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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 47307/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA]Amato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. e per quello di cui agli artt. 110, 635, 61 n. 2 cod. pen. commessi il 15 ottobre 2012, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.

Considerato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe riferito di aver visto da lontano due persone che caricavano termosifoni su un furgone laddove in concreto ciò risulta non essere mai avvenuto e ha dichiarato di aver fotografato la targa del furgone, ma non ha mai prodotto la fotografia.

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile atteso che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, in termini esaurienti e in nulla contraddittori o illogici, ha chiarito le ragioni della ritenuta attendibilità del teste (pag.7 della motivazione).

Rilevato che il tenore letterale delle dichiarazioni rese dal Terrusi, come testualmente riportato nel ricorso, non inficia in alcun modo tale motivazione.

Considerato che, la mancata consegna della foto della targa del mezzo non inficia la complessiva attendibilità della ricostruzione, tanto più che - come la Corte territoriale sottolinea - un intento calunnioso non troverebbe spiegazione e D'Amato ha confermato l'incontro con Terrusi.

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione.

Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità eventualmente maturate in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA]Amato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. e per quello di cui agli artt. 110, 635, 61 n. 2 cod. pen. commessi il 15 ottobre 2012, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. Considerato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe riferito di aver visto da lontano due persone che caricavano termosifoni su un furgone laddove in concreto ciò risulta non essere mai avvenuto e ha dichiarato di aver fotografato la targa del furgone, ma non ha mai prodotto la fotografia. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile atteso che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, in termini esaurienti e in nulla contraddittori o illogici, ha chiarito le ragioni della ritenuta attendibilità del teste (pag.7 della motivazione). Rilevato che il tenore letterale delle dichiarazioni rese dal Terrusi, come testualmente riportato nel ricorso, non inficia in alcun modo tale motivazione. Considerato che, la mancata consegna della foto della targa del mezzo non inficia la complessiva attendibilità della ricostruzione, tanto più che - come la Corte territoriale sottolinea - un intento calunnioso non troverebbe spiegazione e D'Amato ha confermato l'incontro con Terrusi. Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione. Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità eventualmente maturate in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris