CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi, distinti ma involgenti il comune motivo di denuncia del vizio di motivazione della sentenza emessa a seguito di applicazione pena, in relazione ai reati rispettivamente ascritti di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990, Sono inammissibili, esito che va dichiarato con procedura de piano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata poiché il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è proponibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 sette