CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 45899/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammìssibilita dei ricorsi. uditi i difensori degli imputati. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato di cui al capo C e per il resto si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Matera ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in relazione a fattispecie di truffa sulla scorta del fatto che la gravità della condotta rendeva "inopportuna" la condanna a pena pecuniaria e che comunque risultava verosimile che l'imputato avrebbe proposto opposizione non potendo lo stesso beneficiare della sospensione condizionale. 2. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 479 codice di procedura penale e 111 Costituzione e abnormità del provvedimento impugnato. Il ricorrente afferma trattarsi di decisione del tutto eccentrica ed estranea all'ordinamento che ha provocato un'inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari in conseguenza di valutazioni non attinenti alla legittimità del rito o alla idoneità e adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto ma proponenti generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato in quanto fondato prevalentemente su motivazioni di opportunità e quindi su un presupposto non previsto dalla legge e sulla base di considerazioni che l'ordinamento attribuisce esclusivamente all'organo dell'accusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va infatti rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato si articola su due considerazioni. 2.1. La seconda, attinente a profili di opportunità e relativa alla possibilità o meno che l'imputato proponga opposizione, risulta palesemente invadere la sfera di competenza istituzionale del P.M. in ordine alla scelta del rito (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 38370 del 12/06/2014 Rv. 260177 - 01). 2..2 La prima, invece, attiene a considerazioni che, pur presentate come aspetti di opportunità, riguardano valutazioni di congruità della pena in relazione alla gravità della condotta contestata. Si tratta in questo caso di valutazione normativamente rimessa al giudice che può quindi considerare tale aspetto ai fini della ammissibilità della richiesta (Sez. 4, Sentenza n. 45683 del 18/09/2014 - Rv. 261063 - 01) perché il rigetto fondato su ragioni che rientrino nell'esercizio delle valutazioni sulla pena non può essere oggetto di impugnazione nemmeno in caso di palese erroneità (Sez. 6, Sentenza n. 6663 del 01/12/2015 - dep. 18/02/2016 - Rv. 266111 - 01) 2.3. In tale situazione, sussistendo comunque motivazione idonea a fondare la decisione finale, il provvedimento adottato rientra strutturalmente nell'ambito dei poteri che l'ordinamento processuale assegna al giudice per le indagini preliminari risultando possibile fra i possibili epiloghi decisori una valutazione di merito sulla adeguatezza della pena, sicché non ricorrono i presupposti perché il provvedimento stesso sia considerato abnorme. Al riguardo va infatti rammentato che questa Suprema Corte ha escluso ogni profilo di abnormità in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del P.M. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni). Tale ultima eventualità deve senz'altro escludersi nell'evenienza procedinnentale qui esaminata perché il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna è un atto previsto dal codice di rito, e quindi corretto sotto il profilo strutturale, trovando specifico riscontro normativo nell'art. 459 c.p.p., comma 3, né crea alcuna situazione di stallo processuale, potendo l'organo inquirente rinnovare la richiesta, all'esito della verifica istruttoria suggerita, o comunque promuovere l'azione penale attraverso l'emissione di un decreto di citazione (Sez. 6^, n. 36216 del 27/6/2013 Rv. 256331; Sez. 4^, n. 40513 del 06/10/2010 Rv. 248857; Sez. 6^, n. 45290 del 11/11/2008 Rv. 242377)., potendo in ogni caso il P.M. esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie. 3. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso proposto dal PM P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] (Vince zo Tutinelli) (Geppino [OSCURATO:PERSONA] Ci C, 20Z1 it-~dg n [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ì (:)(, a P \`,Jc)-\. k_ Ordina correggersi l'errore materiale nella sentenza n. 45899/2021 sostituendo - nella intestazione della sentenza medesima - Alle parole "[OSCURATO:PERSONA]" le parole "[OSCURATO:PERSONA]" alle parole "[OSCURATO:PERSONA]" le parole "[OSCURATO:PERSONA]" alle parole "[OSCURATO:PERSONA]" le parole "[OSCURATO:PERSONA]" alle parole "Sent. n. sez. 2056/2021" le parole "Sent. n. sez. 1349/2021"; alle parole "R.G.N. 11165/2020" le parole "R.G.N. 19515/2021"; alle parole "UP - 08/10/2021" le parole "CC - 24/09/2021" alle parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" le parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"; alle parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]", le parole "nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]"; alle parole "avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA", le parole "avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]"; alle parole "udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi.", le parole "lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata"; eliminare infine le parole "uditi i difensori degli imputati. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato di cui al capo C e per il resto si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.". Allega intestazione con le disposte correzioni da considerarsi parte integrante del presente provvedimento e da inserirsi nell'originale dell'atto unitamente all'annotazione. Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale dell'atto, per l'inserimento dell'allegata intestazione e per le conseguenti rettifiche sui registri info