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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04138/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29325/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, via Emilia 88 (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]) –ricorrenti – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza delle [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. –resistente – avverso la sentenza n. 1016/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che isigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro la società IPER di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. per la cassazione della sentenza n. 1016/2017 con cui la Corte di appello di Firenze li ha condannatipro quota, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere alla suddetta società la somma di € 18.618, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di un appalto. che la società IPER di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. ha depositato controricorso; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 4 ottobre 2022; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione datato 15.9.2022 e sottoscritto dai ricorrenti e dal loro difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché dal difensore della società controricorrente, in forza del potere espressamente conferitagli con la procura speciale ad litemposta in calce al controricorso; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, senza regolazione di spese (articolo 391, u.c., c.p.c.); che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29325/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, via Emilia 88 (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]) –ricorrenti – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza delle [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. –resistente – avverso la sentenza n. 1016/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che isigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro la società IPER di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. per la cassazione della sentenza n. 1016/2017 con cui la Corte di appello di Firenze li ha condannatipro quota, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere alla suddetta società la somma di € 18.618, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di un appalto. che la società IPER di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. ha depositato controricorso; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 4 ottobre 2022; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione datato 15.9.2022 e sottoscritto dai ricorrenti e dal loro difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché dal difensore della società controricorrente, in forza del potere espressamente conferitagli con la procura speciale ad litemposta in calce al controricorso; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, senza regolazione di spese (articolo 391, u.c., c.p.c.); che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in
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