CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30899/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, al diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria e alla valutazione della prova posta a fondamento della pronuncia di condanna, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sulla non necessità della rinnovazione alla luce delle risultanze probatorie, da cui è chiaramente emersa la responsabilità dell'imputato e sull'irrilevanza della mancanza di diligenza da parte della p.o., secondo la consolidata giurisprudenza puntualmente richiamata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato contestato in luogo di quello di insolvenza fraudolenta, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico e, comunque, è manifestamente infondato avendo la Corte confermato la ritenuta recidiva ed escluso l'applicazione delle predette attenuanti nonché della causa di esclusione della punibilità invocata, con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 sulle circostanze, modalità e sulla consistenza dei fatti alla luce dei precedenti penali dell'imputato, che denotano una maggiore proclività a delinquere, sull'assenza di elementi concreti positivamente apprezzabili, sulla gravità della condotta e l'entità del finanziamento ottenuto, che ne escludono la particolare tenuità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere