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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17452/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.248/2021 depositata il 19/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Piemonte rigettaval’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE), confermando la sentenza diprimo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullatol’avviso di accertamento catastale dell’Ufficio che, nell’ambito di unaprocedura DOCFA esperita dalla [OSCURATO:PERSONA](di seguito più brevemente anche solo SMAT), aveva rettificato lacategoria proposta E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenzeNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026pubbliche) in D/7 (fabbricati atti alle speciali esigenze di un’attivitàindustriale) in relazione ad un’unità immobiliare (vasca interrata)destinata a stazione di sollevamento strumentale all’esercizio delladepurazione delle acque reflue.2.

In particolare, il giudice di secondo grado, oltre a considerare nonassolto l’obbligo motivazionale dell’atto di accertamento impugnato,confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che siffatta vascainterrata fosse parte della rete idrica e priva di quelle caratteristiche diautonoma capacità produttiva di beni o servizi tipiche dei beni immobiliinseriti nella categoria D e non potesse essere intesa quale benecaratterizzato da finalità lucrative, giacchè era strumentale al serviziopubblico affidato in house alla SMAT e funzionale ad una rete idricapubblica, che tale società utilizzava non per fini commerciali, con laconseguenza che era stato legittimamente rappresentato nella proceduraDocfa nella categoria E, anziché in quella D3.

Ricorre per cassazione contro tale pronunciamento l’ADE che siaffida a tre motivi di censura.4.

La SMAT non ha depositato difese, restando intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Ragioni logico-giuridiche, attinenti alla questione della validitàformale dell’avviso di rettifica di accatastamento in ambito di proceduraDOCFA, sotto il profilo delle condizioni per ritenere assolto o menol’obbligo motivazionale dell’avviso, impongono di trattare preliminarmenteil terzo motivo del ricorso.2.

In particolare, con il terzo motivo, l’ADE censura l’impugnatasentenza, sotto il profilo dell’art.360 primo comma n.3 c.p.c., perviolazione e falsa applicazione di norme di diritto (l.n.212/2000 el.n.241/1990), assumendo l’erroneità della sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto la sussistenza del vizio di motivazione dell’avviso,perché, secondo la deducente, contraria al consolidato orientamento dellaNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026Suprema Corte rispetto allo specifico tema della motivazione degli avvisidi accertamento catastale che costituiscono l’atto terminale di unaprocedura di tipo fortemente partecipativo quale quella cosiddetta DOCFA.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

In tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante Cass., Sez. 5°,31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5°, 16 giugno 2016, n. 12497;Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 7 ottobre2019, n. 25006; Cass., Sez. 5°, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez.5°, 2 febbraio 2021, n. 2247;Cass., Sez. 5°, 9 febbraio 2021, nn. 3104,3106 e 3107; Cass., Sez. 6°-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez.6°5,22dicembre 2021,n.41179; Cass.,sez.5°7aprile 2022,n.11281; Cass.,Sez.

Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449; Cass.,Sez.

Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).2.3.

L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all'esito della verificafattane d'ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiaNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili.

Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato.

Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente ( Cass., Sez. 5°,9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2022, n. 3017;Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).2.4.

La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, tenuto conto che dall’atto di rettifica impugnato -debitamenteallegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza- si evince che i dati fornitidalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutatidall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione dellacategoria e della rendita, attraverso l’allegata relazione di stima sintetica,fermo restando che nella stessa motivazione dell’atto si precisa che lerisultanze dell’accertamento derivano dalle valutazioni effettuate sullabase di quanto dichiarato nel documento DOCFA e sulla base deglielementi economici e quantitativi riportati in tale stima e l’avviso riportal’intestazione catastale dell’immobile, specificamente identificato con ilfoglio, particella e subalterno nonchè il prospetto con il precedenteclassamento e rendita e quelli nuovi accertati.Numero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/20262.5.

