivo di una società di persone si realizza direttamente in capo ai soci (Cass.

SS.UU. 28709/2020).

Le spese di giudizio della controricorrente costituita liquidate in dispositivo, ed il versamento del doppio contributo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio della controricorrente costituita «fc. 20° hoWXGat 4)«. •, 044 P t liquidate in complessivi C 1.415,001 Ai sensi dell'art.' 13 comma quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:SOCIETA]) che si è riportato, [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1106/2/2014 pubblicata il 16 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia n. 206/1/11 con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso le cartelle esattoriali n. 05220010032768791501, 05220010032768387501, 0522001 0032768488501, 05220010032768589501, 05220010032768892501, 05220010032768690501, a lui notificate dall'agente per la riscossione per la provincia di [OSCURATO:PERSONA] successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relative ad imposte varie dovute dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 1996. La CTR della Liguria ha motivato tale sentenza di rigetto considerando valida la cartella impugnata sia per quanto riguarda la tempestività della notifica che per quanto riguarda il soggetto passivo della pretesa tributaria. [OSCURATO:PERSONA] era coobbligato in solido con la società di cui era socio e legittimamente la pretesa tributaria era stata proposta nei suoi confronti dopo che era stata proposta senza esito nei confronti della società, mentre il termine per la notifica della cartella di pagamento era stato rispettato in quanto decorrente dal momento in cui la pretesa tributaria è divenuta definitiva e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il merito dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 25 primo comma lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973 con riferimento all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la CTR non avrebbe preso in esame il motivo di appello relativo alla notifica della cartella di pagamento eseguita oltre il termine di cui al detto art. 25, ed alla conseguente decadenza in cui era incorso l'agente per la riscossione. Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 25 primo comma lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si lamenta l'erroneità dell'affermazione secondo cui una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio senza la necessità di un'ulteriore notifica dell'avviso di accertamento, in quanto l'art. 25 suddetto imporrebbe comunque la notifica della cartella di pagamento entro i termini indicati anche in relazione al coobbligato. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente riferendosi entrambi alla decadenza di cui all'art. 25, primo comma lett. c) del d.P.R. n, 602 del 1973. I motivi sono infondati. In particolare il primo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, lungi dall'omettere ogni pronuncia riguardo alla lamentata decadenza per la tardività della notifica, ha affermato che tale decadenza non è maturata in quanto non sono spirati i relativi termini poiché questi decorrono dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il merito. Pure infondato è l'assunto esposto con il secondo motivo secondo cui anche nei confronti del socio coobbligato sarebbe necessario rispettare il termine per la notifica di cui all'art. 25 citato, in quanto, come chiarito da questa Corte con sentenza n. 24322 del 14 novembre 2014, il termine di decadenza è definitivamente interrotto con la notifica della cartella nei confronti dell'obbligato principale, mentre eventuali successive cartelle emesse nei confronti di coobbligati hanno funzione meramente strumentale ai fini esecutivi, e sono assoggettate all'ordinario termine di prescrizione senza avere alcun rilevo ai fini della decadenza già definitivamente interrotta, e il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione (Cass. 30 agosto 2013 n. 19985). Resta, dunque, ferma l'ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della s.a.s. (art. 2291 cod. civ.), che opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni tributarie (Cass: 9 maggio 2007 n. 10584). Infatti, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società (Cass.24 marzo 2011 n. 6734). Sul piano tributario, essendo il debito del socio il medesimo della s.a.s., egli è, quindi, legittimamente sottoposto all'esazione del debito fiscale accertato nei confronti della s.a.s., alle ordinarie condizioni poste dall'art. 2304 c.c., senza che sia necessario notificargli l'atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi conseguenti (Cass. 6 settembre 2006 n. 19188); più recentemente le Sezioni Unite hanno affermato, nello stesso senso, che il presupposto impositivo di una società di persone si realizza direttamente in capo ai soci (Cass. SS.UU. 28709/2020). Le spese di giudizio della controricorrente costituita liquidate in dispositivo, ed il versamento del doppio contributo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio della controricorrente costituita «fc. 20° hoWXGat 4)«. •, 044 P t liquidate in complessivi C 1.415,001 Ai sensi dell'art.' 13 comma quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1
Sentenza Cassazione n. 35503/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris