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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 29956/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 19471-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 587/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/04/2017 R.G.N. 711/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in parziale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], era stato accertato il diritto di questi all'inquadramento in categoria Q2, ora A2, del c.c.n.l. 2003, e la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. condannata a corrispondere le differenze retributive connesse al superiore inquadramento a decorrere dal 18.4.2002, oltre accessori di legge;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memorie; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 71/1994, dell'art.2103 cod. civ., del c.c.n.l. 26.11.1994, dell'Accordo integrativo [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del c.c.n.l. in punto di confluenza delle mansioni e fungibilità delle stesse, nonché dell'art. 3 legge n. 797/1981 e allegato 1 al d.m. n. 4584 del 5.8.1982;

2. con il secondo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

3. i motivi sono illustrati congiuntamente e censurano, in sintesi, la sentenza impugnata per avere da un lato condiviso la statuizione di prime cure che aveva raffrontato le diverse mansioni e i livelli contrattuali di inquadramento avuto riguardo alla classificazione e alle declaratorie professionali via via vigenti precisando che l'eventuale accertamento del diritto ad un livello non più vigente avrebbe comportato l'equiparazione -confluenza di questo in uno dei livelli i concordati fra le parti collettive e, dall'altro, individuato, ai sensi dell'art. 44 c.c.n.l. il discrimine tra l'Area operativa e l'Area quadri, per il settore tecnico cui apparteneva l'Impagnatiello, nello svolgimento di attività tecnica specializzata; sottolinea che le parti collettive avevano stabilito, tra l'altro, la confluenza nell'[OSCURATO:PERSONA] di cui all'art. 43 c.c.n.l. dei lavoratori della ex IV, V e VI categoria (categoria quest'ultima nella quale era inquadrato sottolinea l'Impagnatiello) ed evidenzia che anche l'Area operativa comprendeva mansioni caratterizzate da media specializzazione; il giudice d'appello aveva quindi errato nello stabilire una arbitraria valorizzazione della declaratoria contrattuale (relativa all'[OSCURATO:PERSONA]) rispetto a quella stabilita in termini di confluenza dalla disciplina collettiva e nel ritenere che le mansioni svolte dall'Impagnatiello fossero riconducibili all'Area quadri 2° livello per una ritenuta componente specialistica delle stesse, componente specialistica già considerata in relazione all'Area operativa e già presente, in termini di qualificazione professionale nell'originario profilo professionale di appartenenza ( VI livello ex lege n. 797/1981).

In questa prospettiva sostiene che le mansioni espletate dall'Impagnatiello presso il CM0 di Padova costituivano la naturale prosecuzione ed evoluzione, per effetto della nuova organizzazione del lavoro e delle trasformazioni tecnologiche, delle mansioni pregresse;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40, 41, 43, 44 e 53 c.c.n.l. 26.11.1994 , dell'Accordo integrativo [OSCURATO:DATA_NASCITA]. dell'allegato A) 1 al c.c.nl. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'art. 21 c.c.n.l. 2003 e c.c.n.l. 2007 nonché dell'art. 3 legge n. 797/1981 e allegato 1 al d.m. n. 4584 del 5.8.1982 in relazione all'art. 2103 cod. civ., censurando la sentenza impugnata sotto il profilo della insussistenza nell'attività svolta dall'Impagnatiello delle caratteristiche proprie dell'attività dei lavoratori inquadrati come quadri ;

4. il primo ed il secondo motivo di ricorso presentano un primo profilo di inammissibilità collegato alla mescolanza delle censure che fanno riferimento in maniera indistinta al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazione (Cass. Cass. n. 6150 2021, Cass. n. 5394/2010, Cass. 9470/2008); il secondo motivo di ricorso presenta un autonomo profilo di inammissibilità in quanto la denunzia di vizio di motivazione già nell'enunciazione posta nella rubrica del motivo non è coerente con l'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, ma solo la denunzia di omesso esame di un fatto, inteso nel senso di fatto storico- fenomenico, avente carattere di decisività, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti ed il cui esame è stato omesso dal giudice di appello (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014), fatto neppure formalmente indicato dall'odierna ricorrente;

4.1. infine, i motivi in esame non appaiono pertinenti alle ragioni della sentenza impugnata che sostengono l'accertamento del diritto dell'Impagnatiello al superiore inquadramento rivendicato.

Invero, la Corte di appello, premesso che le caratteristiche differenziali dell'Area operativa all'[OSCURATO:PERSONA] di 2 livello risiedevano nel livello dì specializzazione e preparazione professionale richiesto (media o parziale per l'Area operativa), nell' l'ampiezza dell'autonomia, nella responsabilità per le direttive ricevute ed il conseguimento dei risultati nonché nella collaborazione con i responsabili di struttura di superiore livello ( queste ultime previste solo per i quadri), ha ritenuto, all'esito di vaglio critico della prova orale, che tali caratteristiche fossero rinvenibili nell'attività espletata dall'Impagnatiello; le argomentazioni di parte ricorrente non si confrontano con il percorso motivazionale alla base del decisum; innanzitutto, nella sentenza impugnata non è dato rinvenire alcuna violazione della volontà delle parti collettive in tema di confluenza nell'Area operativa di cui all'art. 43 c.c.n.l. dei lavoratori ex IV, V, e VI (nella quale era inquadrato l'Impagnatiello) posto che tale questione si pone su un piano concettualmente diverso da quello concernente l'accertamento del diritto ad un inquadramento superiore per effetto dello svolgimento delle corrispondenti mansioni, piano per il quale, naturalmente, non assumono rilievo dirimente le tabelle di confluenza concordate tra le parti collettive, riferite al dato del formale inquadramento e non a quello dei compiti in concreto espletati dal lavoratore; in secondo luogo, il (primo) motivo sembra denunziare l'errore rappresentato dalla valorizzazione del grado di specializzazione quale elemento di discrimine tra l'inquadramento attribuito e quello rivendicato ([OSCURATO:PERSONA]), laddove l'accertamento del diritto dell'Impagnatiello all'inquadramento superiore è fondato dal giudice di appello oltre che sul più elevato livello di specializzazione rispetto a quello richiesto ai lavoratori confluiti nell'Area operativa, anche su ulteriori caratteristiche, concretamente riscontrate, connotanti l'[OSCURATO:PERSONA], caratteristiche che fanno riferimento all'ampiezza di autonomia decisionale, alla responsabilità per i risultati alla collaborazione diretta con i responsabili di struttura di superiore livello ecc., elementi questi del tutto pretermessi nell'articolazione delle censure svolte con i motivi in esame;

5. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la denunzia di violazioni di norme di diritto o di contratto collettivo non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il vizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione (v. tra le altre, Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 5353/ 2007, n. 11501/ 2006), parte ricorrente non chiarisce in maniera specifica, infatti, in relazione alle singole violazione di norme di diritto e di contratto collettivo denunziate in cosa consista l'errore del giudice di merito nella ricognizione della fattispecie astratta ritenuta in concreto applicabile, o anche lo specifico vizio sussuntivo della sentenza impugnata nel ricondurre la concreta fattispecie ad una determinata previsione regolativa, risultando in definitiva le censure articolate in concreto intese a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito della ritenuta riconducibilità delle mansioni al superiore inquadramento riconosciuto all'Impagnatiello ( v. in particolare ricorso, pagg. 17 e pag. 20) istituzionalmente riservato al giudice di legittimità;

6. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con regolamento delle spese secondo soccombenza.

7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.950,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19471-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 587/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/04/2017 R.G.N. 711/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in parziale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], era stato accertato il diritto di questi all'inquadramento in categoria Q2, ora A2, del c.c.n.l. 2003, e la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. condannata a corrispondere le differenze retributive connesse al superiore inquadramento a decorrere dal 18.4.2002, oltre accessori di legge; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memorie; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 71/1994, dell'art.2103 cod. civ., del c.c.n.l. 26.11.1994, dell'Accordo integrativo [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del c.c.n.l. in punto di confluenza delle mansioni e fungibilità delle stesse, nonché dell'art. 3 legge n. 797/1981 e allegato 1 al d.m. n. 4584 del 5.8.1982; 2. con il secondo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; 3. i motivi sono illustrati congiuntamente e censurano, in sintesi, la sentenza impugnata per avere da un lato condiviso la statuizione di prime cure che aveva raffrontato le diverse mansioni e i livelli contrattuali di inquadramento avuto riguardo alla classificazione e alle declaratorie professionali via via vigenti precisando che l'eventuale accertamento del diritto ad un livello non più vigente avrebbe comportato l'equiparazione -confluenza di questo in uno dei livelli i concordati fra le parti collettive e, dall'altro, individuato, ai sensi dell'art. 44 c.c.n.l. il discrimine tra l'Area operativa e l'Area quadri, per il settore tecnico cui apparteneva l'Impagnatiello, nello svolgimento di attività tecnica specializzata; sottolinea che le parti collettive avevano stabilito, tra l'altro, la confluenza nell'[OSCURATO:PERSONA] di cui all'art. 43 c.c.n.l. dei lavoratori della ex IV, V e VI categoria (categoria quest'ultima nella quale era inquadrato sottolinea l'Impagnatiello) ed evidenzia che anche l'Area operativa comprendeva mansioni caratterizzate da media specializzazione; il giudice d'appello aveva quindi errato nello stabilire una arbitraria valorizzazione della declaratoria contrattuale (relativa all'[OSCURATO:PERSONA]) rispetto a quella stabilita in termini di confluenza dalla disciplina collettiva e nel ritenere che le mansioni svolte dall'Impagnatiello fossero riconducibili all'Area quadri 2° livello per una ritenuta componente specialistica delle stesse, componente specialistica già considerata in relazione all'Area operativa e già presente, in termini di qualificazione professionale nell'originario profilo professionale di appartenenza ( VI livello ex lege n. 797/1981). In questa prospettiva sostiene che le mansioni espletate dall'Impagnatiello presso il CM0 di Padova costituivano la naturale prosecuzione ed evoluzione, per effetto della nuova organizzazione del lavoro e delle trasformazioni tecnologiche, delle mansioni pregresse; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40, 41, 43, 44 e 53 c.c.n.l. 26.11.1994 , dell'Accordo integrativo [OSCURATO:DATA_NASCITA]. dell'allegato A) 1 al c.c.nl. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'art. 21 c.c.n.l. 2003 e c.c.n.l. 2007 nonché dell'art. 3 legge n. 797/1981 e allegato 1 al d.m. n. 4584 del 5.8.1982 in relazione all'art. 2103 cod. civ., censurando la sentenza impugnata sotto il profilo della insussistenza nell'attività svolta dall'Impagnatiello delle caratteristiche proprie dell'attività dei lavoratori inquadrati come quadri ; 4. il primo ed il secondo motivo di ricorso presentano un primo profilo di inammissibilità collegato alla mescolanza delle censure che fanno riferimento in maniera indistinta al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazione (Cass. Cass. n. 6150 2021, Cass. n. 5394/2010, Cass. 9470/2008); il secondo motivo di ricorso presenta un autonomo profilo di inammissibilità in quanto la denunzia di vizio di motivazione già nell'enunciazione posta nella rubrica del motivo non è coerente con l'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, ma solo la denunzia di omesso esame di un fatto, inteso nel senso di fatto storico- fenomenico, avente carattere di decisività, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti ed il cui esame è stato omesso dal giudice di appello (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), fatto neppure formalmente indicato dall'odierna ricorrente; 4.1. infine, i motivi in esame non appaiono pertinenti alle ragioni della sentenza impugnata che sostengono l'accertamento del diritto dell'Impagnatiello al superiore inquadramento rivendicato. Invero, la Corte di appello, premesso che le caratteristiche differenziali dell'Area operativa all'[OSCURATO:PERSONA] di 2 livello risiedevano nel livello dì specializzazione e preparazione professionale richiesto (media o parziale per l'Area operativa), nell' l'ampiezza dell'autonomia, nella responsabilità per le direttive ricevute ed il conseguimento dei risultati nonché nella collaborazione con i responsabili di struttura di superiore livello ( queste ultime previste solo per i quadri), ha ritenuto, all'esito di vaglio critico della prova orale, che tali caratteristiche fossero rinvenibili nell'attività espletata dall'Impagnatiello; le argomentazioni di parte ricorrente non si confrontano con il percorso motivazionale alla base del decisum; innanzitutto, nella sentenza impugnata non è dato rinvenire alcuna violazione della volontà delle parti collettive in tema di confluenza nell'Area operativa di cui all'art. 43 c.c.n.l. dei lavoratori ex IV, V, e VI (nella quale era inquadrato l'Impagnatiello) posto che tale questione si pone su un piano concettualmente diverso da quello concernente l'accertamento del diritto ad un inquadramento superiore per effetto dello svolgimento delle corrispondenti mansioni, piano per il quale, naturalmente, non assumono rilievo dirimente le tabelle di confluenza concordate tra le parti collettive, riferite al dato del formale inquadramento e non a quello dei compiti in concreto espletati dal lavoratore; in secondo luogo, il (primo) motivo sembra denunziare l'errore rappresentato dalla valorizzazione del grado di specializzazione quale elemento di discrimine tra l'inquadramento attribuito e quello rivendicato ([OSCURATO:PERSONA]), laddove l'accertamento del diritto dell'Impagnatiello all'inquadramento superiore è fondato dal giudice di appello oltre che sul più elevato livello di specializzazione rispetto a quello richiesto ai lavoratori confluiti nell'Area operativa, anche su ulteriori caratteristiche, concretamente riscontrate, connotanti l'[OSCURATO:PERSONA], caratteristiche che fanno riferimento all'ampiezza di autonomia decisionale, alla responsabilità per i risultati alla collaborazione diretta con i responsabili di struttura di superiore livello ecc., elementi questi del tutto pretermessi nell'articolazione delle censure svolte con i motivi in esame; 5. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la denunzia di violazioni di norme di diritto o di contratto collettivo non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il vizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione (v. tra le altre, Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 5353/ 2007, n. 11501/ 2006), parte ricorrente non chiarisce in maniera specifica, infatti, in relazione alle singole violazione di norme di diritto e di contratto collettivo denunziate in cosa consista l'errore del giudice di merito nella ricognizione della fattispecie astratta ritenuta in concreto applicabile, o anche lo specifico vizio sussuntivo della sentenza impugnata nel ricondurre la concreta fattispecie ad una determinata previsione regolativa, risultando in definitiva le censure articolate in concreto intese a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito della ritenuta riconducibilità delle mansioni al superiore inquadramento riconosciuto all'Impagnatiello ( v. in particolare ricorso, pagg. 17 e pag. 20) istituzionalmente riservato al giudice di legittimità; 6. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con regolamento delle spese secondo soccombenza. 7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.950,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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