Del resto, qualora, come nel caso di specie, l'attribuzione dellarendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad una stimadiretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto,per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, cheintegra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso diaccertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valore economico deibeni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già dellalegittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sedecontenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa),costituisce un atto conosciuto, in quanto debitamente allegatoall’accertamento impugnato e, in ogni caso, prontamente e facilmenteconoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di unprocedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenzache la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamentocatastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante Cass.,Sez. 5°, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5°, 10 novembre 2006, n.24064; Cass., Sez. 5°, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6°-5, 9luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5°, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez.5°, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n.31554; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303;Cass., Sez. Trib., 12giugno 2024, n. 16359).2.6.

In particolare, il riferimento a "i valori unitari applicati allaconsistenza dell’immobile tenendo conto della specifica destinazione, sonostati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona,aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione deiconsolidati prontuari di settore" o ad altre formule similari è sufficiente aifini della motivazione dell'avviso di accertamento, (vediCass.n.11551/2026).3.

A questo punto occorre esaminare gli altri motivi di censura.Numero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/20263.1.

Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto (r.d.l. n.652/1939 e ss. mm., d.P.R. 1142/1949, d.l.n.953/1082 conv. in l.n.53/1983), sostenendo che i giudici di appello,fondando la propria decisione in ordine alla conferma della categoria “E” inbase alla valutazione dell’assenza del fine di lucro e del soddisfacimento diesigenze pubbliche, anziché alla stregua delle caratteristiche oggettive delbene, abbiano erroneamente violato le norme che regolano il classamentocatastale di cui al r.d.l. n.652/1939 e ss. mm. e al d.P.R. n. 1142/1949.3.2.

Con il secondo motivo, dedotto ex art.360 primo comma n.3) c.p.c.,l’ADE assume l’erroneità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2,comma 40, del D.L. n. 262/2006, convertito nella i Legge n. 286/2006, inrelazione al D.M. 02/01/1998, n. 28, sostenendo che la CTR fosse incorsain tale violazione per avere errato nel ritenere che la vasca interrataoggetto dell’accertamento non avesse autonomia funzionale e reddituale,dovendosi, invece, considerare ai fini dell’accatastamento edell’attribuzione della rendita la sola potenziale autonomia funzionale ereddituale dell’unita immobiliare.3.3.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono fondati.3.4.

La questione posta dai motivi in esame è stata già affrontata edecisa da questa Corte prima in relazione ai riflessi concernenti l'I.C.I. -con soluzione a cui si è ritenuto di poter dare continuità con riguardo allaclassificazione catastale (Cass.9427/2029) -, e successivamente anchecon specifico riferimento ad avviso di accertamento di rendita catastale(Cass.n.21295/2025, Cass. n.2247/2021, Cass. N.39594/2021; cfr., nellostesso senso, Cass., n. 18946/2022 e Cass.n. 9427/2019).3.5.

Va premesso che la qualificazione nel gruppo "E" è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logicadi commercio e di produzione industriale.

Una conferma di taleimpostazione è data dall' art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286,a tenore del quale: "Nelle unità immobiliari censite nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresiimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale,ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentinoautonomia funzionale e reddituale".3.6.

Dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propriaincompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, edestinazione dell' immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altrolato, sicché diventa dirimente, ai fini della valutazione del correttocensimento del immobile, accertare se la gestione dell'impianto didepurazione presentasse gli obiettivi caratteri della economicità intesaquale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo, ossia il rispetto di uncriterio di proporzionalità tra costi, e ricavi nel senso che questi ultimitendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini:Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427).3.7.

La normativa di settore ( art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio1994 n. 36: " I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimaledi cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalladelimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idricointegrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f ), al fine digarantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e dieconomicità"; art. 141 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152: "Il servizio idricointegrato è costituito dall' insieme dei servizi pubblici di captazione,adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e didepurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi diefficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali eNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026comunitarie"; art. 154, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, neltesto modificato, all'esito del referendum abrogativo disposto con il D.P.R.23 marzo 2011 , dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 I luglio 2011 n. 116:"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed èdeterminata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del serviziofornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi digestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia,nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che siaassicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di eserciziosecondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chiinquina paga".

Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integratohanno natura di corrispettivo"), con riferimento alla gestione del servizioidrico integrato, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità.3.8.

Posto che sono classificabili come "servizi a rilevanza economica"(art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo novellato dall' art.35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448) tutti quei servizi pubblici localiassunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibile all'utente siapotenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e dicreare un utile d' impresa che non deve essere di modesta entità, l'inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema è statoconfermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene lariconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tuteladell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa delloStato (art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s), Cost.).3.9.

Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che latariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di unaprestazione commerciale complessa, che trova fonte non in un attoautoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nelcontratto di utenza ( Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez.Numero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/20265, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l' ispirazione della relativagestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con ilrequisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale( art. 2050 c.c.).3.10.

Del resto, avuto riguardo alla natura economica dell'attività digestione del servizio idrico integrato ( Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921;Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247), la vasca interrata, destinata a stazionedi sollevamento strumentale all’esercizio dell’attività di depurazione delleacque reflue, intesa come impianto, sia in muratura (dunque suscettibiledi accatastamento quale u.i.) sia per componenti tecnologiche deve essereaccatastato (dovendosi tener conto dell' art. 1, comma 21, L. n. 208 del2015: "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della renditacatastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibilinelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stimadiretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementiad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità,nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stimadiretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allospecifico processo produttivo").3.11.

Con riferimento alla autonomia funzionale e reddituale, il D.L. n. 262del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, già in precedenzariprodotto, stabilisce che: "Nelle unità immobiliari censite nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresiimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale,ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentinoautonomia funzionale e reddituale.".

Come si desume da tale articolo, intanto può porsi la questione dell'autonomia funzionale e reddituale, neitermini segnati dalla disposizione, in quanto vengano in considerazioneunità immobiliari del gruppo E che comprendano (cioè che denotino lapresenza di) ulteriori unità immobiliari suscettibili di autonomoNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026classamento.

La norma è formulata in negativo (nel senso che indica gliimmobili che non vanno classificati nel gruppo E) e quindi non riguarda laestensione del raggruppamento esente da imposta, bensì la suadelimitazione ( Cass., 15 settembre 2008, n. 23608).3.12.

Ebbene, l’oggetto del classamento catastale (la minima unitàinventariale) è appunto l’unità immobiliare.3.13.

Avuto riguardo, quindi, ai dati normativi desumibili- dal r.d.l. n. 652 del 1939, art. 5, conv. in L. 1249 del 1939, -secondo il quale "Si considera unità immobiliare urbana ogni parte diimmobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta aprodurre un reddito proprio.", - dal D.P.R. n. 1142 del 1949 , art. 40, -alla cui stregua "Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ognifabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati cheappartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova,rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.";- dal D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, - secondo il cui dispostol'unità immobiliare "è costituita da una porzione di fabbricato, o da unfabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nellostato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità diautonomia funzionale e reddituale.", - la Corte ha avuto modo di precisareche "l'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato inquanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a suavolta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante e x art. 812c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività." ( Cass., 23maggio 2018, n. 12741);3.14. la vasca interrata, oggetto di accatastamento, destinata a stazionedi sollevamento strumentale all’esercizio della depurazione di acque reflueha, quindi, senz'altro una sua autonomia funzionale e reddituale - secondole cennate disposizioni - ed è quindi suscettibile di autonomoaccatastamento; nella sua dimensione funzionale, però, concorre alloNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026svolgimento di un'attività economica e, allora, è destinato ad un'attivitàproduttiva, come deve ritenersi per le unità immobiliari a destinazione cd.speciale, nel senso che va ascritta alle unità immobiliari "costituite daopifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità." ( r.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. in L. n. 1249del 1939; D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8).3.15.

Né la natura economica dell'attività viene meno per la circostanzache a gestire il servizio pubblico sia direttamente l'ente territoriale ovverouna azienda municipalizzata o una società a partecipazione pubblica,come la SMAT, in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastalesono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale.

Inparticolare, l'interesse generale cui allude la gravata sentenza non escludené l'autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad usocommerciale - secondo lo specifico ordinamento catastale - né la lorostessa rilevanza nell'ordinamento eurounitario - in tema di aiuti di Stato edi concorrenza - sotto il profilo dell'identificazione di un' impresa la cuinozione si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimentodi un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, causeriunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] MontessoriSrl, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1 luglio 2008,procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007,Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delleprocedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e75).Numero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/20263.16.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgovernodei principi enunciati, avendo errato nel confermare la categoria “E”all’unità immobiliare in questione, sulla base della valutazione dellafunzione pubblica rivestiva dalla stessa, anziché alla stregua dellecaratteristiche oggettive del bene, e dell’assenza del fine di lucro in capoalla SMAT, sull'erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblicofosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da unasocietà a rilevante partecipazione pubblica.3.17.

Invero, va ribadito, come la finalità pubblica a cui allude la gravatasentenza non esclude né l'autonomia funzionale e reddituale di unitàimmobiliari ad uso commerciale - secondo lo specifico ordinamentocatastale - né la loro stessa rilevanza nell'ordinamento eurounitario -intema di aiuti di Stato e di concorrenza - sotto il profilo dell'identificazionedi un'impresa la cui nozione si correla, a prescindere dal suo statusgiuridico, allo svolgimento di un'attività economica.3.18.

Infine, con riferimento alla fattispecie in analisi, deve rilevarsi ancheche il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale è acclarato dal fattoche la stessa SMAT abbia costituito catastalmente l'immobile, che dunquedeve essere considerato come un'unità immobiliare dotata di autonomia.4.

In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata.5.

Non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, la causa vadecisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso, in considerazione dellapiena legittimità dell’avviso impugnato.6.

In considerazione del consolidamento della giurisprudenza dilegittimità sulla questione affrontata con il primo motivo in datasuccessiva alla proposizione del ricorso, le spese di entrambi i gradi dimerito e di legittimità vanno integralmente compensate.

