CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] Ff21&50,tii Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno criminoso. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc, pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scandite dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni che risultano logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila k favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente