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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12491/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del legale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Treviso, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11136/2020, a parziale modifica del decreto di sequestro preventivo emesso il 9 settembre 2019 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, limitava il sequestro funzionale alla confisca diretta del profitto dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione e fino all'importo massimo di euro 109.771.476,51, alle somme di denaro entrate nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla data di consumazione dei suddetti reati.

2. A seguito di ricorsi per cassazione dei predetti il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 14089/2021, premesso che nella sentenza di annullamento era stato richiamato il consolidato orientamento formatosi in tema di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti dello stesso solo se, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente, che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, ha affermato che, sul punto, il tribunale si era limitato a richiamare quanto affermato dal G.I.P., "replicando il vuoto motivazionale rilevato da questa Corte e rendendo palese l'assenza di ogni verifica preventiva sulle disponibilità delle società beneficiarie degli illeciti commessi dai legali rappresentanti" e che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto "legittimo il sequestro per equivalente sui beni personali degli amministratori delle società in base ad una mera presunzione di incapienza e di indisponibilità da parte delle società, non preceduta da alcuna concreta verifica, anche sommaria e allo stato degli atti, affidando la valutazione alla considerazione che le società non erano effettivamente operative, essendo meri strumenti per realizzare le truffe e conseguire le erogazioni pubbliche, i cui importi, estremamente elevati, rendevano del tutto improbabile l'apprensione del profitto dei reati in forma diretta nei confronti delle società".

Ha rilevato, ancora, che la verifica del presupposto legittimante il sequestro per equivalente dei beni degli amministratori delle società beneficiarie dei profitti illeciti era stata affidata "ad una presuntiva valutazione astratta di improbabile rinvenimento del profitto sui conti correnti o nel patrimonio delle società, senza un accertamento preventivo sull'effettiva operatività delle società, sulle disponibilità patrimoniali delle stesse e sulla impossibilità di eseguire il sequestro diretto del profitto del reato sul patrimonio dell'ente, che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato", conseguentemente annullando nuovamente il provvedimento cautelare impugnato.

3. Con ordinanza in data 5 Luglio 2021 il Tribunale di Treviso, decidendo in sede di rinvio, annullava il sequestro preventivo quanto alle pozioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, a parziale modifica del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Treviso in data 9 settembre 2019, disponeva che il sequestro per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere eseguito solamente in caso di accertata incapienza dei beni riferibili alle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Essco s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., En.

Pro. s.r.I., Rei s.r.I., Ier s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., MGF Energie s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA].

4. Contro detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia e procuratore deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 623, 627 comma 3 e 321 c.p.p. nonché agli artt. 640 quater e 322 ter c.p. con riferimento alla misura del sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti del ricorrente.

Ha lamentato che i giudici di merito non si erano attenuti al principio di diritto fissato in sede rescindente e che, in violazione delle norme richiamate, aveva ritenuto legittimo il sequestro per equivalente sui beni di [OSCURATO:PERSONA] che non rivestiva la qualifica di amministratore di alcuna società senza compiere alcuna valutazione sommaria sulle disponibilità patrimoniali delle persone giuridiche destinatarie della misura e senza assolvere all' onere motivazionale in ordine alla disponibilità di beni sufficienti nei patrimoni delle società richiesta dalla disciplina normativa vigente; b. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 324 comma 7, 329 e 321 c.p.p. nonché agli artt. 640 quater e 322 ter c.p. con riferimento alla misura del sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti del ricorrente.

Ha assunto che, nel caso in esame, era palese la violazione di legge in quanto il tribunale, una volta constatata l'assenza di una preventiva verifica da parte del P.M. e del G.I.P. della impossibilità, anche transitoria, di poter procedere al sequestro nei confronti degli enti coinvolti nella vicenda in esame avrebbe dovuto annullare il provvedimento genetico ovvero integrare la motivazione mentre nel caso in esame i giudici si erano limitati ad adottare una motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Osserva questa Corte che il Tribunale di Treviso, nell'ambito del provvedimento impugnato, pur avendo osservato che "agli atti non vi è prova che í conti correnti intestati alle società siano incapienti o che le stesse siano prive di disponibilità finanziarie, né che le società fossero meri schermi dietro i quali agivano direttamente le persona fisiche indagate" ha affermato che ciò non implicava l' annullamento della misura nei confronti del ricorrente ma che, alla luce dei principi affermati in sede di annullamento dalla citate sentenze, ben poteva disporsi che il sequestro principale andava eseguito in via diretta sulle somme di denaro nella disponibilità delle società in cui favore gli illeciti erano stati commessi "e solo in subordine sui beni nella disponibilità delle persone fisiche indagate".Nel disporre che il sequestro andava eseguito sui beni mobili ed immobili di Marcello, Perfili "in via subordinata" e solo in caso di accertata incapienza dei beni riferibili alle persone giuridiche che avevano tratto vantaggio dal reato senza, tuttavia, compiere alcuna valutazione, ancorché sommaria, delle disponibilità patrimoniali delle persone giuridiche destinatarie della misura, il tribunale si è palesemente sottratto agli oneri motivazionali imposti in sede di rinvio.

Ed, infatti, questa Sezione con sentenza n. 11136 del 6 Marzo 2020 aveva disposto l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza del Tribunale di Treviso, già rilevando come "il Collegio del riesame non ha considerato alcunché sul rilievo, contenuto nel secondo motivo, che prima di attingere i beni personali dei ricorrenti il decreto di sequestro preventivo avrebbe omesso di verificare la disponibilità dei beni da parte delle società coinvolte nella catena di illeciti contestati".

E con il secondo provvedimento di annullamento la Suprema Corte di Cassazione, Sez.

Sesta, aveva precisato che sussisteva una violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non essendosi il Tribunale attenuto ai principi indicati nella sentenza rescindente, rilevando come, altresì, era riscontrabile "la mancanza di motivazione sul punto segnalato da questa Corte relativo alla omessa verifica della disponibilità di beni da parte delle società coinvolte nella catena degli illeciti contestati, che deve precedere il sequestro dei beni personali degli indagati [...] Sul punto il Tribunale si è limitato a replicare quanto affermato dal G.i.p., replicando il vuoto motivazionale rilevato da questa Corte e rendendo palese l'assenza di ogni verifica preventiva sulle disponibilità delle società beneficiarie degli illeciti commessi dai legali rappresentanti".

Risulta, quindi, che il tribunale, disattendendo i dicta della Cassazione pur avendo affermato di averli formalmente rispettati, ha omesso il preventivo necessario accertamento circa l'impossibilità, sia pure transitoria, di ablazione diretta e, pure avendo rilevato non vi erano elementi da cui desumere l' incapienza delle persone giuridiche beneficiarie dei reati per i quali si procedeva né che tali società fossero meri schermi fittizi, ha confermato la misura cautelare a carico dell'odierno ricorrente.

I giudici di merito hanno continuato a non tenere conto, quindi, del fatto che, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nei due giudizi di annullamento, prima di attingere i beni personali del ricorrente con decreto di sequestro preventivo andava imprescindibilmente verificata l'effettiva e concreta disponibilità di denaro, beni mobili ed immobili da parte delle società coinvolte nella catena di illeciti contestati ed erroneamente si sono limitati a rimettere tale verifica ad un successivo accertamento delle P.G. in sede di esecuzione.

Invero dalla lettura del provvedimento oggetto dell'impugnazione nonché dall'esame del connesso decreto genetico della misura cautelare reale che a sua volta fa rinvio al contenuto della richiesta del p.m. si evince che nei riguardi dell'odierno ricorrente venne disposto il sequestro preventivo per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. in totale assenza di una preventiva applicazione di un sequestro preventivo delle somme di denaro e di altri beni finalizzato alla eventuale confisca diretta da eseguire nei confronti delle citate società, dunque in assoluta mancanza di un accertamento circa l'impossibilità di una ablazione diretta che costituisce presupposto indefettibile per applicare una misura cautelare finalizzata alla confisca di beni di valore corrispondente al profitto del reato, per come stabilito inequivocabilmente della due sentenze di annullamento sopra indicate.

L'ordinanza impugnata è, pertanto, radicalmente illegittima (restando così assorbite le altre censure) e va, dunque, annullata senza rinvio - e ciò in quanto è stato riconosciuto, in fatto, dallo stesso tribunale che non vi era alcuna prova della "incapienza" delle società, accertamento tale da rendere ultronea ogni ulteriore verifica ed indagine - con dichiarazione di perdita di efficacia del disposto sequestro preventivo per equivalente e con ordine di restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

La cancelleria va onerata della immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento originario impositivo della misura e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del legale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Treviso, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11136/2020, a parziale modifica del decreto di sequestro preventivo emesso il 9 settembre 2019 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, limitava il sequestro funzionale alla confisca diretta del profitto dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione e fino all'importo massimo di euro 109.771.476,51, alle somme di denaro entrate nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla data di consumazione dei suddetti reati. 2. A seguito di ricorsi per cassazione dei predetti il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 14089/2021, premesso che nella sentenza di annullamento era stato richiamato il consolidato orientamento formatosi in tema di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti dello stesso solo se, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente, che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, ha affermato che, sul punto, il tribunale si era limitato a richiamare quanto affermato dal G.I.P., "replicando il vuoto motivazionale rilevato da questa Corte e rendendo palese l'assenza di ogni verifica preventiva sulle disponibilità delle società beneficiarie degli illeciti commessi dai legali rappresentanti" e che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto "legittimo il sequestro per equivalente sui beni personali degli amministratori delle società in base ad una mera presunzione di incapienza e di indisponibilità da parte delle società, non preceduta da alcuna concreta verifica, anche sommaria e allo stato degli atti, affidando la valutazione alla considerazione che le società non erano effettivamente operative, essendo meri strumenti per realizzare le truffe e conseguire le erogazioni pubbliche, i cui importi, estremamente elevati, rendevano del tutto improbabile l'apprensione del profitto dei reati in forma diretta nei confronti delle società". Ha rilevato, ancora, che la verifica del presupposto legittimante il sequestro per equivalente dei beni degli amministratori delle società beneficiarie dei profitti illeciti era stata affidata "ad una presuntiva valutazione astratta di improbabile rinvenimento del profitto sui conti correnti o nel patrimonio delle società, senza un accertamento preventivo sull'effettiva operatività delle società, sulle disponibilità patrimoniali delle stesse e sulla impossibilità di eseguire il sequestro diretto del profitto del reato sul patrimonio dell'ente, che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato", conseguentemente annullando nuovamente il provvedimento cautelare impugnato. 3. Con ordinanza in data 5 Luglio 2021 il Tribunale di Treviso, decidendo in sede di rinvio, annullava il sequestro preventivo quanto alle pozioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, a parziale modifica del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Treviso in data 9 settembre 2019, disponeva che il sequestro per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere eseguito solamente in caso di accertata incapienza dei beni riferibili alle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Essco s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., En. Pro. s.r.I., Rei s.r.I., Ier s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., MGF Energie s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Contro detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia e procuratore deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 623, 627 comma 3 e 321 c.p.p. nonché agli artt. 640 quater e 322 ter c.p. con riferimento alla misura del sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti del ricorrente. Ha lamentato che i giudici di merito non si erano attenuti al principio di diritto fissato in sede rescindente e che, in violazione delle norme richiamate, aveva ritenuto legittimo il sequestro per equivalente sui beni di [OSCURATO:PERSONA] che non rivestiva la qualifica di amministratore di alcuna società senza compiere alcuna valutazione sommaria sulle disponibilità patrimoniali delle persone giuridiche destinatarie della misura e senza assolvere all' onere motivazionale in ordine alla disponibilità di beni sufficienti nei patrimoni delle società richiesta dalla disciplina normativa vigente; b. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 324 comma 7, 329 e 321 c.p.p. nonché agli artt. 640 quater e 322 ter c.p. con riferimento alla misura del sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti del ricorrente. Ha assunto che, nel caso in esame, era palese la violazione di legge in quanto il tribunale, una volta constatata l'assenza di una preventiva verifica da parte del P.M. e del G.I.P. della impossibilità, anche transitoria, di poter procedere al sequestro nei confronti degli enti coinvolti nella vicenda in esame avrebbe dovuto annullare il provvedimento genetico ovvero integrare la motivazione mentre nel caso in esame i giudici si erano limitati ad adottare una motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Osserva questa Corte che il Tribunale di Treviso, nell'ambito del provvedimento impugnato, pur avendo osservato che "agli atti non vi è prova che í conti correnti intestati alle società siano incapienti o che le stesse siano prive di disponibilità finanziarie, né che le società fossero meri schermi dietro i quali agivano direttamente le persona fisiche indagate" ha affermato che ciò non implicava l' annullamento della misura nei confronti del ricorrente ma che, alla luce dei principi affermati in sede di annullamento dalla citate sentenze, ben poteva disporsi che il sequestro principale andava eseguito in via diretta sulle somme di denaro nella disponibilità delle società in cui favore gli illeciti erano stati commessi "e solo in subordine sui beni nella disponibilità delle persone fisiche indagate".Nel disporre che il sequestro andava eseguito sui beni mobili ed immobili di Marcello, Perfili "in via subordinata" e solo in caso di accertata incapienza dei beni riferibili alle persone giuridiche che avevano tratto vantaggio dal reato senza, tuttavia, compiere alcuna valutazione, ancorché sommaria, delle disponibilità patrimoniali delle persone giuridiche destinatarie della misura, il tribunale si è palesemente sottratto agli oneri motivazionali imposti in sede di rinvio. Ed, infatti, questa Sezione con sentenza n. 11136 del 6 Marzo 2020 aveva disposto l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza del Tribunale di Treviso, già rilevando come "il Collegio del riesame non ha considerato alcunché sul rilievo, contenuto nel secondo motivo, che prima di attingere i beni personali dei ricorrenti il decreto di sequestro preventivo avrebbe omesso di verificare la disponibilità dei beni da parte delle società coinvolte nella catena di illeciti contestati". E con il secondo provvedimento di annullamento la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Sesta, aveva precisato che sussisteva una violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non essendosi il Tribunale attenuto ai principi indicati nella sentenza rescindente, rilevando come, altresì, era riscontrabile "la mancanza di motivazione sul punto segnalato da questa Corte relativo alla omessa verifica della disponibilità di beni da parte delle società coinvolte nella catena degli illeciti contestati, che deve precedere il sequestro dei beni personali degli indagati [...] Sul punto il Tribunale si è limitato a replicare quanto affermato dal G.i.p., replicando il vuoto motivazionale rilevato da questa Corte e rendendo palese l'assenza di ogni verifica preventiva sulle disponibilità delle società beneficiarie degli illeciti commessi dai legali rappresentanti". Risulta, quindi, che il tribunale, disattendendo i dicta della Cassazione pur avendo affermato di averli formalmente rispettati, ha omesso il preventivo necessario accertamento circa l'impossibilità, sia pure transitoria, di ablazione diretta e, pure avendo rilevato non vi erano elementi da cui desumere l' incapienza delle persone giuridiche beneficiarie dei reati per i quali si procedeva né che tali società fossero meri schermi fittizi, ha confermato la misura cautelare a carico dell'odierno ricorrente. I giudici di merito hanno continuato a non tenere conto, quindi, del fatto che, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nei due giudizi di annullamento, prima di attingere i beni personali del ricorrente con decreto di sequestro preventivo andava imprescindibilmente verificata l'effettiva e concreta disponibilità di denaro, beni mobili ed immobili da parte delle società coinvolte nella catena di illeciti contestati ed erroneamente si sono limitati a rimettere tale verifica ad un successivo accertamento delle P.G. in sede di esecuzione. Invero dalla lettura del provvedimento oggetto dell'impugnazione nonché dall'esame del connesso decreto genetico della misura cautelare reale che a sua volta fa rinvio al contenuto della richiesta del p.m. si evince che nei riguardi dell'odierno ricorrente venne disposto il sequestro preventivo per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. in totale assenza di una preventiva applicazione di un sequestro preventivo delle somme di denaro e di altri beni finalizzato alla eventuale confisca diretta da eseguire nei confronti delle citate società, dunque in assoluta mancanza di un accertamento circa l'impossibilità di una ablazione diretta che costituisce presupposto indefettibile per applicare una misura cautelare finalizzata alla confisca di beni di valore corrispondente al profitto del reato, per come stabilito inequivocabilmente della due sentenze di annullamento sopra indicate. L'ordinanza impugnata è, pertanto, radicalmente illegittima (restando così assorbite le altre censure) e va, dunque, annullata senza rinvio - e ciò in quanto è stato riconosciuto, in fatto, dallo stesso tribunale che non vi era alcuna prova della "incapienza" delle società, accertamento tale da rendere ultronea ogni ulteriore verifica ed indagine - con dichiarazione di perdita di efficacia del disposto sequestro preventivo per equivalente e con ordine di restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. La cancelleria va onerata della immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento originario impositivo della misura e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen
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