P.Q.MNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 28/5/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.248/2021 depositata il 19/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Piemonte rigettaval’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE), confermando la sentenza diprimo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullatol’avviso di accertamento catastale dell’Ufficio che, nell’ambito di unaprocedura DOCFA esperita dalla [OSCURATO:PERSONA](di seguito più brevemente anche solo SMAT), aveva rettificato lacategoria proposta E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenzeNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026pubbliche) in D/7 (fabbricati atti alle speciali esigenze di un’attivitàindustriale) in relazione ad un’unità immobiliare (vasca interrata)destinata a stazione di sollevamento strumentale all’esercizio delladepurazione delle acque reflue.2. In particolare, il giudice di secondo grado, oltre a considerare nonassolto l’obbligo motivazionale dell’atto di accertamento impugnato,confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che siffatta vascainterrata fosse parte della rete idrica e priva di quelle caratteristiche diautonoma capacità produttiva di beni o servizi tipiche dei beni immobiliinseriti nella categoria D e non potesse essere intesa quale benecaratterizzato da finalità lucrative, giacchè era strumentale al serviziopubblico affidato in house alla SMAT e funzionale ad una rete idricapubblica, che tale società utilizzava non per fini commerciali, con laconseguenza che era stato legittimamente rappresentato nella proceduraDocfa nella categoria E, anziché in quella D3. Ricorre per cassazione contro tale pronunciamento l’ADE che siaffida a tre motivi di censura.4. La SMAT non ha depositato difese, restando intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni logico-giuridiche, attinenti alla questione della validitàformale dell’avviso di rettifica di accatastamento in ambito di proceduraDOCFA, sotto il profilo delle condizioni per ritenere assolto o menol’obbligo motivazionale dell’avviso, impongono di trattare preliminarmenteil terzo motivo del ricorso.2. In particolare, con il terzo motivo, l’ADE censura l’impugnatasentenza, sotto il profilo dell’art.360 primo comma n.3 c.p.c., perviolazione e falsa applicazione di norme di diritto (l.n.212/2000 el.n.241/1990), assumendo l’erroneità della sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto la sussistenza del vizio di motivazione dell’avviso,perché, secondo la deducente, contraria al consolidato orientamento dellaNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026Suprema Corte rispetto allo specifico tema della motivazione degli avvisidi accertamento catastale che costituiscono l’atto terminale di unaprocedura di tipo fortemente partecipativo quale quella cosiddetta DOCFA.2.1. Il motivo è fondato.2.2. In tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante Cass., Sez. 5°,31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5°, 16 giugno 2016, n. 12497;Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 7 ottobre2019, n. 25006; Cass., Sez. 5°, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez.5°, 2 febbraio 2021, n. 2247;Cass., Sez. 5°, 9 febbraio 2021, nn. 3104,3106 e 3107; Cass., Sez. 6°-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez.6°5,22dicembre 2021,n.41179; Cass.,sez.5°7aprile 2022,n.11281; Cass.,Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449; Cass.,Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).2.3. L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all'esito della verificafattane d'ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiaNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente ( Cass., Sez. 5°,9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2022, n. 3017;Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).2.4. La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, tenuto conto che dall’atto di rettifica impugnato -debitamenteallegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza- si evince che i dati fornitidalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutatidall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione dellacategoria e della rendita, attraverso l’allegata relazione di stima sintetica,fermo restando che nella stessa motivazione dell’atto si precisa che lerisultanze dell’accertamento derivano dalle valutazioni effettuate sullabase di quanto dichiarato nel documento DOCFA e sulla base deglielementi economici e quantitativi riportati in tale stima e l’avviso riportal’intestazione catastale dell’immobile, specificamente identificato con ilfoglio, particella e subalterno nonchè il prospetto con il precedenteclassamento e rendita e quelli nuovi accertati.Numero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/20262.5. Del resto, qualora, come nel caso di specie, l'attribuzione dellarendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad una stimadiretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto,per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, cheintegra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso diaccertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valore economico deibeni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già dellalegittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sedecontenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa),costituisce un atto conosciuto, in quanto debitamente allegatoall’accertamento impugnato e, in ogni caso, prontamente e facilmenteconoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di unprocedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenzache la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamentocatastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante Cass.,Sez. 5°, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5°, 10 novembre 2006, n.24064; Cass., Sez. 5°, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6°-5, 9luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5°, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez.5°, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n.31554; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303;Cass., Sez. Trib., 12giugno 2024, n. 16359).2.6. In particolare, il riferimento a "i valori unitari applicati allaconsistenza dell’immobile tenendo conto della specifica destinazione, sonostati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona,aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione deiconsolidati prontuari di settore" o ad altre formule similari è sufficiente aifini della motivazione dell'avviso di accertamento, (vediCass.n.11551/2026).3. A questo punto occorre esaminare gli altri motivi di censura.Numero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/20263.1. