CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28427/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/198:3 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Perugia del 22 febbraio 2017, di cui al titolo esecutivo emesso a carico del predetto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il vizio dedotto dall'imputato, a mezzo del difensore, avv. L. Filippucci (erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione) è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Rilevato, infatti, che la deduzione svolta (pag. 2 e ss. del ricorso) con la quale si lamenta il contrasto tra la sentenza della Corte di assise di appello di Perugia del 22 febbraio 2017 e quella della Corte di assise di appello di L'Aquila del 23 gennaio 2015 (quest'ultima annullata senza rinvio da questa Corte limitatamente alla circostanza della premeditazione, con pronuncia del 19 aprile 2016), circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla entità del trattamento sanzionatorio, da parte della Corte di assise di appello di Perugia, è vizio che non può essere devoluto impugnando il titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in quanto rimedio che attiene alla competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo. Considerato, peraltro, che la stessa motivazione riportata per estratto dal ricorrente (cfr. pag. 2), con la quale sono state negate le circ:ostanze attenuanti generiche dalla Corte di assise di appello di L'Aquila, non fa riferimento soltanto alla premeditazione della condotta, ma anche al ruolo indicato come "di obiettiva preminenza" rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] e che quindi, in ogni caso, la concessione del beneficio non deriverebbe, automaticamente, dall'avvenuta esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, in sede di cognizione, per effetto della pronuncia di questa Corte con la sentenza di annullamento senza rinvio. Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle • spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere esten