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto (r.d.l. n.652/1939 e ss. mm., d.P.R. 1142/1949, d.l.n.953/1082 conv. in l.n.53/1983), sostenendo che i giudici di appello,fondando la propria decisione in ordine alla conferma della categoria “E” inbase alla valutazione dell’assenza del fine di lucro e del soddisfacimento diesigenze pubbliche, anziché alla stregua delle caratteristiche oggettive delbene, abbiano erroneamente violato le norme che regolano il classamentocatastale di cui al r.d.l. n.652/1939 e ss. mm. e al d.P.R. n. 1142/1949.3.2. Con il secondo motivo, dedotto ex art.360 primo comma n.3) c.p.c.,l’ADE assume l’erroneità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2,comma 40, del D.L. n. 262/2006, convertito nella i Legge n. 286/2006, inrelazione al D.M. 02/01/1998, n. 28, sostenendo che la CTR fosse incorsain tale violazione per avere errato nel ritenere che la vasca interrataoggetto dell’accertamento non avesse autonomia funzionale e reddituale,dovendosi, invece, considerare ai fini dell’accatastamento edell’attribuzione della rendita la sola potenziale autonomia funzionale ereddituale dell’unita immobiliare.3.3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono fondati.3.4. La questione posta dai motivi in esame è stata già affrontata edecisa da questa Corte prima in relazione ai riflessi concernenti l'I.C.I. -con soluzione a cui si è ritenuto di poter dare continuità con riguardo allaclassificazione catastale (Cass.9427/2029) -, e successivamente anchecon specifico riferimento ad avviso di accertamento di rendita catastale(Cass.n.21295/2025, Cass. n.2247/2021, Cass. N.39594/2021; cfr., nellostesso senso, Cass., n. 18946/2022 e Cass.n. 9427/2019).3.5. Va premesso che la qualificazione nel gruppo "E" è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logicadi commercio e di produzione industriale. Una conferma di taleimpostazione è data dall' art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286,a tenore del quale: "Nelle unità immobiliari censite nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresiimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale,ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentinoautonomia funzionale e reddituale".3.6. Dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propriaincompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, edestinazione dell' immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altrolato, sicché diventa dirimente, ai fini della valutazione del correttocensimento del immobile, accertare se la gestione dell'impianto didepurazione presentasse gli obiettivi caratteri della economicità intesaquale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo, ossia il rispetto di uncriterio di proporzionalità tra costi, e ricavi nel senso che questi ultimitendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini:Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427).3.7. La normativa di settore ( art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio1994 n. 36: " I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimaledi cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalladelimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idricointegrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f ), al fine digarantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e dieconomicità"; art. 141 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152: "Il servizio idricointegrato è costituito dall' insieme dei servizi pubblici di captazione,adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e didepurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi diefficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali eNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026comunitarie"; art. 154, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, neltesto modificato, all'esito del referendum abrogativo disposto con il D.P.R.23 marzo 2011 , dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 I luglio 2011 n. 116:"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed èdeterminata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del serviziofornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi digestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia,nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che siaassicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di eserciziosecondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chiinquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integratohanno natura di corrispettivo"), con riferimento alla gestione del servizioidrico integrato, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità.3.8. Posto che sono classificabili come "servizi a rilevanza economica"(art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo novellato dall' art.35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448) tutti quei servizi pubblici localiassunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibile all'utente siapotenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e dicreare un utile d' impresa che non deve essere di modesta entità, l'inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema è statoconfermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene lariconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tuteladell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa delloStato (art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s), Cost.).3.9. Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che latariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di unaprestazione commerciale complessa, che trova fonte non in un attoautoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nelcontratto di utenza ( Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez.Numero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/20265, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l' ispirazione della relativagestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con ilrequisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale( art. 2050 c.c.).3.10. Del resto, avuto riguardo alla natura economica dell'attività digestione del servizio idrico integrato ( Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921;Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247), la vasca interrata, destinata a stazionedi sollevamento strumentale all’esercizio dell’attività di depurazione delleacque reflue, intesa come impianto, sia in muratura (dunque suscettibiledi accatastamento quale u.i.) sia per componenti tecnologiche deve essereaccatastato (dovendosi tener conto dell' art. 1, comma 21, L. n. 208 del2015: "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della renditacatastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibilinelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stimadiretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementiad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità,nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stimadiretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allospecifico processo produttivo").3.11. Con riferimento alla autonomia funzionale e reddituale, il D.L. n. 262del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, già in precedenzariprodotto, stabilisce che: "Nelle unità immobiliari censite nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresiimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale,ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentinoautonomia funzionale e reddituale.". Come si desume da tale articolo, intanto può porsi la questione dell'autonomia funzionale e reddituale, neitermini segnati dalla disposizione, in quanto vengano in considerazioneunità immobiliari del gruppo E che comprendano (cioè che denotino lapresenza di) ulteriori unità immobiliari suscettibili di autonomoNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026classamento. La norma è formulata in negativo (nel senso che indica gliimmobili che non vanno classificati nel gruppo E) e quindi non riguarda laestensione del raggruppamento esente da imposta, bensì la suadelimitazione ( Cass., 15 settembre 2008, n. 23608).3.12. Ebbene, l’oggetto del classamento catastale (la minima unitàinventariale) è appunto l’unità immobiliare.3.13. Avuto riguardo, quindi, ai dati normativi desumibili- dal r.d.l. n. 652 del 1939, art. 5, conv. in L. 1249 del 1939, -secondo il quale "Si considera unità immobiliare urbana ogni parte diimmobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta aprodurre un reddito proprio.", - dal D.P.R. n. 1142 del 1949 , art. 40, -alla cui stregua "Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ognifabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati cheappartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova,rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.";- dal D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, - secondo il cui dispostol'unità immobiliare "è costituita da una porzione di fabbricato, o da unfabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nellostato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità diautonomia funzionale e reddituale.", - la Corte ha avuto modo di precisareche "l'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato inquanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a suavolta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante e x art. 812c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività." ( Cass., 23maggio 2018, n. 12741);3.14. la vasca interrata, oggetto di accatastamento, destinata a stazionedi sollevamento strumentale all’esercizio della depurazione di acque reflueha, quindi, senz'altro una sua autonomia funzionale e reddituale - secondole cennate disposizioni - ed è quindi suscettibile di autonomoaccatastamento; nella sua dimensione funzionale, però, concorre alloNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026svolgimento di un'attività economica e, allora, è destinato ad un'attivitàproduttiva, come deve ritenersi per le unità immobiliari a destinazione cd.speciale, nel senso che va ascritta alle unità immobiliari "costituite daopifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità." ( r.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. in L. n. 1249del 1939; D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8).3.15. Né la natura economica dell'attività viene meno per la circostanzache a gestire il servizio pubblico sia direttamente l'ente territoriale ovverouna azienda municipalizzata o una società a partecipazione pubblica,come la SMAT, in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastalesono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale. Inparticolare, l'interesse generale cui allude la gravata sentenza non escludené l'autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad usocommerciale - secondo lo specifico ordinamento catastale - né la lorostessa rilevanza nell'ordinamento eurounitario - in tema di aiuti di Stato edi concorrenza - sotto il profilo dell'identificazione di un' impresa la cuinozione si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimentodi un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, causeriunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] MontessoriSrl, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1 luglio 2008,procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007,Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delleprocedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e75).Numero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/20263.16. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgovernodei principi enunciati, avendo errato nel confermare la categoria “E”all’unità immobiliare in questione, sulla base della valutazione dellafunzione pubblica rivestiva dalla stessa, anziché alla stregua dellecaratteristiche oggettive del bene, e dell’assenza del fine di lucro in capoalla SMAT, sull'erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblicofosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da unasocietà a rilevante partecipazione pubblica.3.17. Invero, va ribadito, come la finalità pubblica a cui allude la gravatasentenza non esclude né l'autonomia funzionale e reddituale di unitàimmobiliari ad uso commerciale - secondo lo specifico ordinamentocatastale - né la loro stessa rilevanza nell'ordinamento eurounitario -intema di aiuti di Stato e di concorrenza - sotto il profilo dell'identificazionedi un'impresa la cui nozione si correla, a prescindere dal suo statusgiuridico, allo svolgimento di un'attività economica.3.18. Infine, con riferimento alla fattispecie in analisi, deve rilevarsi ancheche il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale è acclarato dal fattoche la stessa SMAT abbia costituito catastalmente l'immobile, che dunquedeve essere considerato come un'unità immobiliare dotata di autonomia.4. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata.5. Non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, la causa vadecisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso, in considerazione dellapiena legittimità dell’avviso impugnato.6. In considerazione del consolidamento della giurisprudenza dilegittimità sulla questione affrontata con il primo motivo in datasuccessiva alla proposizione del ricorso, le spese di entrambi i gradi dimerito e di legittimità vanno integralmente compensate. P.Q.MNumero registro generale 28994/2021Numero sezionale 4619/2026Numero di raccolta generale 17452/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 28/5/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17452/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris